Lobbying - Transparenz - Gesetz: entrata in vigore prossima in Austria?

I

Alcuni scandali divenuti noti negli ultimi mesi ed in particolare quello, del quale è stato protagonista un ex ministro ed ex deputato austriaco al Parlamento dell’UE, hanno fatto sì che l’esigenza di approvare, in tempi brevi, la proposta di legge nota come Lobbying – Transparenz – Gesetz, è stata avvertita pressoché da tutti i componenti del Parlamento austriaco. Secondo notizie di stampa, l’approvazione sarebbe questione soltanto di qualche settimana; ciò anche perché una prima bozza era stata elaborata già quando titolare del dicastero della Giustizia era ancora la mag. Bandion Ortner. L’attuale titolare del dicastero ha ritenuto che la normativa in materia di corruzione, entrata in vigore qualche anno addietro e già due volte emendata, non offra quelle garanzie che l’opinione pubblica invoca da tempo contro le manovre di esponenti politici che agiscono, non nell’interesse della collettività, ma si adoperano per favorire – dietro adeguato compenso – i loro amici e , talvolta, anche gli amici degli amici.

II

Il citato progetto di legge procede anzitutto alla definizione di ciò che si intende per Lobbyismus, il quale consiste in un’attività che si propone, con l’impiego di qualsiasi mezzo, ad esercitare un’attività di ingerenza nelle decisioni di competenza di organi legislativi o amministrativi. Al fine di reprimere illecite interferenze, la proposta di legge ministeriale prevede l’istituzione di un registro, nel quale devono essere iscritti tutti coloro che esercitano attività di lobbying, sia direttamente sia attraverso collaboratori nonchè associazioni che si propongono la tutela degli interessi dei loro associati.

Nell’istituendo registro va annotato anche il nome di chi ha conferito l’incarico di Lobbyist, l’oggetto e lo scopo dello stesso ed il compenso pattuito ed ottenuto. In tal modo si reputa di poter reprimere la “prassi” di conseguire compensi per aver favorito interessi altrui a scapito di interessi dello Stato o di enti pubblici.

La precedente titolare del dicastero della giustizia si era dichiarata contraria a vietare qualsiasi attività professionale ai deputati, trasformandoli, in tal modo, in “politici di professione”(Berufspolitiker), ma aveva annunciato di voler conferire ad un gruppo (pool) di PM l’incarico di individuare patrimoni acquisisti illecitamente (“kriminell erworbenes Vermoegen aufstoebern”).

III

È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 Euro a carico di chi svolge attività di lobbying senza essere iscritto nell’apposito registro; con la stessa “pena” viene punito chi conferisce un incarico di lobbying senza essere iscritto nel registro ed in caso di recidiva la sanzione massima è di Euro 30.000.

Il contravventore ai suoi obblighi di Lobbyist rischia non soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche la cancellazione – temporanea – dal registro per la durata da 2 a 12 mesi oppure la cancellazione definitiva (in caso di condanna passata in giudicato per un reato).

La sanzione pecuniaria amministrativa fino ad Euro 20.000 è prevista a carico di chi esercita attività di lobbying nonostante la cancellazione dal registro; in caso di recidiva, il massimo della sanzione è di Euro 60.000.

IV

Il futuro Lobbying – Transparenz – Gesetz prevede anche limitazioni all’attività di chi ricopre un incarico pubblico (per la durata dello stesso e anche per un certo periodo di tempo successivo (due anni) alla cessazione dall’incarico), facendogli divieto di esercitare l’attività di Lobbyist sia in proprio che per incarico di una società od associazione.

V

La nuova titolare del dicastero della Giustizia ha annunciato anche di voler proporre un emendamento al paragrafo 278 A del codice penale austriaco (noto, comunemente, in Austria come “Mafia-Paragraf”).

Questo paragrafo, intitolato “Kriminelle Organisation”, nella sua attuale formulazione, punisce, con la pena detentiva da 6 mesi a 5 anni, chiunque costituisce un’organizzazione – strutturata in modo similare ad un’ impresa societaria ed alla quale partecipa un numero non esiguo di persone - al fine di commettere gravi delitti contro la vita, l’incolumità personale, la libertà o contro il patrimonio e che – in tal modo - tende a conseguire un arrichimento di notevole entità od esercitare una notevole influenza nel settore politico od economico.

VI

Le informazioni contenute nel registro di cui si è parlato sopra, dovrebbero essere, per la maggior parte, accessibili a chiunque. L’entrata in vigore del Lobbying – Transparenz – Gesetz è prevista per il 1.10.2011, ma la parte relativa alle sanzioni troverà applicazione a decorrere dall’1.4.2012. Va però notato che ai fini dell’approvazione parlamentare, è necessario il consenso di almeno un partito dell’opposizione.

VII

La necessità di un intervento del legislatore (per la quale si sono espressi anche l’ex presidente della Corte dei conti austriaca e Transparency International), si è appalesata urgente dopo la constatazione che, per il medesimo fatto commesso dall’ex ministro e deputato austriaco all’UE, se perpetrato da un deputato al Nationalrat, Bundesrat o dal componente di un Landtag austriaco, non sarebbe stato punibile, allo stato della vigente legislazione austriaca, soltanto in caso di accettazione di un compenso dietro promessa di esprimere il proprio voto in un determinato modo, il politico che tradisce il suo mandato, è punibile.

VIII

Ha fatto sentire la sua – autorevole – voce anche il dirigente della Procura Anticorruzione austriaca, denunciando lo scarso “interesse” della classe politica alla repressione – efficace – della corruzione.

A fronte di un notevole aumento (pari, all’incirca, del 30%) delle denunce inoltrate alla suddetta Procura e nonostante un ampliamento della pianta organica ormai deciso, il personale è rimasto invariato, non avendo il Ministero della giustizia provveduto a bandire i concorsi necessari per la copertura dei posti. Ha sostenuto il suddetto dirigente che l’interesse ad una repressione – efficiente – della corruzione si misura anche in base alle risorse umane, oltre che tecniche ed economiche, che vengono messe a disposizione di chi è preposto ad attuare la legislazione in materia di corruzione.

I

Alcuni scandali divenuti noti negli ultimi mesi ed in particolare quello, del quale è stato protagonista un ex ministro ed ex deputato austriaco al Parlamento dell’UE, hanno fatto sì che l’esigenza di approvare, in tempi brevi, la proposta di legge nota come Lobbying – Transparenz – Gesetz, è stata avvertita pressoché da tutti i componenti del Parlamento austriaco. Secondo notizie di stampa, l’approvazione sarebbe questione soltanto di qualche settimana; ciò anche perché una prima bozza era stata elaborata già quando titolare del dicastero della Giustizia era ancora la mag. Bandion Ortner. L’attuale titolare del dicastero ha ritenuto che la normativa in materia di corruzione, entrata in vigore qualche anno addietro e già due volte emendata, non offra quelle garanzie che l’opinione pubblica invoca da tempo contro le manovre di esponenti politici che agiscono, non nell’interesse della collettività, ma si adoperano per favorire – dietro adeguato compenso – i loro amici e , talvolta, anche gli amici degli amici.

II

Il citato progetto di legge procede anzitutto alla definizione di ciò che si intende per Lobbyismus, il quale consiste in un’attività che si propone, con l’impiego di qualsiasi mezzo, ad esercitare un’attività di ingerenza nelle decisioni di competenza di organi legislativi o amministrativi. Al fine di reprimere illecite interferenze, la proposta di legge ministeriale prevede l’istituzione di un registro, nel quale devono essere iscritti tutti coloro che esercitano attività di lobbying, sia direttamente sia attraverso collaboratori nonchè associazioni che si propongono la tutela degli interessi dei loro associati.

Nell’istituendo registro va annotato anche il nome di chi ha conferito l’incarico di Lobbyist, l’oggetto e lo scopo dello stesso ed il compenso pattuito ed ottenuto. In tal modo si reputa di poter reprimere la “prassi” di conseguire compensi per aver favorito interessi altrui a scapito di interessi dello Stato o di enti pubblici.

La precedente titolare del dicastero della giustizia si era dichiarata contraria a vietare qualsiasi attività professionale ai deputati, trasformandoli, in tal modo, in “politici di professione”(Berufspolitiker), ma aveva annunciato di voler conferire ad un gruppo (pool) di PM l’incarico di individuare patrimoni acquisisti illecitamente (“kriminell erworbenes Vermoegen aufstoebern”).

III

È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 Euro a carico di chi svolge attività di lobbying senza essere iscritto nell’apposito registro; con la stessa “pena” viene punito chi conferisce un incarico di lobbying senza essere iscritto nel registro ed in caso di recidiva la sanzione massima è di Euro 30.000.

Il contravventore ai suoi obblighi di Lobbyist rischia non soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche la cancellazione – temporanea – dal registro per la durata da 2 a 12 mesi oppure la cancellazione definitiva (in caso di condanna passata in giudicato per un reato).

La sanzione pecuniaria amministrativa fino ad Euro 20.000 è prevista a carico di chi esercita attività di lobbying nonostante la cancellazione dal registro; in caso di recidiva, il massimo della sanzione è di Euro 60.000.

IV

Il futuro Lobbying – Transparenz – Gesetz prevede anche limitazioni all’attività di chi ricopre un incarico pubblico (per la durata dello stesso e anche per un certo periodo di tempo successivo (due anni) alla cessazione dall’incarico), facendogli divieto di esercitare l’attività di Lobbyist sia in proprio che per incarico di una società od associazione.

V

La nuova titolare del dicastero della Giustizia ha annunciato anche di voler proporre un emendamento al paragrafo 278 A del codice penale austriaco (noto, comunemente, in Austria come “Mafia-Paragraf”).

Questo paragrafo, intitolato “Kriminelle Organisation”, nella sua attuale formulazione, punisce, con la pena detentiva da 6 mesi a 5 anni, chiunque costituisce un’organizzazione – strutturata in modo similare ad un’ impresa societaria ed alla quale partecipa un numero non esiguo di persone - al fine di commettere gravi delitti contro la vita, l’incolumità personale, la libertà o contro il patrimonio e che – in tal modo - tende a conseguire un arrichimento di notevole entità od esercitare una notevole influenza nel settore politico od economico.

VI

Le informazioni contenute nel registro di cui si è parlato sopra, dovrebbero essere, per la maggior parte, accessibili a chiunque. L’entrata in vigore del Lobbying – Transparenz – Gesetz è prevista per il 1.10.2011, ma la parte relativa alle sanzioni troverà applicazione a decorrere dall’1.4.2012. Va però notato che ai fini dell’approvazione parlamentare, è necessario il consenso di almeno un partito dell’opposizione.

VII

La necessità di un intervento del legislatore (per la quale si sono espressi anche l’ex presidente della Corte dei conti austriaca e Transparency International), si è appalesata urgente dopo la constatazione che, per il medesimo fatto commesso dall’ex ministro e deputato austriaco all’UE, se perpetrato da un deputato al Nationalrat, Bundesrat o dal componente di un Landtag austriaco, non sarebbe stato punibile, allo stato della vigente legislazione austriaca, soltanto in caso di accettazione di un compenso dietro promessa di esprimere il proprio voto in un determinato modo, il politico che tradisce il suo mandato, è punibile.

VIII

Ha fatto sentire la sua – autorevole – voce anche il dirigente della Procura Anticorruzione austriaca, denunciando lo scarso “interesse” della classe politica alla repressione – efficace – della corruzione.

A fronte di un notevole aumento (pari, all’incirca, del 30%) delle denunce inoltrate alla suddetta Procura e nonostante un ampliamento della pianta organica ormai deciso, il personale è rimasto invariato, non avendo il Ministero della giustizia provveduto a bandire i concorsi necessari per la copertura dei posti. Ha sostenuto il suddetto dirigente che l’interesse ad una repressione – efficiente – della corruzione si misura anche in base alle risorse umane, oltre che tecniche ed economiche, che vengono messe a disposizione di chi è preposto ad attuare la legislazione in materia di corruzione.