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L’opposizione ex art. 563 c.c. nelle donazioni indirette e nei negozi simulati

Commento a Cass. Civ., sez. II, Sent. 11 Febbraio 2022 n. 4523.
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Opposition under Art. 563 of the Civil Code in indirect donations and sham transactions: Comment on Cass. Civ., sez. II, sent. 11 Febbraio 2022 n. 4523

 

ABSTRACT

Lo scritto è un commento alla recente sentenza della Corte di Cassazione dell’11 febbraio 2022, n. 4523. Gli autori si propongono di esaminarne le ricadute giuridiche e la sua compatibilità con la pregressa giurisprudenza, focalizzandosi sui rapporti tra opposizione ex art. 563 c.c., donazioni indirette e simulazione negoziale, anche e soprattutto alla luce della Legge n. 80 del 2005.

 

The paper is a commentary on the recent judgment of the Court of Cassation of 11 February 2022, no. 4523. The authors intend to examine its legal implications and its compatibility with previous case law, focusing on the relationship between opposition under art. 563 of the Civil Code, indirect donations and negotiated simulation, also and especially in connection with Law no. 80 of 2005.

 

Sommario

1. I fatti in causa

2. I motivi della decisione

3. La successione delle leggi nel tempo

4. La decisione della Corte

 

Summary

1. Facts of the case

2. Reasons of the decision

3. The succession of laws over time

4. The Court’s decision

 

1. I fatti in causa

Lo scorso 11 febbraio 2022 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione n. 4523, la quale è tornata ad affrontare i temi dell’estensione temporale ed applicativa dell’art. 563 c.c. – così come riformato dall’intervento del legislatore del 2005 –, argomenti sui cui il dibattito dottrinale e giurisprudenziale non si è mai realmente sopito[1].

La controversia al vaglio della Suprema Corte origina dall’azione di simulazione intentata nel 2012 da Tizietto nei confronti dei genitori, i coniugi Tizio e Caia, e avente ad oggetto due trasferimenti immobiliari con i quali questi ultimi avevano acquistato in parti uguali, nella prima metà degli anni ‘70, alcune porzioni di un immobile di pregio.

A parere dell’attore, difatti, il denaro utilizzato per il pagamento del prezzo era di esclusiva proprietà del padre Tizio, e l’operazione in parola avrebbe configurato una potenziale lesione dei suoi diritti di legittimario, contenendo una donazione indiretta nei confronti di Caia ed a carico dello stesso Tizio.

A fini cautelari Tizietto aveva ritenuto di notificare e trascrivere atto di opposizione ex art. 563 comma 4 c.c., nonché di agire in simulazione avverso i genitori con l’intento di accertare la natura sostanzialmente liberale, ancorché indiretta, dei trasferimenti immobiliari di cui sopra.

Nel corso delle fasi di merito la pretesa attorea viene dichiarata inammissibile, per di più confermando in ambo i gradi la carenza di legittimazione ad agire di Tizietto sulla scorta delle seguenti argomentazioni, condivise da pregressa giurisprudenza[2]:

  • il rimedio dell’opposizione ex art. 563 comma 4 c.c. può applicarsi solo alle donazioni dirette che siano state concluse e trascritte dopo l’entrata in vigore della Legge n. 80 del 2005;
  • più oltre, l’azione di restituzione, cui l’opposizione ai sensi dell’art. 563 comma 4 c.c. è orientata, non può domandarsi nel caso di donazioni indirette, poiché in tal caso il bene non entra mai a far parte del patrimonio del donante e quindi appare impossibile recuperare ad una massa patrimoniale un cespite che non vi è mai neanche transitato[3]. In queste fattispecie l’erede avrebbe a disposizione la sola azione di riduzione;
  • la azione di simulazione non può essere esperita dal legittimario in pectore, ma può validamente proporsi solo dal momento dell’apertura della successione, poiché prima di allora non può configurarsi alcun pregiudizio ai suoi diritti.

Quindi Tizietto ricorre in Cassazione, argomentando tanto in merito alla sostanza della sua legittimazione ad agire per la simulazione, quanto riguardo alla applicabilità della riforma dell’art. 563 c.c. all’atto impugnato. A suo parere l’azione di simulazione avrebbe avuto il fine di «recuperare il bene al patrimonio» del donante asseritamente “indiretto” e si sarebbe pertanto configurata come logico presupposto per il rimedio dell’art. 563 comma 4 ed eventualmente per la futura restituzione.

Per di più, il ricorrente, in accordo con parte della dottrina, sostiene che in mancanza di indicazioni del legislatore, la novella del 2005 sia integralmente retroattiva, nel senso della sua applicabilità a tutte le donazioni pregresse. Perciò, per gli atti impugnati – benché risalenti agli anni ‘70 – il ricorrente avrebbe avuto una finestra temporale ventennale dall’entrata in vigore della Legge 80/2005 per proporre l’opposizione.

 

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[1] A titolo esemplificativo si vedano: G. GABRIELLI, Tutela dei legittimari e tutela degli aventi causa dal beneficiario di donazione lesiva: una riforma attesa, ma timida, in Studium Iuris, n. 10, Padova, 2005, 1129 ss.; G. BARALIS, Riflessioni sull’atto di opposizione alla donazione a seguito della modifica dell’art. 563 c.c., in Riv. Notar., n. 2, 2006, 277 ss.; M. CAMPISI, Azione di riduzione e tutela del terzo acquirente alla luce delle ll. 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005 n. 263, in Riv. Notar., n. 5, 2006, 1297 ss.; C.N.N., L’atto di “opposizione” alla donazione (art. 563 comma 4, codice civile), a cura di A. BUSANI, Studio n. 5809/C, 9 ss.; C.N.N., La “provenienza” donativa tra ragioni dei legittimari e ragioni della sicurezza degli acquisti, a cura di F. TASSINARI, Studio n. 5859/C, Milano, 1141 ss. Sulla pronuncia in commento si veda anche: L. COLLURA, Donazione indiretta, azione di simulazione e atto di opposizione alla donazione, in Familia, 15 Marzo 2022.

[2] Così anche Cass. Civ., 12 Maggio 2010, n. 11496.

[3] In tal senso anche C.N.N., L’atto, cit., 9 ss.