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Mantenimento minori: il genitore non affidatario deve contribuire alle spese straordinarie?

Sì, anche se non preventivamente informato
Ingresso al paradiso, Santorini 2021, Luglio 2021
Ph. Francesca Russo / Ingresso al paradiso, Santorini 2021, Luglio 2021

Le spese straordinarie sono una componente del mantenimento dovuto dai genitori ai figli ex articolo 315 bis Codice Civile e come tali devono essere sostenute da entrambi. Questo concetto, apparentemente semplice, non è compreso dalla maggior parte dei genitori separati o non conviventi e così le spese straordinarie, o “extra” in gergo, diventano un tema che viene spesso sottoposto all’attenzione dalla Suprema Corte sotto vari profili.

Ultima pronuncia in tema della Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile) è l’ordinanza n. 5059 del 24.2.2021 con la quale ha affermato il principio per cui non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese cosiddette “straordinarie”, fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.

La vicenda sottoposta all’attenzione della Cassazione vede la madre ricorrere per ingiunzione al Tribunale di Taranto per ottenere dal padre il pagamento del 50% delle spese di iscrizione scolastica e di assistenza medica, sostenute nell’interesse dei figli, per un importo complessivo di circa 7.000,00 euro.

Il padre aveva proposto opposizione, rigettata dal Tribunale, per mancata preventiva concertazione e mancata dimostrazione da parte della richiedente della necessità o urgenza delle spese. Il padre aveva poi proposto appello avanti alla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, che aveva confermato la sentenza di primo grado.

Il padre quindi ricorre per Cassazione lamentando la violazione dell’articolo 2697 Codice Civile per essere stato ritenuto fondato il diritto della madre dalla Corte di Appello mentre, essendo ella parte opposta e quindi attore in senso sostanziale avrebbe dovuto provare la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza che rendevano le spese sostenute, di iscrizione a scuole private e di assistenza medica specialistica, necessarie ed urgenti per l’interesse dei figli e quindi rimborsabili.

La ratio della pronuncia della Corte di Appello è, a parere della Suprema Corte, che il credito azionato si fondava su un provvedimento giurisdizionale che non subordinava l’obbligo di contribuzione alle spese straordinarie del genitore non affidatario a requisiti particolari, quali la necessità, l’urgenza o la non eccessiva onerosità delle spese, e quindi come tale costituiva titolo astrattamente idoneo anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Cassazione rileva, di contro, che l’interpretazione data dal Giudice di merito alla fattispecie è conforme al principio già affermato secondo cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro circa le spese cosiddette straordinarie che costituiscono una decisione di maggior interesse, essendo invece l’obbligo di rimborso delle stesse posto a carico del genitore non affidatario, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cassazione 26.9.2011 n. 19607).

Continua asserendo che in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto al rimborso, spetta al Giudice del merito valutare la rispondenza delle spese sostenute all’utilità per il minore e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.

Cassazione n.5059/2021 quindi afferma anche un altro principio ovvero che le precedenti abitudini di vita della famiglia e dei genitori, le scelte compiute nell’interesse dei figli e l’agiato tenore di vita della famiglia sono indici da cui desumere l’infondatezza del dissenso. Precedente in tal senso l’ordinanza 30.7.2015 n. 16175.

In buona sostanza dato che le spese cosiddette straordinarie sono una componente del mantenimento dovuto dai genitori ai figli, da stabilirsi secondo i criteri fissati dagli articoli 315 bis e 316 bis Codice Civile e 337 ter Codice Civile laddove non sia espressamente previsto nel provvedimento giudiziale che regola i rapporti fra i genitori obbligo di concertazione o informazione preventiva,  le scelte fatte per il figlio durante la vita comune, il tenore di vita goduto da questo e dal nucleo familiare, nonché  le capacità economiche dei genitori post separazione sono indici che lasciano presumere il consenso del genitore non affidatario, salva la prova della tempestività del dissenso rispetto alla scelta educativa sottesa alla spesa e della non utilità della stessa rispetto all’interesse del minore.

V’è da ritenere che anche in caso di titolo che preveda l’obbligo di preventiva informazione o concertazione, laddove le spese sostenute siano valutate dal Giudice del merito conformi all’interesse del minore e congrue alle capacità economiche dei genitori, l’obbligo di rimborso sarà disposto.

La pronuncia, variamente commentata dalla dottrina, afferma a mio avviso che il diritto alla bigenitorialità del figlio, ricevere cure e mantenimento da entrambi i genitori, è prevalente sul diritto dei genitori ad esercitare la responsabilità genitoriale. Ciò comporta, quanto ai rapporti interni fra i genitori, condebitori nei confronti del figlio, che l’obbligo di rimborso da parte dell’uno non è subordinato alla preventiva concertazione della spesa o informazione in merito ricevuta dall’altro, ma ricorre per il sol fatto di essere stata valutata la spesa rispondente all’interesse del minore.

Interessante anche l’ordinanza 13.1.2021 n. 379 che sempre in tema di spese straordinarie distingue fra esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, che sortiscono effetto di integrare l’assegno di mantenimento e spese imprevedibili e rilevanti nell’ammontare, in grado di recidere ogni legame con l’ordinarietà dell’assegno di mantenimento. Il rimborso delle prime è azionabile con atto di precetto in forza dell’originario titolo di condanna con allegazione dei documenti che attestino le spese, tali da assicurare con semplice operazione aritmetica i caratteri di certezza liquidità ed esigibilità.

Per le seconde, invece, occorre un’autonoma azione di accertamento in cui esse devono essere valutate alla stregua dei criteri di adeguatezza alle esigenze dei figli, alla proporzione delle condizioni economico patrimoniale dei genitori in comparazione con quanto stabilito dal Giudice nel provvedimento che regola i rapporti economici fra i genitori.

Ergo per le spese scolastiche e mediche attestate da documenti fiscali riferiti al figlio, il genitore che le avrà sostenute potrà agire in forza del titolo costituito dal provvedimento giudiziale di separazione, divorzio, affidamento del figlio, formando precetto a cui allegherà copia dei documenti fiscali, essendo dette spese una indiscussa componente del mantenimento; per le altre spese, inerenti alla formazione non scolastica o di socialità ad esempio, occorrerà invece munirsi di titolo esecutivo che potrà essere emesso solo previo accertamento, anche solo sommario e monitorio, della riferibilità delle stesse all’interesse del figlio od al novero di quelle fissata nel provvedimento che regola i rapporti fra i genitori.