MAP: chiarimenti etichettatura vendita prodotti finiti extra UE

Primi e attesi chiarimenti del Ministero delle Attività Produttive in merito ad una disposizione del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell1articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2005, n. 235 - Supplemento Ordinario) alla quale forse al momento dell1approvazione non è stata data sufficiente attenzione sulla stampa nazionale.

Particolare perplessità ha suscitato nel ceto imprenditoriale e nelle associazioni di categoria la disposizione di cui alla lettera c) dell’articolo 6 del Codice, ai sensi della quale "I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea". Gli articoli 5-12 del Codice riproducono le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1991, n. 126 (come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, tenendo altresì conto del regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 101) ma quanto previsto dalla lettera c) è del tutto innovativo (tanto che non si può escludere l1incostituzionalità per eccesso di delega).

Tale disposizione, letta in combinato con l’articolo 11 del Codice del consumo (ai sensi della quale: "É vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo") porta a concludere che un prodotto finito destinato al consumatore, che sia stato importato da paesi extra UE non è commercializzabile in Italia qualora non rechi l1indicazione del paese di origine nella confezione o nell1etichetta. In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

Con la Circolare 1/2006 il Ministero delle Attività Produttive ha in sostanza precisato che tale disposizione troverà completa attuazione contestualmente all’entrata in vigore del provvedimento di attuazione espressamente previsto dall’articolo 10, comma 1, del codice, a norma del quale: "Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all1articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell1articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell1Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all1articolo 6".

Secondo il Ministero, la prossima emanazione del regolamento di attuazione dell1articolo 6 del codice del consumo consentirà di disporre in ordine ai profili applicativi della norma in questione anche alla luce dei principi del diritto comunitario e della normativa settoriale già emanata.

In conclusione, secondo quanto precisato dal MAP non potrà essere sanzionata la messa in commercio di prodotti finiti importati da Paesi extra UE privi dell’indicazione di origine, almeno in attesa dell’approvazione del Decreto dello stesso MAP, in conformità a quanto sarà presto stabilito in materia di made in a livello comunitario.

(Ministero delle attività produttive, Circolare 24/01/2006, n.1: Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi - Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 31/01/2006, n.25).

 

Primi e attesi chiarimenti del Ministero delle Attività Produttive in merito ad una disposizione del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell1articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2005, n. 235 - Supplemento Ordinario) alla quale forse al momento dell1approvazione non è stata data sufficiente attenzione sulla stampa nazionale.


Particolare perplessità ha suscitato nel ceto imprenditoriale e nelle associazioni di categoria la disposizione di cui alla lettera c) dell’articolo 6 del Codice, ai sensi della quale "I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea". Gli articoli 5-12 del Codice riproducono le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1991, n. 126 (come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, tenendo altresì conto del regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 101) ma quanto previsto dalla lettera c) è del tutto innovativo (tanto che non si può escludere l1incostituzionalità per eccesso di delega).

Tale disposizione, letta in combinato con l’articolo 11 del Codice del consumo (ai sensi della quale: "É vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo") porta a concludere che un prodotto finito destinato al consumatore, che sia stato importato da paesi extra UE non è commercializzabile in Italia qualora non rechi l1indicazione del paese di origine nella confezione o nell1etichetta. In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

Con la Circolare 1/2006 il Ministero delle Attività Produttive ha in sostanza precisato che tale disposizione troverà completa attuazione contestualmente all’entrata in vigore del provvedimento di attuazione espressamente previsto dall’articolo 10, comma 1, del codice, a norma del quale: "Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all1articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell1articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell1Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all1articolo 6".

Secondo il Ministero, la prossima emanazione del regolamento di attuazione dell1articolo 6 del codice del consumo consentirà di disporre in ordine ai profili applicativi della norma in questione anche alla luce dei principi del diritto comunitario e della normativa settoriale già emanata.

In conclusione, secondo quanto precisato dal MAP non potrà essere sanzionata la messa in commercio di prodotti finiti importati da Paesi extra UE privi dell’indicazione di origine, almeno in attesa dell’approvazione del Decreto dello stesso MAP, in conformità a quanto sarà presto stabilito in materia di made in a livello comunitario.

(Ministero delle attività produttive, Circolare 24/01/2006, n.1: Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi - Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 31/01/2006, n.25).