Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze ha fissato con Decreto i regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all’articolo 2513 (Criteri per la definizione della prevalenza) del Codice Civile, a norma del quale: “[I].Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6. [II]. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. [III]. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti”.
I regimi derogatori interessano: Cooperative di lavoro; Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica; Cooperative agricole di allevamento e di conduzione; Enti di formazione; Cooperative per il commercio equo e solidale; Società finanziarie; Cooperative giornalistiche; Cooperative di consumo operanti nei territori montani; Calamità naturali; Soci di enti giuridici; Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche.
(Ministero delle attività produttive, Decreto 30 dicembre 2005: Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all’articolo 2513 del codice civile - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2006, n.20).
Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze ha fissato con Decreto i regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all’articolo 2513 (Criteri per la definizione della prevalenza) del Codice Civile, a norma del quale: “[I].Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6. [II]. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. [III]. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti”.
I regimi derogatori interessano: Cooperative di lavoro; Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica; Cooperative agricole di allevamento e di conduzione; Enti di formazione; Cooperative per il commercio equo e solidale; Società finanziarie; Cooperative giornalistiche; Cooperative di consumo operanti nei territori montani; Calamità naturali; Soci di enti giuridici; Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche.
(Ministero delle attività produttive, Decreto 30 dicembre 2005: Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all’articolo 2513 del codice civile - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2006, n.20).