Ministero del Lavoro: con la riforma Fornero sbagliare un adempimento formale può costare caro

Le violazioni di carattere formale e sostanziale del rapporto di lavoro subordinato comportano la sanzione della trasformazione del contratto stesso in uno a tempo indeterminato.

Con la circolare del 22 aprile, il ministero del Lavoro ha chiarito alcuni punti relativi alle disposizioni contenute nella riforma Fornero a seguito dell’incontro con i consulenti del lavoro tenutosi il 7 e 8 febbraio scorso.

In primo luogo si chiarisce che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la “forma comune” di contratto di lavoro, qualora non si riscontrino “elementi di specialità previsti dal Legislatore – elementi sia di carattere sostanziale che formale – il rapporto di lavoro dev’essere necessariamente ricondotto alla forma comune”.

Questo principio rende molto più rischioso per i datori di lavoro il ricorso alle forme di lavoro flessibili, in quanto anche le violazioni di carattere formale conducono alla stessa sanzione.

Per quanto riguarda il contratto a termine “acausale”, la cui durata non può essere superiore a dodici mesi, la riforma Fornero ha stabilito che questo possa essere stipulato esclusivamente quando non siano intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e il lavoratore precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata.

In caso contrario, e quindi di pregressi rapporti di natura autonoma tra gli stessi soggetti, è prevista la possibilità di stipulare il primo contratto a termine “acausale”.

In merito alla durata del suddetto contratto, il Ministero ha ribadito che, nel caso in cui sia previsto un contratto di durata inferiore ai 12 mesi, non sia possibile prorogarlo per il periodo rimanente a raggiungere i dodici mesi. Nel caso di successiva assunzione del lavoratore con un contratto a tempo determinato è necessario indicare le ragioni che giustificano l’apposizione del termine, ossia quelle integranti il “causalone”.

Per evitare la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, la riforma prevede la possibilità di fruire dei periodi c.d. di “cuscinetto”, di 30 e 50 giorni a seconda che il rapporto a termine abbia una durata inferiore o superiore a sei mesi, che consentono di sforare il termine dei 12 mesi del primo contratto “acausale” (nella specie – specifica il Ministero nella circolare – la durata massima del primo contratto a termine acausale sarà di 12 mesi e 50 giorni).

Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre il termine originariamente fissato è necessario distinguere:

- Entro i limiti dei 30 o 50 giorni non vi sono i margini per l’applicazione della maxi sanzione in quanto tali periodi sono considerati coperti ex lege dalla iniziale comunicazione di assunzione;

- La prestazione lavorativa resa successivamente allo scadere dei periodi di “cuscinetto” è da considerarsi “in nero”, trovando applicazione la maxi sanzione (a partire, quindi dal 31 esimo e dal 51 esimo giorno), salva l’applicazione delle scriminanti previste nel caso di mancata comunicazione ai competenti centri per l’impiego.

Infine, la sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non trova applicazione nel caso di successione temporale di più contratti di somministrazione a tempo determinato, in quanto espressamente escluso dalla disciplina del Decreto Legislativo n. 368 del 2001 (vedi l’articolo 22, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2003).

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 22 aprile 2013, n.7258)

Le violazioni di carattere formale e sostanziale del rapporto di lavoro subordinato comportano la sanzione della trasformazione del contratto stesso in uno a tempo indeterminato.

Con la circolare del 22 aprile, il ministero del Lavoro ha chiarito alcuni punti relativi alle disposizioni contenute nella riforma Fornero a seguito dell’incontro con i consulenti del lavoro tenutosi il 7 e 8 febbraio scorso.

In primo luogo si chiarisce che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la “forma comune” di contratto di lavoro, qualora non si riscontrino “elementi di specialità previsti dal Legislatore – elementi sia di carattere sostanziale che formale – il rapporto di lavoro dev’essere necessariamente ricondotto alla forma comune”.

Questo principio rende molto più rischioso per i datori di lavoro il ricorso alle forme di lavoro flessibili, in quanto anche le violazioni di carattere formale conducono alla stessa sanzione.

Per quanto riguarda il contratto a termine “acausale”, la cui durata non può essere superiore a dodici mesi, la riforma Fornero ha stabilito che questo possa essere stipulato esclusivamente quando non siano intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e il lavoratore precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata.

In caso contrario, e quindi di pregressi rapporti di natura autonoma tra gli stessi soggetti, è prevista la possibilità di stipulare il primo contratto a termine “acausale”.

In merito alla durata del suddetto contratto, il Ministero ha ribadito che, nel caso in cui sia previsto un contratto di durata inferiore ai 12 mesi, non sia possibile prorogarlo per il periodo rimanente a raggiungere i dodici mesi. Nel caso di successiva assunzione del lavoratore con un contratto a tempo determinato è necessario indicare le ragioni che giustificano l’apposizione del termine, ossia quelle integranti il “causalone”.

Per evitare la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, la riforma prevede la possibilità di fruire dei periodi c.d. di “cuscinetto”, di 30 e 50 giorni a seconda che il rapporto a termine abbia una durata inferiore o superiore a sei mesi, che consentono di sforare il termine dei 12 mesi del primo contratto “acausale” (nella specie – specifica il Ministero nella circolare – la durata massima del primo contratto a termine acausale sarà di 12 mesi e 50 giorni).

Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre il termine originariamente fissato è necessario distinguere:

- Entro i limiti dei 30 o 50 giorni non vi sono i margini per l’applicazione della maxi sanzione in quanto tali periodi sono considerati coperti ex lege dalla iniziale comunicazione di assunzione;

- La prestazione lavorativa resa successivamente allo scadere dei periodi di “cuscinetto” è da considerarsi “in nero”, trovando applicazione la maxi sanzione (a partire, quindi dal 31 esimo e dal 51 esimo giorno), salva l’applicazione delle scriminanti previste nel caso di mancata comunicazione ai competenti centri per l’impiego.

Infine, la sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non trova applicazione nel caso di successione temporale di più contratti di somministrazione a tempo determinato, in quanto espressamente escluso dalla disciplina del Decreto Legislativo n. 368 del 2001 (vedi l’articolo 22, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2003).

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 22 aprile 2013, n.7258)