Ministero Esteri: passaporto elettronico

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto con il quale il Ministero degli Esteri ha emanato le disposizioni che regoleranno il nuovo Passaporto elettronico.

Il Decreto prevede l’inserimento di un microchip (con capacità minima di 64Kb e durabilità di almeno 10 anni), nel quale verranno memorizzate, in formato interoperativo, l’immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano, nonché le informazioni già presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo.

Il Ministero ha già previsto la necessità di provvedere in un secondo momento alla definizione delle modalità operative per la raccolta dei dati biometrici, in conformità al parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali.

In ogni caso, è già previsto che:
1. gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l’autenticità del documento e l’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio;
2. i dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.

Il Decreto non incide sulla validità dei passaporti precedentemente rilasciati.

(Ministero degli Affari Esteri, Decreto 29 novembre 2005 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2006, n.13).

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto con il quale il Ministero degli Esteri ha emanato le disposizioni che regoleranno il nuovo Passaporto elettronico.


Il Decreto prevede l’inserimento di un microchip (con capacità minima di 64Kb e durabilità di almeno 10 anni), nel quale verranno memorizzate, in formato interoperativo, l’immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano, nonché le informazioni già presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo.

Il Ministero ha già previsto la necessità di provvedere in un secondo momento alla definizione delle modalità operative per la raccolta dei dati biometrici, in conformità al parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali.

In ogni caso, è già previsto che:
1. gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l’autenticità del documento e l’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio;
2. i dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.

Il Decreto non incide sulla validità dei passaporti precedentemente rilasciati.

(Ministero degli Affari Esteri, Decreto 29 novembre 2005 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2006, n.13).