Ministero Lavoro: Circolare patologie oncologiche e prestazione lavorativa

Il Ministero del Lavoro, constatatane la scarsa utilizzazione, ha emanato una Circolare diretta a fare conoscere gli strumenti recentemente introdotti con la riforma Biagi del mercato del lavoro per la garanzia dei lavoratori afflitti da patologie oncologiche.

La Circolare ha ricordato che all’autonomia collettiva è demandata la possibilità di estensione del periodo di comporto (ossia di un periodo predeterminato durante il quale è giustificata la sospensione dell’obbligo di prestazione lavorativa in capo al lavoratore e nel corso del quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato) nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro. Il Ministero ha auspicato che aumentino i contratti collettivi che prevedono tale estensione di particolare utilità nel caso di lavoratori affetti da malattie oncologiche, rilevando con rammarico che allo stato, esse si trovano disciplinate in pochi contratti collettivi ed esclusivamente con riferimento alla regolazione dei rapporti di lavoro attivati in comparti del pubblico impiego. Il Ministero ha tuttavia ricordato che nei contratti collettivi è prevista a favore del lavoratore la facoltà di richiedere al datore di lavoro il godimento di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita. Tale periodo, utilizzabile anche in caso di malattia di durata superiore al periodo di comporto e computato successivamente a quest’ultimo, è previsto al fine di garantire una maggiore tutela del lavoratore limitando il rischio di un licenziamento per superamento del periodo di comporto ai sensi dell’articolo 2110 del Codice Civile.

L’articolo 46 del Decreto Legislativo 276/2003 ha previsto una particolare regolamentazione nella disciplina del lavoro a tempo parziale, stabilendo, alla lettera t) (che ha aggiunto l’articolo 12-bis alla Legge 61/2000), che a favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il diritto del lavoratore a richiedere la trasformazione del contratto è un diritto soggettivo, che non può essere negato sulla base di contrastanti esigenze aziendali, alle quali, unitamente all’accordo tra le parti, è invece rimessa la quantificazione dell’orario ridotto nonché la scelta tra modalità orizzontali oppure verticali di organizzazione dello stesso. In ogni caso, proprio in virtù delle motivazioni che hanno originato l’istituto, chiaramente rivolto alla maggiore tutela del lavoratore, l’organizzazione del tempo di lavoro dovrà essere pianificata tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze individuali specifiche del lavoratore. Naturalmente, il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà poi essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore, quando lo stato di salute lo renderà possibile.

 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 22 dicembre 2005, n.40: Patologie oncologiche - Periodo di comporto - Invalidità e situazione di handicap grave - Decreto legislativo n. 276/2003, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2006, n.10).

Il Ministero del Lavoro, constatatane la scarsa utilizzazione, ha emanato una Circolare diretta a fare conoscere gli strumenti recentemente introdotti con la riforma Biagi del mercato del lavoro per la garanzia dei lavoratori afflitti da patologie oncologiche.


La Circolare ha ricordato che all’autonomia collettiva è demandata la possibilità di estensione del periodo di comporto (ossia di un periodo predeterminato durante il quale è giustificata la sospensione dell’obbligo di prestazione lavorativa in capo al lavoratore e nel corso del quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato) nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro. Il Ministero ha auspicato che aumentino i contratti collettivi che prevedono tale estensione di particolare utilità nel caso di lavoratori affetti da malattie oncologiche, rilevando con rammarico che allo stato, esse si trovano disciplinate in pochi contratti collettivi ed esclusivamente con riferimento alla regolazione dei rapporti di lavoro attivati in comparti del pubblico impiego. Il Ministero ha tuttavia ricordato che nei contratti collettivi è prevista a favore del lavoratore la facoltà di richiedere al datore di lavoro il godimento di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita. Tale periodo, utilizzabile anche in caso di malattia di durata superiore al periodo di comporto e computato successivamente a quest’ultimo, è previsto al fine di garantire una maggiore tutela del lavoratore limitando il rischio di un licenziamento per superamento del periodo di comporto ai sensi dell’articolo 2110 del Codice Civile.

L’articolo 46 del Decreto Legislativo 276/2003 ha previsto una particolare regolamentazione nella disciplina del lavoro a tempo parziale, stabilendo, alla lettera t) (che ha aggiunto l’articolo 12-bis alla Legge 61/2000), che a favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il diritto del lavoratore a richiedere la trasformazione del contratto è un diritto soggettivo, che non può essere negato sulla base di contrastanti esigenze aziendali, alle quali, unitamente all’accordo tra le parti, è invece rimessa la quantificazione dell’orario ridotto nonché la scelta tra modalità orizzontali oppure verticali di organizzazione dello stesso. In ogni caso, proprio in virtù delle motivazioni che hanno originato l’istituto, chiaramente rivolto alla maggiore tutela del lavoratore, l’organizzazione del tempo di lavoro dovrà essere pianificata tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze individuali specifiche del lavoratore. Naturalmente, il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà poi essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore, quando lo stato di salute lo renderà possibile.

 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 22 dicembre 2005, n.40: Patologie oncologiche - Periodo di comporto - Invalidità e situazione di handicap grave - Decreto legislativo n. 276/2003, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2006, n.10).