Ministero Sviluppo Economico: importi risarcimento del danno biologico di lieve entità sinistro stradale
A decorrere dal mese di aprile 2006, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private sono aggiornati nelle misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, é liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo é calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto é pari ad euro seicentottantotto euro e ventotto centesimi;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, é liquidato un importo di euro quaranta euro e sedici centesimi per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
(Ministero dello Sviluppo Economico, Decretro 31 maggio 2006, Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2006, n.129).
A decorrere dal mese di aprile 2006, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private sono aggiornati nelle misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, é liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo é calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto é pari ad euro seicentottantotto euro e ventotto centesimi;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, é liquidato un importo di euro quaranta euro e sedici centesimi per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
(Ministero dello Sviluppo Economico, Decretro 31 maggio 2006, Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2006, n.129).