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Misure di sicurezza ed esecuzione della pena prima della stessa - CPP della RFT

misure di sicurezza
misure di sicurezza

Indice:

1. L’esecuzione della pena prima della misura di sicurezza non è la regola ma l’eccezione  

2. Soltanto in pochi casi il cosiddetto Vorwegvollzug della pena è consentito  

3. Il criterio dell’interesse del condannato alla “Rehabilitierung”  

4. L’esecuzione di parte della pena detentiva allo scopo di invogliare il condannato a sottoporsi a terapia disintossicante

 

Abstract:   

La “Zweispurigkeit des Sanktionssystems” (sistema sanzionatorio “a doppio binario”) , quale è stato accolto dall’ordinamento penale della RFT, ha comportato il “passaggio” da un “reinem Schuldstrafrecht” a un “Maßregelrecht”, sia pure “temperato” e all’accoglimento del principio “des Vikariierens”.

C’è chi ha parlato di “einer gewissen Austauschbarkeit zwischen Strafe und Maßregel” (di una certa intercambiabilità tra pena e misura di sicurezza), di una specie di equivalenza funzionale. Va ricordato in proposito che all’ordinamento della RFT, tuttora, non è estraneo il “Prinzip der Anrechnung von Unterbringungszeiten auf die Strafhaft”(computo della durata della misura di sicurezza sulla pena detentiva), come vedremo.

Negli ultima anni è stata però registrata una “Zunahme des Sicherheitsgedankens”, con conseguente aumento delle “Unterbringungsanordnungen” (misure di sicurezza di carattere detentivo). Per le misure di sicurezza vale però(anche) il cosiddetto Subsidiaritätsprinzip nel senso che si ricorre alle stesse, specie se detentive, soltanto qualora il fine non possa essere conseguito con un provvedimento meno incisivo.

 

1. L’esecuzione della pena prima della misura di sicurezza non è la regola, ma l’eccezione

Va premesso che lo StGB (Codice penale) della RFT prevede, al § 67, I, che, qualora venga disposta, congiuntamente a pena detentiva, una delle “freiheitsentziehenden Maßregeln” di cui ai §§ 63 e 64 StGB, la “Maßregel” (misura di sicurezza) va eseguita prima della pena (detentiva). In altre parole, le misure di sicurezza detentive, menzionate nei due §§ ora citati, devono essere “vollzogen”, prima che abbia avuto inizio lo “Strafvollzug”.

La ratio della norma, quale ravvisata dal legislatore, è - evidentemente – che il condannato debba essere “curato” prima che entri nella “JVA” (Justizvollzugsanstalt – Casa di reclusione) per scontare la pena della reclusione, che gli è stata inflitta contestualmente alla misura di sicurezza (ved. BGH St 37, 160 (162) e BGHR StGB, § 67, II, Vorwegvollzug 8).

Soltanto in tal modo, si reputa possa essere conseguito il cosiddetto Vollzugsziel, vale a dire lo scopo dell’esecuzione della pena. (L’ordinamento processual-penale della RFT segue, quindi, un principio diverso, anzi opposto, a quello sancito dall’art. 211 del codice penale italiano).

Vi sono però alcune eccezioni, nell’ordinamento della RFT, al principio, al quale sopra abbiamo accennato.

Ai sensi del § 67, II, 2, StGB (a seguito della modifica entrata in vigore sin dal 17.7.2007), qualora venga disposto il ricovero in un’”Erziehungsanstalt” (ma non nel caso di “Unterbringung” in una clinica psichiatrica), parte della pena carceraria può essere eseguita prima del predetto ricovero, se la misura di sicurezza inflitta, insieme alla “Freiheitsstrafe”, è superiore a tre anni di reclusione.

Vi sono, infatti, delle persone, che si comportano, come se tutto fosse di loro proprietà (e soltanto di loro proprietà) e che ritengono di poter disporre di tutto (e di tutti); i malcapitati “Mitbürger”, delle volte, non sono sicuri neppure sulla loro esclusiva proprietà e pure ivi vengono aggrediti. Ricorrono, spesso, all’intimidazione, che poi è seguita dalla violenza, pur di ottenere lo scopo avuto di mira. Vale, pertanto, la massima: “Wehret den Anfängen!” Che in casi del genere, il semplice ricovero in un’”Erziehungsanstalt” senza previa espiazione di parte della pena detentiva, non possa distogliere persone di questo genere dalla loro mania di grandezza, dalla loro (innata) prepotenza, appare evidente, anche perche’ il loro livello culturale è tutt’altro che invidiabile. Ha scritto un collega, che ha rivestito incarichi di vertice, che i – colpevoli – silenzi di oggi si pagano – caramente – domani.

Se, invece, il giudice si attiene alla “Vollstreckungsreihenfolge” di cui al § 67, comma 1, StGB, di ciò non va fatta menzione nel dispositivo di sentenza; basta, che il giudice lo esponga in sede di motivazione.

In questi casi, nell’”Urteilsbegründung”, si espone, che non vi è motivo per deflettere dalla “Vollstreckungsreihenfolge”, come prevista dal § 67, comma 1, StGB, a meno che non sussistano elementi per ritenere – fondatamente – che il “ successo” o, meglio l’efficacia della terapia, alla quale il condannato va previamente sottoposto nell’”Erziehungsanstalt”, possa essere ottenuto in modo più agevole con l’esecuzione – in parte o per intero – del cosiddetto “Vorwegvollzug”, vale dire, della carcerazione anticipata; ciò, se non sussistono i presupposti di cui al § 67, II, 2 oppure 4, StGB.

 

2. Soltanto in pochi casi il cosiddetto Vorwegvollzug della pena è ammissibile

Come sopra accennato, il “Vorwegvollzug” della pena detentiva (in parte o per intero), ai sensi del § 67, II, 1, StGB (ad eccezione dei casi previsti dal § 67, II, 2 oppure 4, StGB), è ammissibile in pochi casi; occorre, in proposito, un’apposita motivazione da parte del giudice, che deve essere puntualmente verificabile dal giudice dell’impugnazione.

Ha statuito la Suprema Corte Federale, il BGH, che la semplice affermazione - contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado, che è preferibile differire l’esecuzione della misura di sicurezza (ad avvenuta carcerazione) oppure il mero darsi atto, che, attualmente, una terapia coronata da “successo” avrebbe poco senso, ma si prospetterebbe invece utile tra qualche anno - non integrano un’adeguata “Begründung” (ved. BGHSt 33, 285 e BGHR StGB, § 67, II, Vorwegvollzug 3).

 

3. Il criterio dell’Interesse del condannato alla “Rehabilitierung”

La Corte Suprema Federale ha più volte ribadito, che l’”interesse” alla “riabilitazione” (“Rehabilitierung”) del condannato, vale a dire, lo scopo della misura di sicurezza, è di importanza fondamentale quando si tratta di disporre il “Vorwegvollzug (si veda, per esempio, BGHSt 33, 285, già riportato sopra).

Nei casi, in cui viene disposto lo stesso, deve sempre essere esaminato con particolare “cura” (e di ciò deve poi risultare traccia nella motivazione del provvedimento impositivo), se è giustificata l’anticipazione dell’esecuzione della pena detentiva (anche soltanto in parte) rispetto all’inizio della misura di sicurezza, la quale viene “vorweg vollstreckt” (ved. BGHR StGB § 67, II, Vorwegvollzug 2).

L’”Umkehr der gesetzlichen Vollstreckungsreihenfolge” (l’inversione dell’ordine di esecuzione, come previsto dallo StGB), può essere motivata anche col fatto che una successiva esecuzione della pena detentiva potrebbe pregiudicare gli effetti positivi dell’eseguita misura di sicurezza (ved. BGHR  StGB, § 67, II, Zweckerreichung, leichtere 9). L’esecuzione di parte della pena detentiva (§ 67, II, 1, StGB) prima della misura di sicurezza di ricovero in un’”Erziehungsanstalt” (§ 64 StGB), può essere disposta anche senza che sussistano i presupposti di cui al § 67, II, 2, oppure 4, StGB.

 

4. L’esecuzione di parte della pena detentiva allo scopo di invogliare il condannato a sottoporsi a terapia disintossicante

Così, per esempio, il BGH ha confermato la statuizione del giudice di primo grado, che aveva disposto, che tre mesi della pena complessiva (detentiva) di tre anni, venissero espiati prima del ricovero in un’”Erziehungsanstalt”, reputando, che, in tal modo, gli obiettivi di questa misura di sicurezza potessero essere conseguiti più agevolmente.

La “teilweise Umkehr der gesetzlichen Vollsteeckungsreihenfolge”, era stata “giustificata” col fatto che il condannato era tossicodipendente e che senza previa esecuzione di parte della pena detentiva, la terapia si sarebbe dimostrata inutile, senza effetto.

Il giudice di primo grado aveva, in proposito, disposto perizia, dalla quale era emerso, che il condannato (tossicodipendente) era persona di carattere molto labile, per cui soltanto l’avvenuta esecuzione di parte della pena detentiva avrebbe potuto indurre il condannato a sottoporsi a terapia di disintossicazione.

La prevedibile durata della terapia, era stata indicata in un anno e tre mesi e questi 15 mesi sarebbero poi stati computati nella pena complessiva, per cui, in caso di esito favorevole della terapia disintossicante, il resto della pena sarebbe potuto essere condizionalmente sospeso “zum Halbstrafezeitpunkt”; ciò in applicazione dei §§ 67, II, 3, V,1, StGB.