Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio
Diritto all’autotutela in un privato domicilio
1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 13 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli Art. 1.
Diritto all’autotutela in un privato domicilio
1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 13 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli