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Banca - Tribunale di Palermo: rigettata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva per violazione del TUF nelle operazioni di vendita

Banca - Tribunale di Palermo: rigettata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva per violazione del TUF nelle operazioni di vendita
Banca - Tribunale di Palermo: rigettata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva per violazione del TUF nelle operazioni di vendita

Con il dispositivo in commento il Tribunale di Palermo ha rigettato l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da Banca Nuova in un giudizio relativo alla violazione del TUF nelle operazioni di vendita di azioni Banca Popolare di Vicenza.         

Secondo la tesi dell’istituto di credito convenuto, infatti,  sulla scorta del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, della Liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e della cessione di alcuni rami di Attivo e Passivo di B.P. di V. ad Intesa Sanpaolo S.p.a., Banca Nuova sarebbe stata “esdebitata ex lege” dagli eventuali debiti risarcitori/restitutori derivanti dalle operazioni di commercializzazione delle predette azioni,  debito che sarebbe stato invece trasferito ex lege a carico esclusivo della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

Il Tribunale di Palermo, invece, condividendo le difese degli attori, ha rigettato l’eccezione ritenendo che se l’operazione di cessione comporta l’esclusione espressa delle passività relative alla vendita di azioni di Banca Popolare di Vicenza, non possono, essere, in via interpretativa, ritenute incluse le passività nei confronti di Banca Nuova, per poi ritenerle retrocesse alla liquidazione. Un’interpretazione contraria, precisa il Giudice si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali a tutela del risparmio, ex articolo 47 della Costituzione, oltre che in contrasto con la ratio della disciplina,  che ha fino ad oggi escluso la procedura di liquidazione coatta amministrativa per le banche partecipate.

Pertanto, il Tribunale di Palermo ha rigettato l’eccezione preliminare sollevata dalla banca e rinviato la causa per l’ammissione eventuale di mezzi istruttori, previa fissazione dei termini ex articolo 183 comma 6 del codice di procedura civile richiesti dalle parti.

Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui.

(Tribunale di Palermo - Sezione Quinta Civile specializzata in materia di impresa, Sentenza 8 maggio 2017)