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Possesso immemore di fondi il cui proprietario sia scomparso

Procedura da adottare al fine di pervenire alla regolarizzazione fiscale della proprietà
Abstract

Coloro che coltivino fondi o utilizzino porzioni di edifici o comunque siano in possesso di beni da generazioni senza esserne proprietari possono trovarsi in difficoltà allorché aspirino a disporre di siffatti beni, previa loro regolarizzazione fiscale, allorquando dell’effettivo titolare non si abbia notizia da anni. Infatti, anche se decidessero di promuovere un giudizio volto al riconoscimento della proprietà in forza dei principi dell’usucapione, non avrebbero un interlocutore nei cui confronti rivolgere la domanda, perché il titolare dei beni risulta scomparso da lustri senza lasciare traccia né di sé né di suoi eredi. In questi casi, in mancanza di una disciplina ad hoc, la giurisprudenza è orientata nel ritenere necessaria l’instaurazione della preventiva procedura di nomina di un curatore dello scomparso ai sensi dell’articolo 48 Codice Civile, per poi intraprendere, nei confronti del nominato curatore in detta sua qualità, la causa di usucapione.

Le migrazioni in sud-america e negli Stati Uniti di fine ottocento e più di recente degli anni sessanta, hanno dato luogo a spostamento di interessi ed affari di centinaia di migliaia di nostri connazionali, che hanno così abbandonato fondi e case senza più farvi ritorno.

Ben può accadere che altri, sovente confinanti o limitrofi proprietari, abbiano preso a coltivare siffatti fondi e ad occupare edifici annessi o porzioni di essi, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria e nel tempo abbiano così maturato un possesso tale da legittimare il riconoscimento giudiziale della proprietà ai sensi degli articoli 1158 o 1159 Codice Civile, quest’ultimo dettato per la piccola proprietà rurale, laddove oggetto del possesso siano fondi rustici e fabbricati situati in comuni classificati montani.

Per acquistare la proprietà dei beni immobili e di altri diritti reali immobiliari di godimento occorre il possesso continuato, pubblico e pacifico per venti anni (articolo 1158 Codice Civile) o di quindici anni (articolo 1159–bis Codice Civile per la piccola proprietà rurale).

Il nostro ordinamento nel campo del diritto civile richiede sempre l’individuazione di un soggetto nei confronti del quale agire e non riconosce legittime le istanze proposte nei confronti di ignoti.

Si presenta quindi il problema di come pervenire all’individuazione di un soggetto che sia legittimato attualmente a resistere alla domanda di usucapione, laddove di tale soggetto non si abbiano da tempo riguardevole notizie di alcun genere.

Il primo passo che gli interessati debbono compiere, direttamente o coadiuvati da un tecnico di fiducia, è quello di verificare le risultanze catastali (Ufficio del Territorio in cui il bene è sito). Dalla disamina delle mappe e delle certificazioni rilasciate dall’Ufficio si evincono infatti quasi sempre le generalità dell’intestatario del bene. Con queste generalità ci si reca al competente Ufficio Anagrafico e si compiono ulteriori ricerche, alle volte estese anche alle risultanze dei primi censimenti. Nella maggior parte dei casi, si avrà quindi a disposizione un nome, cognome, luogo e data di nascita, quest’ultima sovente posta a fine Ottocento/primi Novecento senza poter procedere oltre.

Si è a questo punto – ufficialmente – di fronte ad un soggetto di cui non si hanno notizie da decenni e di cui se ne può statisticamente ipotizzare l’intervenuto decesso.

Il nostro ordinamento giuridico non appresta in questi casi un istituto ad hoc. Si sono quindi prospettate al vaglio della giurisprudenza e della dottrina una serie di possibili soluzioni.

La più semplice è stata quella di ritenere valida la notifica dell’atto di citazione per usucapione a persona “irreperibile” ai sensi dell’articolo 143 del codice di procedura civile (notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). Tale soluzione, tuttavia, non è parsa fornire sufficiente tutela per chi sia da anni scomparso e non abbia lasciato traccia, in quanto tale notifica si perfezionerebbe con un deposito presso la casa comunale dell’ultima residenza o del luogo di nascita ed è noto che le probabilità che lo scomparso o suoi eredi possano avvedersi di una siffatta notifica siano minime.

L’alternativa, più complessa ma senz’altro maggiormente garantista, è quella di far precedere alla notifica dell’atto di citazione in usucapione, un procedimento speciale in camera di consiglio che pervenga alla nomina di un soggetto che rappresenti in giudizio la persona scomparsa.

L’istituto è previsto dall’articolo 48 Codice Civile il quale dispone che “quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o nell’ultima sua residenza e non se hanno più notizie, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio …”.

La norma incontra peraltro un ostacolo laddove la persona scomparsa, per l’età anagraficamente risultante dalle ricerche compiute, possa ritenersi staticamente ormai deceduta.

Anche questo problema è stato affrontato dalla giurisprudenza con diverse interpretazioni.

Il Tribunale di Monza (sentenza del 24/11/1987 pubblicata in Dir. Famiglia 1988, 1016 ed in Giur. Merito 1989, 921 con nota di R. Bianco “Nomina di un curatore allo scomparso per l’instaurazione del contraddittorio nel giudizio di usucapione dei suoi beni”) giunse a negare la legittimità della nomina di curatore allo scomparso laddove per l’epoca assai lontana cui risalirebbe la data di nascita, la persona scomparsa sarebbe in realtà di certo morta, suggerendo quindi l’instaurazione della diversa procedura di morte presunta.

La decisione, encomiabile per la sua applicazione letterale della norma di cui all’articolo 48 Codice Civile, ha incontrato peraltro difficoltà applicative, in quanto se è vero che la procedura per dichiarazione di morte presunta è senza dubbio più consona alla fattispecie, è anche vero che essa può essere iniziata dai presunti successori legittimi (dopo l’esperimento di azione di dichiarazione di assenza ai sensi dell’articolo 49 Codice Civile) e che nelle fattispecie qui in considerazione non si ha traccia né del titolare dei beni (nato ad esempio a fine Ottocento e poi migrato nei paesi del sud-america ) né tanto meno dei suoi successori.

Per giungere quindi ad una soluzione che contemperi le diverse esigenze, altri Tribunali (tra i quali il Tribunale Civile di Genova – Sezione Volontaria Giurisdizione) ammettono che anche laddove la persona scomparsa possa ragionevolmente ritenersi deceduta, si possa comunque avviare un procedimento per la nomina di un suo curatore, il quale lo rappresenti in giudizio nella causa di usucapione che nei suoi confronti verrà intentata.

L’istanza per la nomina di curatore della persona scomparsa viene dunque presentata dagli interessati (ovverosia da coloro che di fatto sono in possesso dei beni della cui usucapione si tratta) e deve essere corredata dall’esito delle ricerche comunque effettuate sulla persona di cui si sono perdute notizie, esito che è bene sia confortato dai certificati anagrafici ottenuti e dalla copia delle mappe catastali e quant’altro utile al fine.

Il Tribunale provvede autorizzando la nomina di un curatore che viene contestualmente nominato nella persona di un avvocato del foro territorialmente competente.

Dopodiché gli interessati potranno procedere all’instaurazione di causa per usucapione e l’atto di citazione introduttivo del giudizio dovrà essere notificato allo scomparso, in persona del suo curatore all’uopo nominato, presso lo studio di quest’ultimo.

L’attività dell’avvocato consiste inizialmente in un ulteriore controllo circa la possibile presenza in vita quanto meno di eredi dello scomparso e processualmente avrà il compito di verificare ammissibilità e rilevanza delle prove offerte dalla parte che chiede l’usucapione, con il potere di sollevare le eccezioni che ritenga e che non siano altrimenti rilevabili d’ufficio dal Tribunale adito.

La sentenza, una volta registrata presso l’Agenzia delle Entrate e passata in giudicato, potrà poi essere trascritta presso il competente Ufficio del Territorio e dar luogo alle variazioni catastali che ne siano conseguenza; sarà quindi a questo punto consentito indicare i beni nella propria dichiarazione dei redditi al fine di regolarizzare fiscalmente la posizione e quindi poter disporre dei beni usucapiti nei modi previsti dalla legge, come qualsiasi altro proprietario.

Abstract

Coloro che coltivino fondi o utilizzino porzioni di edifici o comunque siano in possesso di beni da generazioni senza esserne proprietari possono trovarsi in difficoltà allorché aspirino a disporre di siffatti beni, previa loro regolarizzazione fiscale, allorquando dell’effettivo titolare non si abbia notizia da anni. Infatti, anche se decidessero di promuovere un giudizio volto al riconoscimento della proprietà in forza dei principi dell’usucapione, non avrebbero un interlocutore nei cui confronti rivolgere la domanda, perché il titolare dei beni risulta scomparso da lustri senza lasciare traccia né di sé né di suoi eredi. In questi casi, in mancanza di una disciplina ad hoc, la giurisprudenza è orientata nel ritenere necessaria l’instaurazione della preventiva procedura di nomina di un curatore dello scomparso ai sensi dell’articolo 48 Codice Civile, per poi intraprendere, nei confronti del nominato curatore in detta sua qualità, la causa di usucapione.

Le migrazioni in sud-america e negli Stati Uniti di fine ottocento e più di recente degli anni sessanta, hanno dato luogo a spostamento di interessi ed affari di centinaia di migliaia di nostri connazionali, che hanno così abbandonato fondi e case senza più farvi ritorno.

Ben può accadere che altri, sovente confinanti o limitrofi proprietari, abbiano preso a coltivare siffatti fondi e ad occupare edifici annessi o porzioni di essi, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria e nel tempo abbiano così maturato un possesso tale da legittimare il riconoscimento giudiziale della proprietà ai sensi degli articoli 1158 o 1159 Codice Civile, quest’ultimo dettato per la piccola proprietà rurale, laddove oggetto del possesso siano fondi rustici e fabbricati situati in comuni classificati montani.

Per acquistare la proprietà dei beni immobili e di altri diritti reali immobiliari di godimento occorre il possesso continuato, pubblico e pacifico per venti anni (articolo 1158 Codice Civile) o di quindici anni (articolo 1159–bis Codice Civile per la piccola proprietà rurale).

Il nostro ordinamento nel campo del diritto civile richiede sempre l’individuazione di un soggetto nei confronti del quale agire e non riconosce legittime le istanze proposte nei confronti di ignoti.

Si presenta quindi il problema di come pervenire all’individuazione di un soggetto che sia legittimato attualmente a resistere alla domanda di usucapione, laddove di tale soggetto non si abbiano da tempo riguardevole notizie di alcun genere.

Il primo passo che gli interessati debbono compiere, direttamente o coadiuvati da un tecnico di fiducia, è quello di verificare le risultanze catastali (Ufficio del Territorio in cui il bene è sito). Dalla disamina delle mappe e delle certificazioni rilasciate dall’Ufficio si evincono infatti quasi sempre le generalità dell’intestatario del bene. Con queste generalità ci si reca al competente Ufficio Anagrafico e si compiono ulteriori ricerche, alle volte estese anche alle risultanze dei primi censimenti. Nella maggior parte dei casi, si avrà quindi a disposizione un nome, cognome, luogo e data di nascita, quest’ultima sovente posta a fine Ottocento/primi Novecento senza poter procedere oltre.

Si è a questo punto – ufficialmente – di fronte ad un soggetto di cui non si hanno notizie da decenni e di cui se ne può statisticamente ipotizzare l’intervenuto decesso.

Il nostro ordinamento giuridico non appresta in questi casi un istituto ad hoc. Si sono quindi prospettate al vaglio della giurisprudenza e della dottrina una serie di possibili soluzioni.

La più semplice è stata quella di ritenere valida la notifica dell’atto di citazione per usucapione a persona “irreperibile” ai sensi dell’articolo 143 del codice di procedura civile (notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). Tale soluzione, tuttavia, non è parsa fornire sufficiente tutela per chi sia da anni scomparso e non abbia lasciato traccia, in quanto tale notifica si perfezionerebbe con un deposito presso la casa comunale dell’ultima residenza o del luogo di nascita ed è noto che le probabilità che lo scomparso o suoi eredi possano avvedersi di una siffatta notifica siano minime.

L’alternativa, più complessa ma senz’altro maggiormente garantista, è quella di far precedere alla notifica dell’atto di citazione in usucapione, un procedimento speciale in camera di consiglio che pervenga alla nomina di un soggetto che rappresenti in giudizio la persona scomparsa.

L’istituto è previsto dall’articolo 48 Codice Civile il quale dispone che “quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o nell’ultima sua residenza e non se hanno più notizie, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio …”.

La norma incontra peraltro un ostacolo laddove la persona scomparsa, per l’età anagraficamente risultante dalle ricerche compiute, possa ritenersi staticamente ormai deceduta.

Anche questo problema è stato affrontato dalla giurisprudenza con diverse interpretazioni.

Il Tribunale di Monza (sentenza del 24/11/1987 pubblicata in Dir. Famiglia 1988, 1016 ed in Giur. Merito 1989, 921 con nota di R. Bianco “Nomina di un curatore allo scomparso per l’instaurazione del contraddittorio nel giudizio di usucapione dei suoi beni”) giunse a negare la legittimità della nomina di curatore allo scomparso laddove per l’epoca assai lontana cui risalirebbe la data di nascita, la persona scomparsa sarebbe in realtà di certo morta, suggerendo quindi l’instaurazione della diversa procedura di morte presunta.

La decisione, encomiabile per la sua applicazione letterale della norma di cui all’articolo 48 Codice Civile, ha incontrato peraltro difficoltà applicative, in quanto se è vero che la procedura per dichiarazione di morte presunta è senza dubbio più consona alla fattispecie, è anche vero che essa può essere iniziata dai presunti successori legittimi (dopo l’esperimento di azione di dichiarazione di assenza ai sensi dell’articolo 49 Codice Civile) e che nelle fattispecie qui in considerazione non si ha traccia né del titolare dei beni (nato ad esempio a fine Ottocento e poi migrato nei paesi del sud-america ) né tanto meno dei suoi successori.

Per giungere quindi ad una soluzione che contemperi le diverse esigenze, altri Tribunali (tra i quali il Tribunale Civile di Genova – Sezione Volontaria Giurisdizione) ammettono che anche laddove la persona scomparsa possa ragionevolmente ritenersi deceduta, si possa comunque avviare un procedimento per la nomina di un suo curatore, il quale lo rappresenti in giudizio nella causa di usucapione che nei suoi confronti verrà intentata.

L’istanza per la nomina di curatore della persona scomparsa viene dunque presentata dagli interessati (ovverosia da coloro che di fatto sono in possesso dei beni della cui usucapione si tratta) e deve essere corredata dall’esito delle ricerche comunque effettuate sulla persona di cui si sono perdute notizie, esito che è bene sia confortato dai certificati anagrafici ottenuti e dalla copia delle mappe catastali e quant’altro utile al fine.

Il Tribunale provvede autorizzando la nomina di un curatore che viene contestualmente nominato nella persona di un avvocato del foro territorialmente competente.

Dopodiché gli interessati potranno procedere all’instaurazione di causa per usucapione e l’atto di citazione introduttivo del giudizio dovrà essere notificato allo scomparso, in persona del suo curatore all’uopo nominato, presso lo studio di quest’ultimo.

L’attività dell’avvocato consiste inizialmente in un ulteriore controllo circa la possibile presenza in vita quanto meno di eredi dello scomparso e processualmente avrà il compito di verificare ammissibilità e rilevanza delle prove offerte dalla parte che chiede l’usucapione, con il potere di sollevare le eccezioni che ritenga e che non siano altrimenti rilevabili d’ufficio dal Tribunale adito.

La sentenza, una volta registrata presso l’Agenzia delle Entrate e passata in giudicato, potrà poi essere trascritta presso il competente Ufficio del Territorio e dar luogo alle variazioni catastali che ne siano conseguenza; sarà quindi a questo punto consentito indicare i beni nella propria dichiarazione dei redditi al fine di regolarizzare fiscalmente la posizione e quindi poter disporre dei beni usucapiti nei modi previsti dalla legge, come qualsiasi altro proprietario.