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Animali - Tribunale di Pordenone: a dover risarcire i danni provocati dal cane non sarà il proprietario ma chi lo porta a passeggio

Animali - Tribunale di Pordenone: a dover risarcire i danni provocati dal cane non sarà il proprietario ma chi lo porta a passeggio
Animali - Tribunale di Pordenone: a dover risarcire i danni provocati dal cane non sarà il proprietario ma chi lo porta a passeggio

Nel caso in cui il proprietario di un cane si sia spogliato, anche momentaneamente, in fatto o in diritto del governo dell’animale, l’eventuale danno cagionato a un terzo dall’animale non tenuto al guinzaglio sarà risarcito non dal proprietario dell’animale ma dal suo custode o utilizzatore.

È quanto ha stabilito il Tribunale di Pordenone in una recente causa di risarcimento danni ex articolo 2052 del codice civile.

L’articolo 2052 c.c. recita “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”

 

La vicenda

Una donna percorreva la pista ciclabile in sella alla sua bicicletta quando un cane, uno Schnauzer di taglia media non tenuto al guinzaglio, tagliava la strada facendole perdere l’equilibrio. Caduta a terra, riportava gravi lesioni fisiche. Il cane era portato a spasso dal figlio della proprietaria, la quale non presenziava al momento dell’incidente.

L’attrice, parte lesa, ha citato in giudizio la proprietaria dell’animale che, costituitasi, ha respinto ogni addebito di responsabilità sostenendo che l’animale non si trovava nelle vicinanze della bicicletta al momento dell’incidente: la perdita di equilibrio della donna non poteva quindi essere stata provocata dall’animale.

 Il Tribunale però, in base alla valutazione dei fatti, alla confessione stragiudiziale effettuata a terzi dal custode e ad alcune testimonianze, ha reputato del tutto accertato il fatto storico allegato dall’attrice nell’atto introduttivo del giudizio.

 

La ciclista ha avuto una condotta negligente o imprudente?

Secondo il Tribunale la convenuta non ha dimostrato che la condotta di guida dell’attrice è stata negligente o imprudente; la causalità della caduta è dunque del tutto riconducibile alla repentina comparsa del cane sulla strada, fattore imprevedibile e non evitabile neppure con l’ordinaria diligenza.

Il custode del cane è stato pertanto considerato responsabile della causazione del sinistro per omessa custodia dell’animale.

Per il risarcimento del danno risponde solidalmente anche il proprietario?

All’anagrafe canina la proprietaria del cane risultava essere la parte convenuta ma, in effetti, ad avere la custodia condivisa dell’animale erano i suoi due figli. Al momento dell’incidente la figlia femmina era all’estero e l’unico ad esercitare l’effettiva vigilanza sul cane era il fratello: è pertanto in capo a quest’ultimo che deve configurarsi piena responsabilità ai sensi dell’articolo 2052 del codice civile.

Riguardo al tema del danno cagionato da animali si è espressa la Corte di Cassazione (Cass. Sez. 3, sentenza n. 979 del 21/01/2010) affermando che il proprietario si libera dalla responsabilità del danno solo ove provi di essersi spogliato dell’utilizzo dell’animale. La Cassazione non reputa sufficiente la prova del momentaneo affidamento dell’animale qualora durante l’affidamento vi sia una diretta sorveglianza del proprietario sull’animale medesimo (per esempio, quando il proprietario porta a spasso il cane e lascia ad un amico, in propria presenza, l’animale legato al guinzaglio).

Unico obbligato al risarcimento, dunque, è il figlio della proprietaria che custodiva il cane; al contrario la proprietaria non risponderà nemmeno in via solidale.

(Tribunale di Pordenone - Sezione II, Sentenza 12 maggio 2017, n. 33)