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Responsabilità - Tribunale di Bologna: la corrispondenza tra legali può essere sufficiente a provare l’esistenza di trattative precontrattuali tra le parti

Responsabilità - Tribunale di Bologna: la corrispondenza tra legali può essere sufficiente a provare l’esistenza di trattative precontrattuali tra le parti
Responsabilità - Tribunale di Bologna: la corrispondenza tra legali può essere sufficiente a provare l’esistenza di trattative precontrattuali tra le parti

Il Tribunale di Bologna ha affrontato un caso riguardante la responsabilità precontrattuale, ravvisandone i presupposti alla luce di elementi indiziari, quali la corrispondenza intercorsa tra gli avvocati delle parti.

 

La controversia

La controversia sorge nell’ambito delle trattative per la conclusione di un negozio risolutorio di un contratto preliminare di vendita immobiliare.

Il preliminare era stato stipulato dall’attrice assieme al marito, e la risoluzione del preliminare era già stata concordata con la società promittente venditrice, in quanto i lavori di costruzione dell’immobile oggetto del preliminare erano stati sospesi per irregolarità edilizie.

Alla morte del marito, intervenuta prima del perfezionamento del contratto, era succeduto nelle trattative il figlio di questo, ed è proprio contro quest’ultimo che la domanda giudiziale dell’attrice è promossa.

 

La causa

L’attrice, avanti il Tribunale di Bologna, invoca la responsabilità precontrattuale del convenuto, a causa dell’ingiustificato recesso dalla fase delle trattative, pressoché concluse, del negozio risolutorio del contratto preliminare di vendita immobiliare. Lamenta che il convenuto, dopo aver più volte prestato il proprio assenso per la risoluzione – che avrebbe consentito di recuperare le ingenti spese effettuate dagli originali contraenti – si sia rifiutato senza alcun giustificato motivo di sottoscrivere l’accordo risolutorio.

Per tali ragioni, l’attrice chiede la condanna al ristoro dei danni patiti a causa della mancata risoluzione.

Il convenuto, in difesa, nega l’esistenza di concrete e significative trattative in riferimento all’accordo risolutorio o, in ogni caso, non in termini e modalità tali da creare un concreto affidamento sulle intenzioni delle parti. Dunque chiede il rigetto della domanda.

 

La responsabilità precontrattuale

Nelle motivazioni della pronuncia, il Giudice ricorda i punti che configurano la responsabilità precontrattuale, rilevando come essa sorga qualora emerga un’interruzione ingiustificata delle trattative di un negozio, se una delle parti, dolosamente o colposamente, abbia indotto l’altra a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto, essendo stata raggiunta un’intesa sui punti essenziali dell’affare o avendo raggiunto completamente l’accordo e rimanendo solo da tradurlo nella forma necessaria (scritta, nel caso di specie), a prescindere, come sostiene la giurisprudenza di legittimità,  “dalla breve durata od il numero minimo degli incontri intervenuti tra le parti”.

Inoltre, la responsabilità è ravvisabile anche dalla violazione dell’obbligo di lealtà reciproca pendente tra le parti, comportante il dovere di informare la controparte circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun eventuale mutamento delle circostanze possa legittimare l’interruzione delle trattative.

Ai fini dell’azione in giudizio per responsabilità contrattuale, inoltre, l’onere della prova è a carico del presunto danneggiato.

 

La decisione

Il giudice ritiene provata con sufficiente certezza l’instaurazione di una vera e propria trattativa tra le parti, seria e sufficientemente precisa per la conclusione del contratto nonché per la determinazione del comportamento antigiuridico del convenuto. Invero, l’esistenza di tale intesa, secondo il Giudice, pur non risultando da alcun documento scritto direttamente riferibile all’accordo, è desumibile dalla corrispondenza intercorsa tra i rispettivi legali, portata come mezzo di prova in giudizio dall’attrice.

Da questa, infatti, risulta evidente come il convenuto fosse inizialmente favorevole alla sottoscrizione dell’accordo e solo in seguito vi si sia sottratto senza un giustificato motivo.

Inoltre, dalle prove è ulteriormente evidente come la responsabilità del convenuto sia configurabile anche in violazione dell’obbligo di lealtà reciproca, poiché, solo al raggiungimento delle intese, ha posto come condizione della sottoscrizione del negozio, la conclusione di un ulteriore accordo riguardante vicende successorie con l’attrice.

Il Giudice, pertanto, giudica soddisfatto l’onere probatorio, dimostrando che tra le parti fossero effettivamente in corso vere e proprie trattative, giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere il ragionevole affidamento alla conclusione del contratto, e accoglie la domanda dell’attrice.

La sentenza è integralmente consultabile sulla banca dati Giuraemilia.

(Tribunale Ordinario di Bologna - Terza Sezione Civile, Sentenza 10 febbraio - 19 aprile 2017, n. 657)

Il Tribunale di Bologna ha affrontato un caso riguardante la responsabilità precontrattuale, ravvisandone i presupposti alla luce di elementi indiziari, quali la corrispondenza intercorsa tra gli avvocati delle parti.

 

La controversia

La controversia sorge nell’ambito delle trattative per la conclusione di un negozio risolutorio di un contratto preliminare di vendita immobiliare.

Il preliminare era stato stipulato dall’attrice assieme al marito, e la risoluzione del preliminare era già stata concordata con la società promittente venditrice, in quanto i lavori di costruzione dell’immobile oggetto del preliminare erano stati sospesi per irregolarità edilizie.

Alla morte del marito, intervenuta prima del perfezionamento del contratto, era succeduto nelle trattative il figlio di questo, ed è proprio contro quest’ultimo che la domanda giudiziale dell’attrice è promossa.

 

La causa

L’attrice, avanti il Tribunale di Bologna, invoca la responsabilità precontrattuale del convenuto, a causa dell’ingiustificato recesso dalla fase delle trattative, pressoché concluse, del negozio risolutorio del contratto preliminare di vendita immobiliare. Lamenta che il convenuto, dopo aver più volte prestato il proprio assenso per la risoluzione – che avrebbe consentito di recuperare le ingenti spese effettuate dagli originali contraenti – si sia rifiutato senza alcun giustificato motivo di sottoscrivere l’accordo risolutorio.

Per tali ragioni, l’attrice chiede la condanna al ristoro dei danni patiti a causa della mancata risoluzione.

Il convenuto, in difesa, nega l’esistenza di concrete e significative trattative in riferimento all’accordo risolutorio o, in ogni caso, non in termini e modalità tali da creare un concreto affidamento sulle intenzioni delle parti. Dunque chiede il rigetto della domanda.

 

La responsabilità precontrattuale

Nelle motivazioni della pronuncia, il Giudice ricorda i punti che configurano la responsabilità precontrattuale, rilevando come essa sorga qualora emerga un’interruzione ingiustificata delle trattative di un negozio, se una delle parti, dolosamente o colposamente, abbia indotto l’altra a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto, essendo stata raggiunta un’intesa sui punti essenziali dell’affare o avendo raggiunto completamente l’accordo e rimanendo solo da tradurlo nella forma necessaria (scritta, nel caso di specie), a prescindere, come sostiene la giurisprudenza di legittimità,  “dalla breve durata od il numero minimo degli incontri intervenuti tra le parti”.

Inoltre, la responsabilità è ravvisabile anche dalla violazione dell’obbligo di lealtà reciproca pendente tra le parti, comportante il dovere di informare la controparte circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun eventuale mutamento delle circostanze possa legittimare l’interruzione delle trattative.

Ai fini dell’azione in giudizio per responsabilità contrattuale, inoltre, l’onere della prova è a carico del presunto danneggiato.

 

La decisione

Il giudice ritiene provata con sufficiente certezza l’instaurazione di una vera e propria trattativa tra le parti, seria e sufficientemente precisa per la conclusione del contratto nonché per la determinazione del comportamento antigiuridico del convenuto. Invero, l’esistenza di tale intesa, secondo il Giudice, pur non risultando da alcun documento scritto direttamente riferibile all’accordo, è desumibile dalla corrispondenza intercorsa tra i rispettivi legali, portata come mezzo di prova in giudizio dall’attrice.

Da questa, infatti, risulta evidente come il convenuto fosse inizialmente favorevole alla sottoscrizione dell’accordo e solo in seguito vi si sia sottratto senza un giustificato motivo.

Inoltre, dalle prove è ulteriormente evidente come la responsabilità del convenuto sia configurabile anche in violazione dell’obbligo di lealtà reciproca, poiché, solo al raggiungimento delle intese, ha posto come condizione della sottoscrizione del negozio, la conclusione di un ulteriore accordo riguardante vicende successorie con l’attrice.

Il Giudice, pertanto, giudica soddisfatto l’onere probatorio, dimostrando che tra le parti fossero effettivamente in corso vere e proprie trattative, giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere il ragionevole affidamento alla conclusione del contratto, e accoglie la domanda dell’attrice.

La sentenza è integralmente consultabile sulla banca dati Giuraemilia.

(Tribunale Ordinario di Bologna - Terza Sezione Civile, Sentenza 10 febbraio - 19 aprile 2017, n. 657)