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Nuove misure per contrastare il terrorismo in Austria

Terrorismo
Terrorismo

Abstract

La sola pena è insufficiente nei confronti di soggetti particolarmente proclivi a commettere reati. Per questo motivo, quasi tutte le legislazioni moderne hanno previsto, accanto alla pena (retributiva, di carattere repressivo e individualistico), pure le misure di sicurezza, che non hanno fine repressivo, ma essenzialmente preventivo, di difesa sociale e vanno applicate nei confronti di soggetti socialmente pericolosi. Pericolosi nel senso, che si tratta di persone, che, dopo aver commesso un reato, probabilmente commettono ulteriori reati. È stato detto, che alla concezione assenteistica dello Stato (nel senso che l’ordinamento è proteso anzitutto a salvaguardare i diritti di libertà dell’individuo), sarebbe subentrata una concezione, che può dirsi interventistica; lo Stato si impone compiti positivi per il bene comune delle collettività.

 

Indice:  

1. Le singole misure e la necessità di introdurre le stesse  

2. Il problema dei “Foreign Terrorist Fighters” e le persone già  sottoposte a misura di sicurezza detentiva  

3. Sarà introdotta la “Sicherungsverwahrung”?  

4. La “Führungsaufsicht” quale valido strumento?  

5. Prestazioni assistenziali da revocare e violazione del principio di uguaglianza

 

1. Le singole misure e la necessità di introdurre le stesse  

Quanto avvenuto il 2.11.2020 nel centro di Vienna, non ha scosso profondamente soltanto l’opinione pubblica, ma – sembra – avere dato una “svegliata” al Governo federale, che ha presentato un “pacchetto” di misure specifiche per contrastare il ripetersi di simili azioni criminose.

Quali sono le proposte avanzate dalla “Bundesregierung”? A coloro, che sono stati condannati per reati di terrorismo, sarà applicata, una volta che avranno espiato la pena, misura di sicurezza detentiva; inoltre, a carico di chi sarà ritenuto “Gefährder” (persona, che si presume pericolosa), sarà disposta sorveglianza (preventiva) con mezzi elettronici (quale il braccialetto elettronico o la cosiddetta Fußfessel).

Altre misure a carico dei condannati per reati di terrorismo:

1) revoca della cittadinanza austriaca, se il condannato è in possesso della cittadinanza di altro Stato;

2) revoca della patente di guida;

3) disciplina più rigorosa in materia di armi;

4) introduzione di nuove fattispecie di reato per reprimere l’estremismo politico, motivato da convinzioni religiose;

5) chiusura di luoghi di culto, se negli stessi viene fatta propaganda terroristica ed estremistica;

6) facoltà di scioglimento e divieto di associazioni di questo genere;

7) maggiore coordinamento tra organi di polizia e PM in materia di terrorismo;

8) registrazione degli “Imam” con cittadinanza straniera e iscrizione degli stessi in un apposito elenco;

9) modifica del “Symbolgesetz” e ulteriori divieti di simboli;

10) nuove norme intese a impedire che venga “aggirato” il divieto di finanziamenti dall’estero;

11) prevenire l’estremismo, specialmente negli istituti di istruzione;

12) istituzione di un ufficio, presso il quale possono essere denunciati pubblicazioni, che avvengono via Internet e inneggianti alla violenza;

13) riforma e riorganizzazione del “Servizio di Tutela della Costituzione”;

14) riforma dell’“Überwachungs- Verordnung” e adeguamento della stessa agli standards tecnici attuali;

15) introduzione dell’obbligo, a carico del Servizio per la Tutela della Costituzione, di informare l’autorità giudiziaria di notizie di reato, di cui questo Servizio è venuto a conoscenza;

16) obbligo del giudice – in caso “bedingter Entlassung” (liberazione condizionata) dopo la commissione di reati di terrorismo – di richiedere una valutazione del rischio, che possa provenire dal liberando, tenendo altresí conto del comportamento in sede di esecuzione della pena;

17) facoltà di proroga del periodo di prova (“Probezeit”) con possibilità di ulteriore proroga in casi di recidiva;

18) introduzione di nuove norme nel “Sicherheitspolizeigesetz” (Legge di PS), al fine di consentire, anche dopo l’espiazione della pena, l’obbligo di presentazione a organi di polizia, limitazioni del diritto di locomozione, estensione della durata di misure di assistenza ai fini della cosiddetta Deradikalisierung;

19) privazione – a carico dei condannati per reati di terrorismo – di ogni forma di assistenza economica;

20) riforma della normativa repressiva in materia di finanziamento del terrorismo e di riciclaggio;

21) introduzione, nel CP, dell’aggravante “religiös motivierten, politischen Extremismus”, vale a dire, se il reato è stato commesso per motivi politico-religiosi;

22) eventuale aumento delle pene edittali per reati di terrorismo;

23) obbligo di prevedere, in sede di esecuzione della pena, la deradicalizzazione del detenuto e creazione di “reparti di sicurezza”;

24) modifica della legge sulle armi; in occasione di ogni nuovo rilascio di porto d’armi o dell’autorizzazione di possedere armi (“Waffenbesitzkarte”), deve essere consultato obbligatoriamente la cosiddetta Erkenntnis – Datei del Servizio di Tutela della Costituzione;

25) revisione della normativa in materia di armi, il cui possesso e acquisto è vietato;

26) divieto permanente, a carico di persone condannate per terrorismo, di possedere e di acquistare armi di qualsiasi tipo, di parti di armi, di munizioni; di eventuali violazioni, deve essere immediatamente informata l’autorità giudiziaria.

 

2. Il problema dei “Foreign Terrorist Fighters” e le persone già  sottoposte a misura di sicurezza detentiva  

Circa 300 “Foreign Terrorist Fighters” avevano, a suo tempo, lasciato l’Austria, per combattere in Siria e in Irak, nelle file del cosiddetto Stato islamico. Metà di loro è deceduta, ma l’altra metà ha fatto ritorno in Austria e costituisce un pericolo latente per la democrazia e la libertà.

L’abolizione della doppia cittadinanza, è una necessità, ha detto il ministro dell’Interno, aggiungendo, che la cittadinanza austriaca, è un privilegio, di cui queste persone non sono degne.

 A proposito di alcune delle suddette misure, il ministro per l’Integrazione, ha affermato, che le stesse non tendono a limitare la libertà di religione, ma hanno il solo scopo, di impedire l’abuso della religione per fini estremistici e di terrorismo.

La misura  di sicurezza detentiva a carico di condannati per reati di terrorismo, dovrà essere mantenuta fino a quando gli stessi saranno (ancora) pericolosi e dovrà essere revocata soltanto a deradicalizzazione avvenuta. Mi vengono in mente le parole di Lucrezio: “Mentre la vita umana giaceva sulla terra, turpe spettacolo, per primo un uomo di Grecia, ardì sollevare gli occhi…”

Attualmente, in Austria, le persone sottoposte a  misura di sicurezza detentiva, sono 1.190 (il 13,8% di tutti i detenuti). Trattasi di un numero relativamente alto, per cui c’è chi teme, che gli stabilimenti, nei quali sono eseguite queste misure, sarebbero sovraffollate, se  entrassero in vigore le norme di cui sopra.

 

3. Sarà introdotta la “Sicherungsverwahrung”?  

C’è anche, chi suggerisce l’introduzione della cosiddetta Sicherungsverwahrung, sul modello di quella prevista nella RFT; l’ordinamento processual-penale della RFT prevede la “Sicherungsverwahrung” (§ 66 StGB – CP, la cui applicabilità è subordinata a numerosi, rigorosi, presupposti) a carico dei condannati, che si presume, siano pericolosi. La “Sicherungsverwahrung” viene, di regola, decisa già con la sentenza di condanna.  L’ Unterbringung in der Sicherungsverwahrung” può essere disposta (§ 66 a StGB) anche con Vorbehalt” cioè con riserva.

È stato costatato, nella RFT, che delle persone poste in libertà dopo la “Sicherungsverwahrung”, soltanto pochissime hanno commesso nuovamente reati in quanto agli “Untergebrachten in Sicherungsverwahrung”, viene offerta, nell’ambito del “Vollzugsplan” un’assistenza individuale e intensa, con l’obiettivo, di eliminare la pericolosità del ricoverato. La “Sicherungsverwahrung” è eseguita in stabilimenti separati da quelli destinati all’esecuzione della pena.

È da notare, che la Corte costituzionale federale della RFT, ha dichiarato, con sentenza di data 5.2.2020  – 2 BvR 2019/01, che la “Sicherungsverwahrung”, nel caso in cui persista la pericolosità, possa avere anche una lunga durata, senza che sia ravvisabile violazione dell’articolo 1, comma 1, della Costituzione federale.

Va peraltro osservato, che l’attuale paragrafo 25 StGB austriaco, prevede, al comma 1, che le “vorbeugenden Maßnahmen” devono essere disposte, in linea di principio, a tempo indeterminato o comunque fino a quando sono necessarie (persistendo la pericolosità). Seguono poi due eccezioni dettate per “entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher” e per i recidivi pericolosi.

 

4. La “Führungsaufsicht” quale valido strumento?  

Altri propongono la cosiddetta Führungsaufsicht di cui al § 68 StGB della RFT (sorveglianza della condotta), caratterizzata, sí da sorveglianza, ma altresí da assistenza al condannato, rilasciato dopo l’espiazione della pena detentiva. Vengono attribuite a Platone le parole: “L’accontentarsi delle formule date, apprese e non criticamente proposte, non è da gente che pensa, ma che è pensata”.

Altri ancora vorrebbero l’introduzione, in Austria,  di una specie di “Verwahrung für die öffentliche Sicherheit”, qual è stata disposta in Inghilterra (dal 2005 al 2012) a carico di persone condannate per reati, per i quali non era prevista la pena dell’ergastolo, ma che erano comunque ritenute pericolose.

Per tutelare libertà e incolumità dei cittadini, è necessario imporre limitazioni alla libertà delle persone radicalizzate. Si impone altresì una revisione dell’Accordo di Schengen, al fine di poter accertare, chi entra nell’UE e chi esce dall’Unione.

 

5. Prestazioni assistenziali da revocare e violazione del principio di uguaglianza

La progettata revoca (totale) delle prestazioni assistenziali sarebbe “problematica” secondo alcuni costituzionalisti, in quanto verrebbe violato il “Gleichheitsgrundsatz” (principio di uguaglianza) e, inoltre, è stato osservato, che  privare una persona dei mezzi di sussistenza indispensabili, costringerebbe la stessa a delinquere.

Secondo il Governo federale, il disegno di legge da esso predisposto, dovrebbe essere presentato in Parlamento nel mese di dicembre. La progettata introduzione della “vorbeugenden elektronischen Überwachung” di condannati per reati di terrorismo dopo l’espiazione di pena, è stata accolta con un certo scetticismo da noti costituzionalisti, mentre l’applicazione di misure di sicurezza detentive, non è stata ritenuta contraria alla CEDU, il cui articolo 5, comma 1, lettera c) ne prevederebbe la legittimità.