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Obbligo per le piattaforme di food delivery di consegnare ai rider mascherine e guanti

food delivery
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Con decreto ex articolo 700 Codice di Procedura Civile dell’1 aprile 2020, emesso inaudita altera parte, il Tribunale di Firenze (Sezione Lavoro - Giudice Dott. Tommaso Maria Gualano) ha ordinato ad una società attiva nel settore del food delivery operante in Italia di consegnare ad un proprio rider diversi dispositivi di protezione individuale, tra cui mascherine, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino.

Il giudicante ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento d’urgenza, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Per quanto concerne il primo di questi, il Tribunale fiorentino ha ritenuto che il rapporto di lavoro tra la società di food delivery e il ricorrente, svolgente l’attività di rider, sebbene qualificabile come autonomo, doveva essere ricondotto a quelli disciplinati dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (rubricato “Collaborazioni organizzate dal committente”), per i quali, “in un’ottica sia di prevenzione sia “rimediale”, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente” (Cass. n. 1663/2020).

In particolare, ai sensi degli articoli 47-bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 81/2015, finalizzati a stabilire i “livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore”, il committente che utilizza la piattaforma è tenuto nei confronti di tali lavoratori al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Dalla documentazione allegata al ricorso, emergeva che il lavoratore aveva più volte sollecitato la società di food delivery alla consegna di dispositivi di protezione individuale contro il rischio di contagio da Covid-19, quali guanti monouso, mascherine e gel igienizzanti, il cui utilizzo era stato dalla stessa consigliato ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa in questo periodo di emergenza epidemiologica.

Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, sussistente il presupposto del periculum in mora in quanto “la protrazione dello svolgimento dell’attività di lavoro in essenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute”.

Peraltro, il giudicante ha ritenuto che il procedimento in oggetto, consistendo in un procedimento cautelare avente ad oggetto la tutela di un diritto fondamentale della persona, fosse sottratto alla sospensione legale prevista dall’articolo 83, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, ma, in ragione delle disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento delle udienze e di trattazione dei processi previste dai provvedimenti governativi e del Presidente del Tribunale fiorentino, ha disposto l’assegnazione di un termine per la costituzione della convenute mediante il deposito di memoria scritta, con riserva di concessione di un termine per il deposito di note scritte e di replica e successiva adozione fuori udienza del provvedimento di conferma, modifica o revoca del decreto emesso.