Obbligo vaccinale e inottemperanza divieto frequentazione scolastica: illecito penale non amministrativo

Nuova pronuncia della Cassazione su obbligo vaccinale e scuola
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Obbligo vaccinale e inottemperanza divieto frequentazione scolastica: illecito penale non amministrativo

 

In tema di obbligo vaccinale e mancata ottemperanza al divieto di frequentazione scolastica per il minore non vaccinato segnaliamo la sentenza della cassazione penale sez. I n. 2885 del 12 gennaio 2022.
 

Obbligo vaccinale: fatto


A seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna formulata dal  pubblico ministero, il GIP del Tribunale di Pesaro ha pronunciato ai sensi dell'art.  129 cod.proc.pen. sentenza di proscioglimento, perché  il fatto non è previsto dalla legge come reato, nei confronti dei genitori di una minore. Ad entrambi veniva contestata la violazione di dell'art. 650 cod.pen..
 

Obbligo vaccinale: condotta contestata


In qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia  minore, la condotta contestata e consistita nell'inosservanza del provvedimento di sospensione dalla  frequenza scolastica emesso nei confronti della minore dal dirigente competente,  al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento delle  condizioni di sicurezza epidemiologica, mediante la condotta realizzata  dall'ottobre 2018 al giugno 2019 continuando ad accompagnare a scuola la figlia. 

Il GIP rilevava che l'inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalle leggi n.  119 del 2017 e n. 108 del 2018 con riguardo a taluni vaccini costituisce illecito  amministrativo, e non illecito penale, mentre solo in caso di urgenza e in  occasione di epidemie in atto l'art. 117 D.Lgs. n. 112 del 1998 legittima  l'emissione di provvedimenti contingibili e urgenti di esecuzione coattiva  dell'obbligo vaccinale.

Il Gip richiamava il principio, immanente nell'ordinamento  costituzionale, dell'autodeterminazione in materia di salute, rilevando che il  dirigente scolastico è tenuto, in caso di inottemperanza dei genitori all'obbligo di  presentare la documentazione attestante l'assolvimento dei doveri vaccinali nei  confronti dei figli, ad effettuare una segnalazione all'azienda sanitaria  competente finalizzata all'instaurazione di un procedimento suscettibile di  concludersi con l'irrogazione di una sanzione amministrativa e l'attivazione dei  controlli sul corretto esercizio della potestà genitoriale.

Il giudice riteneva che la  sospensione della frequenza scolastica si atteggiava invece a mero atto  amministrativo non trovante la propria fonte in una norma di legge, in assenza di  epidemia o contagio in corso, con conseguente irrilevanza penale della condotta  ascritta agli imputati.

La sentenza veniva impugnata in cassazione dalla Procura Generale di Pesaro.
 

Obbligo vaccinale: premesse in diritto

Le norme in esame sono il'art. 3,  comma 3, del D.L. n. 73 del 2017, convertito nella legge n. 119 del 2017, che  stabilisce come requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole  di infanzia la presentazione della documentazione attestante l'assolvimento degli  obblighi vaccinali.

Sulla base del dettato normativo si rileva che proprio in forza di tale norma primaria le circolari  ministeriali attuative hanno previsto la comunicazione con provvedimento  formale, adeguatamente motivato, del diniego di accesso ai genitori  inottemperanti alla presentazione della ridetta documentazione.

Il  provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica conseguentemente emanato dal dirigente scolastico costituisce presidio dell'interesse collettivo al  bene della salute pubblica, tutelato mediante l'obbligo vaccinale al fine di  prevenire il rischio di epidemie e contagi, in particolare con riguardo agli alunni  della classe frequentata.

La natura di atto amministrativo del provvedimento  del dirigente scolastico di diniego di accesso non esclude la punibilità ex art. 650  cod.pen. della relativa violazione, in quanto la condotta incriminata non è quella  rappresentata dall'omessa vaccinazione del minore (sanzionata solo in via  amministrativa), ma quella costituita dall'inosservanza dell'ordine legalmente  dato di non accompagnare e introdurre il soggetto non vaccinato nell'istituto  scolastico.


Obbligo vaccinale:  la decisione della Cassazione

Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono. 

Come risulta chiaramente dalla lettura dell'imputazione in relazione alla quale il pubblico ministero aveva formulato al GIP la richiesta di decreto penale di  condanna, la condotta inottemperante a un provvedimento legalmente dato per  ragioni di salute dalla pubblica autorità (nella persona del dirigente scolastico  competente), contestata agli imputati come idonea a integrare il reato di cui  all'art. 650 cod.pen., non è costituita dall'inadempimento degli obblighi di  vaccinazione della figlia minore, sotto il profilo della mancata sottoposizione  della stessa alla somministrazione dei vaccini previsti come obbligatori dalla  legge, bensì - testualmente - dall'inosservanza del "provvedimento di  sospensione dalla frequenza scolastica" emanato a seguito della mancata  presentazione della documentazione attestante l'effettuazione delle vaccinazioni  obbligatorie, che l'art. 3 comma 3 del D.L. n. 73 del 2017, convertito nella legge  n. 119 del 2017, prescrive come requisito di accesso ai servizi educativi per  l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Inosservanza che si è sostanziata, secondo l'accusa, nell'aver continuato ad  accompagnare la figlia minore presso l'istituto scolastico, dal mese di ottobre del  2018 al mese di giugno del 2019, facendole frequentare le lezioni, nonostante il  diniego di accesso in vigore. 

Del tutto inconferenti alla fattispecie si rivelano perciò i richiami operati dalla  sentenza impugnata, al fine di motivare il proscioglimento degli imputati, al  principio di autodeterminazione in materia di salute accolto nell'ordinamento, alla  inesistenza nell'ordinamento di un obbligo vaccinale penalmente sanzionato  (contemplando la legislazione vigente soltanto l'irrogazione di sanzioni  amministrative in caso di mancata sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie),  all'assenza di una situazione di epidemia in atto (con riguardo alle patologie  coperte da obbligo vaccinale) tale da legittimare l'adozione di un ordine urgente  di esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie.

La condotta ascritta agli imputati non riguarda infatti il mancato assolvimento degli obblighi vaccinali nei riguardi  della figlia minore, che troverebbe un discrimine nei principi, nelle norme e nelle  considerazioni appena esposte, ma l'inosservanza di un dovere comportamentale  completamente diverso - quello di non accompagnare e introdurre a scuola la  figlia minore - discendente da un provvedimento amministrativo statuente un  diniego di accesso in assenza di presentazione della documentazione vaccinale  prescritta dalla legge. 

E', dunque, con esclusivo riguardo alla natura, ai contenuti e alle ragioni di questo provvedimento dirigenziale di diniego di accesso che il GIP doveva  verificare l'esistenza dei requisiti di legalità di emissione e la sussistenza  dell'inottemperanza al relativo contenuto precettivo, idonee a integrare il reato di  cui all'art. 650 cod.pen. 

Sul punto, la sentenza impugnata è effettivamente incorsa nella violazione di  legge denunciata dal ricorrente. Non appare, invero, controvertibile che il provvedimento adottato dal dirigente  scolastico trovi la sua fonte legale nella norma primaria di cui al disposto dei  commi 1 e 3 del citato art. 3 D.L. n. 73 del 2017, convertito nella legge n. 119  del 2017, in quanto la previsione del dovere gravante ("sono tenuti") sui dirigenti  scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e sui responsabili dei  servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e  delle scuole private non paritarie di richiedere, all'atto dell'iscrizione del minore,  ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la presentazione di idonea  documentazione comprovante l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie  indicate dalla legge (ovvero le ragioni di esonero, omissione o differimento delle  stesse, nei casi previsti), come requisito di accesso all'istituto scolastico, postula  e legittima il conseguente esercizio del potere di escludere, con provvedimento  motivato, l'ammissione del minore i cui genitori non abbiano adempiuto alla  prescrizione di documentare il possesso del requisito a cui la legge subordina la  frequentazione scolastica, così come precisato dalla normazione secondaria di cui  alle circolari ministeriali richiamate nel ricorso del pubblico ministero, aventi  natura essenzialmente esplicativa di comportamenti doverosi già ricavabili dalle  citate norme di legge. 

Parimenti indiscutibili appaiono la legittimità del contenuto del provvedimento,  corrispondente a un diniego di accesso logicamente consequenziale alle  evidenziate previsioni di legge e alle finalità con esse perseguite, nonché le  ragioni di tutela della salute e dell'igiene pubblica che ne hanno giustificato  l'emissione, in quanto oggettivamente funzionale agli scopi di prevenzione del  rischio epidemiologico che connota tutta la disciplina vaccinale, con particolare  riguardo alle comunità scolastiche.

La verificata corrispondenza del provvedimento del dirigente scolastico allo  schema legale dell'art. 650 cod.pen. determina l'annullamento, sul punto, della  sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo esame della richiesta di emissione  di decreto penale al GIP del Tribunale di Pesaro, in diversa persona fisica, sul  quale residua il compito di accertare, sulla scorta degli atti trasmessi dal pubblico  ministero, la sussistenza delle condotte inosservanti ascritte agli imputati,  riguardanti - si ribadisce - non già la sottoposizione della figlia minore alle  vaccinazioni obbligatorie, ma l'accompagnamento a scuola e la frequentazione  delle lezioni in violazione del diniego di accesso.