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Offese, minacce e diffusione di odio in rete

Modifiche legislative, RFT
Odio sui media
Odio sui media

Abstract

L’accessibilità, presso che illimitata, di dati inseriti nel circuito Internet, pone non pochi problemi, che vengono aumentati da carenze normative non certo lievi e, in parte, anche da discipline legislative (e regolamentari) molto differenti in alcuni Stati. I vantaggi della digitalizzazione sono fuor di dubbio, ma delle esigenze di trasparenza, si è, finora, tenuto conto in modo insufficiente. Le informazioni sui dati raccolti, non devono essere precluse a coloro, che ne sono “oggetto”. Esigenze di trasparenza impongono, che notizie circa la provenienza e le modalità di acquisizione dei dati, non possano essere rifiutate a chi ha interesse alla loro conoscenza. Ciò aumenterebbe anche il senso di responsabilità di chi provvede alla raccolta e alla pubblicazione dei dati. Al giorno d’oggi, le potenzialità tecniche offrono pure la possibilità, quasi illimitata, del loro “storaggio”. È necessario, pertanto, che la raccolta e la conservazione dei dati, avvenga con criteri ispirati non soltanto a logiche economico/commerciali, ma rispettando anche limiti di carattere etico; ciò vale, in particolare, per dati di natura strettamente personale. Cosí come la persona deve avere diritto di poter acquisire informazioni sulla “provenienza” dei dati che la riguardano, cosí deve essere riconosciuto alla stessa, pure il diritto alla cancellazione di questi dati (come, del resto, la Corte UE ha deciso nel lontano 2004, anche se il diritto alla “Löschung” (cancellazione) è limitato (finora) a dati di natura strettamente personale).

 

Indice:  

1. Introduzione  

2. Esigenze di riforma  

3. La direttiva UE 2018/1808  

4. Le “Gegenvorstellungen”  

5. Nuova disciplina delle relazioni sulla trasparenza

 

1. Introduzione

Una delle esigenze più urgenti del nostro tempo, è quella di ovviare – efficacemente e con la dovuta tempestività – alle minacce e alle diffamazioni, che vengono diffuse attraverso i cosiddetti social media; la stessa cosa vale per le intimidazioni e per le diffusioni di odio, per le quali certi ambienti si servono dell’Internet. In particolare, queste ultime possono far sí, che cittadini si astengano dal partecipare alla vita pubblica o si ritirino da qualsiasi impegno politico. Il passo da minacce e intimidazioni, alla commissione di reati, anche gravi, può essere breve, a parte il fatto, che le stesse sono suscettibili di limitare gravemente il diritto alla libera manifestazione del pensiero e la “Handlungsfreiheit”, che costituisce la base per il “funzionamento” di un ordinamento democratico.

L’1.10.2017 è entrato in vigore, nella RFT, il cosiddetto Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG); con questa legge, è stata disciplinata – almeno a grandi linee – la responsabilità dei "providers", nonché il procedimento da seguire, qualora in “rete” vengano pubblicati contenuti contrari alla legge (“rechtswidrige”).

 

2. Esigenze di riforma

La “prassi” dell’ultimo biennio ha appaleso la lacunosità dell’attuale disciplina, per cui il ministero della Giustizia, si è deciso a proporre al legislatore una riforma parziale, rispettivamente un’integrazione, del NetzDG. Tra le introducende novità, figura una “revisione” della procedura concernente la trasmissione e la speditezza dell’“Übermittlung von Beschwerden” (reclami). Attualmente, chi intende fare un reclamo, ritenendosi leso da una pubblicazione apparsa su un “social network”, è costretto a seguire “vie contorte” e, non di rado, di difficile individuazione e percorso.

Secondo il disegno di legge ministeriale, in futuro, sarà molto più semplice comunicare ai social media, contenuti da essi diffusi e che vengono ritenuti lesivi dell’onore o diffondono minacce oppure odio. Queste comunicazioni ai social-media, devono essere possibili, partendo direttamente dalla pubblicazione di cui s’intende segnalare la “Rechtswidrigkeit”, l’illiceità.

Ai fini della cancellazione di “postings” contrari alla legge, sarà istituita una procedura rapida e, al tempo stesso, semplice; sarà previsto, che controversie tra “providers” e soggetti lesi dalla pubblicazione, possono essere risolte stragiudizialmente.

Con la riforma e l’integrazione del NetzDG, ci si propone anche di rendere meno tortuose e di velocizzare le risposte alle richieste di informazione ai "providers”. È accaduto, di frequente, nel passato, che persone, che si erano ritenute lese da pubblicazioni offensive oppure da contenuti implicanti minacce, si rivolgessero – ai sensi dei §§ 14 e 15 del “Telemediengesetz” (Legge sui “telemedia”) – ai “Betreiber” di un “sozialen Netzwerk”, al fine di ottenere informazioni a esse indispensabili per la tutela dei loro diritti (per esempio, per conoscere il nome della persona, che ha “postato” la notizia offensiva per l’onore del richiedente). Sull’ammissibilità della richiesta decide – secondo la normativa vigente – l’autorità giudiziaria. Tuttavia, gli “Anbieter” (providers), di frequente, si sono rifiutati di fornire le richieste informazioni, asserendo che il provvedimento giudiziario riguardava la mera ammissibilità della “Datenherausgabe”, ma non si sarebbe trattato di un obbligo in tal senso, per cui il richiedente era costretto di adire, una seconda volta, l’autorità giudiziaria, per ottenere un provvedimento che costringesse il “provider” alla consegna delle informazioni richieste.

Per ovviare a questo stato di cose, la progettata modifica legislativa prevede, che il giudice competente a statuire sull’ammissibilità della richiesta di informazioni, sarà pure competente a ordinare la consegna dei dati al richiedente.  

Al “Bundesamt für Justiz” (Ufficio Federale per la Giustizia) sarà conferita una competenza di sorveglianza (“Aufsichtsbefugnis”).

 

3. La direttiva UE 2018/1808

L’intervento sul “corpo normativo” costituito dal NetzDG, si rende necessario, altresí, ai fini dell’attuazione, nel diritto interno, della modificata direttiva 2010/13 del Parlamento e del Consiglio dell’UE. La modifica è avvenuta per effetto della direttiva 2018/1808 UE. Sono previste nuove disposizioni concernenti la “compliance” in materia di “Videosharing”. Inoltre la direttiva, come modificata, contiene norme concernenti le competenze dei singoli Stati dell’UE.

Le “Informationspflichten” (obblighi di informazione) di cui al § 2 del NetzDG, vengono ampliate ed estese. Nel § 3, 1° comma, secondo periodo, della citata legge, sarà contemplata la procedura semplificata per la trasmissione dei reclami concernenti contenuti “contra legem”.

 

4. Le “Gegenvorstellungen”

Sarà introdotto un modus procedendi relativo a “Gegenvorstellungen” (rettifiche) nel caso in cui sul “social medium” sono state pubblicate notizie di carattere offensivo. Il “provider”, a fine anno, dovrà indicare il numero complessivo delle “Gegenvorstellungen”, che sono state richieste.

Con una parziale modifica del § 5, 1° comma, del NetzDG, sarà precisato, che lo “Zustellungsberechtigte", cioè il legittimato a ricevere, nella RFT, notifiche a ogni effetto di legge, è autorizzato altresí alla valida ricezione delle cosiddette Wiederherstellungsklagen. Con una “Wiederherstellungsklage”, l’utente può ottenere, che un suo contributo cancellato, venga ripristinato. La stessa cosa vale, se è stata disposta la “Sperrung des Accounts”, vale a dire il blocco dello stesso; in tal modo, può essere chiesto lo sblocco.

I diritti degli utenti di social media vengono rafforzati mediante l’introduzione di un cosiddetto Gegenvorstellungsverfahren  (procedimento di rettifica). Qualora tra utente e “provider” (“Anbieter”) sussistano opinioni divergenti circa la necessità oppure opportunità della cancellazione di “postings”, l’utente avrà facoltà di chiedere all’“Anbieter”, che la decisione sull’avvenuta cancellazione, sia riesaminata.

In un nostro precedente articolo abbiamo parlato diffusamente dei cosiddetti Transparenzberichte degli “Anbieter sozialer Netzwerke”. Queste relazioni scritte, sono uno strumento molto valido per valutare il comportamento dei “providers”.

 

5. Nuova disciplina delle relazioni sulla trasparenza

Da quando è entrato in vigore il “Netzwerkdurchsetzungsgestz”, sono passati più di due anni ed è stato costatato, che in materia di “Transparenzberichte” (relazioni sulla trasparenza), occorrono norme ancor più stringenti. Il progetto di legge di riforma prevede che in futuro i “providers” dovranno esplicitamente indicare, quali sono stati i gruppi di persone, che, con particolare frequenza, hanno pubblicato contenuti, che diffondono odio e se “dietro” la diffusione di notizie di questo genere, si nascondono organizzazioni ed eventualmente quali. Inoltre, nei “Transparenzberichte”, dovrà essere esposto, quali misure sono state prese a seguito della segnalazione di “postings” aventi i contenuti di cui sopra (per esempio, quante cancellazioni sono state eseguite e quanti ripristini sono stati operati a seguito di “riesame” (“erneuter Prüfung”, cosiddetti “post backs”). Infine, i “providers” saranno obbligati a indicare, se vi è stato impiego di procedimenti automatizzati al fine di individuare “postings” aventi contenuto “contra legem”.

Chi ha proposto reclamo contro un “posting”, deve essere informato, senza dilazione alcuna, dal “provider”, circa la decisione da questi adottata, previa informazione del reclamante, che il “posting”, oggetto del reclamo, è stato conservato e che vi è la possibilità della “Gegenvorstellung”, nonché di proporre querela.

Qualora un “posting” venga cancellato, il contenuto dello stesso deve essere conservato per 10 settimane a fini probatori.