Operatori di criptovalute sotto controllo

Abstract
Le modifiche estenderanno gli obblighi antiriciclaggio a tutti i prestatori di servizi in criptovalute e di portafoglio digitale.
Indice:
1. Le modifiche al decreto antiriciclaggio
2. I “nuovi” soggetti obbligati
1. Le modifiche al decreto antiriciclaggio
Entro il prossimo 4 ottobre il nostro Paese dovrà adottare il decreto di adeguamento interno alle disposizioni della Quinta direttiva antiriciclaggio.
La bozza del provvedimento è sotto l’esame delle Commissioni parlamentari Giustizia e Finanza della Camera, per l’espressione del parere obbligatorio. Il decreto di modifica andrà ad emendare il Decreto legislativo 213/2007 (c.d. decreto antiriciclaggio), come modificato dal Decreto legislativo 90/2017. Da un primo esame emergono alcune novità significative.
Innanzitutto, accesso al Registro dei titolari effettivi non solo alle Autorità o ai soggetti obbligati, ma anche a chiunque dimostri di avere un interesse qualificato. I modi ed i termini di accesso verranno poi specificati con apposito decreto dal MEF.
Saranno rafforzati la cooperazione internazionale tra Autorità competenti in materia ed i rapporti di collaborazione istituzionale tra UIF, organi investigativi e altre Autorità. Interventi mirati poi anche sull’adeguata verifica rafforzata.
Le ipotesi tassative saranno estese non solo ai clienti residenti in Paese terzi ad alto rischi (come previsto attualmente), ma anche a tutte le operazioni o prestazioni professionali che in qualche modo “coinvolgano” i suddetti Stati. Quali siano i criteri per determinare tale coinvolgimento, però, non è dato evincersi dalla lettura della bozza di decreto.
2. I “nuovi” soggetti obbligati
Tra le novità più importanti si segnala l’estensione della platea dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio. Nuovi destinatari saranno i prestatori di servizi di portafoglio digitale e tutti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo delle valute virtuali. Il legislatore italiano, rispetto a questi ultimi soggetti, ha deciso di far rientrare nella platea dei soggetti obbligati non più solo i cosiddetti exchangers (cambiavalute), ma tutti gli operatori che forniscano servizi di utilizzo, scambio, conservazione e conversione di valute virtuali.
Ciò andando oltre le previsioni minime richieste dalla direttiva comunitaria, che prevede gli obblighi solo per i prestatori di servizi di portafoglio digitale e i cambiavalute virtuali.
Sono, inoltre, inseriti nella lista dei destinatari della normativa anche i soggetti che commerciano cose antiche o opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, qualora il valore dell’operazione sia pari o superiore a 10.000 euro.
Si tratta di previsioni allo stato ancora in bozza. Per alcune di esse si auspica vengano accolte le richieste di modifica e miglioramento degli esperti chiamati ad esprimere suggerimenti.