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Operatori di criptovalute sotto controllo

The banker and his wife, Marinus Van Reymerswale, 1514, Louvre.
The banker and his wife, Marinus Van Reymerswale, 1514, Louvre.

Abstract

Le modifiche estenderanno gli obblighi antiriciclaggio a tutti i prestatori di servizi in criptovalute e di portafoglio digitale.

 

Indice:

 1. Le modifiche al decreto antiriciclaggio

2. I “nuovi” soggetti obbligati

 

1. Le modifiche al decreto antiriciclaggio

Entro il prossimo 4 ottobre il nostro Paese dovrà adottare il decreto di adeguamento interno alle disposizioni della Quinta direttiva antiriciclaggio.

La bozza del provvedimento è sotto l’esame delle Commissioni parlamentari Giustizia e Finanza della Camera, per l’espressione del parere obbligatorio. Il decreto di modifica andrà ad emendare il Decreto legislativo 213/2007 (c.d. decreto antiriciclaggio), come modificato dal Decreto legislativo 90/2017. Da un primo esame emergono alcune novità significative.

Innanzitutto, accesso al Registro dei titolari effettivi non solo alle Autorità o ai soggetti obbligati, ma anche a chiunque dimostri di avere un interesse qualificato. I modi ed i termini di accesso verranno poi specificati con apposito decreto dal MEF.

Saranno rafforzati la cooperazione internazionale tra Autorità competenti in materia ed i rapporti di collaborazione istituzionale tra UIF, organi investigativi e altre Autorità. Interventi mirati poi anche sull’adeguata verifica rafforzata.

Le ipotesi tassative saranno estese non solo ai clienti residenti in Paese terzi ad alto rischi (come previsto attualmente), ma anche a tutte le operazioni o prestazioni professionali che in qualche modo “coinvolgano” i suddetti Stati. Quali siano i criteri per determinare tale coinvolgimento, però, non è dato evincersi dalla lettura della bozza di decreto.

 

2. I “nuovi” soggetti obbligati

Tra le novità più importanti si segnala l’estensione della platea dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio. Nuovi destinatari saranno i prestatori di servizi di portafoglio digitale e tutti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo delle valute virtuali. Il legislatore italiano, rispetto a questi ultimi soggetti, ha deciso di far rientrare nella platea dei soggetti obbligati non più solo i cosiddetti exchangers (cambiavalute), ma tutti gli operatori che forniscano servizi di utilizzo, scambio, conservazione e conversione di valute virtuali.

Ciò andando oltre le previsioni minime richieste dalla direttiva comunitaria, che prevede gli obblighi solo per i prestatori di servizi di portafoglio digitale e i cambiavalute virtuali.

Sono, inoltre, inseriti nella lista dei destinatari della normativa anche i soggetti che commerciano cose antiche o opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, qualora il valore dell’operazione sia pari o superiore a 10.000 euro.

Si tratta di previsioni allo stato ancora in bozza. Per alcune di esse si auspica vengano accolte le richieste di modifica e miglioramento degli esperti chiamati ad esprimere suggerimenti.