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Ordinanza di custodia cautelare in carcere e condizioni di procedibilità

§ 130 StPO della RFT
nel blu
Ph. Riccardo Radi / nel blu

Abstract

È lecita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in mancanza di una condizione di procedibilità? Sí, se il “Verfahrenshindernis” è “behebbar”.

 

Indice:

I. Introduzione

II. Avviso al legittimato di proporre querela

III. Termine per la proposizione della querela

IV. Reati, per i quali è richiesta l’autorizzazione a procedere

V. Ammissibilità della rimessione

VI. Autorizzazione e atti urgenti

 

I. Introduzione

È lecita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un reato procedibile soltanto a querela, prima che la querela sia stata proposta?

La risposta la fornisce il § 130 StPO (CPP).

Prevede questo paragrafo, che se vi è sospetto (“Verdacht”) che sia stato commesso reato procedibile a querela e se per questo reato è stata emanata ordinanza di custodia cautelare in carcere, il legittimato alla proposizione di querela, deve essere subito avvisato dell’avvenuta emissione dell’ordinanza e del fatto che l’ordinanza sarà revocata, qualora la querela non venga proposta entro il termine di una settimana.

Si parla, in proposito, di “behebbarem Verfahrenshindernis” (improcedibilità, che può essere rimossa). Va precisato, che alla querela è equiparata l’“Ermächtigung” (autorizzazione) e lo “Strafverlangen” (istanza).

Secondo l’ordinamento processual-penale della RFT, l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è ammissibile, se i presupposti per la procedibilità non sussistono ancora, ma possono sopravvenire; in questo caso, l’ordinanza de qua, viene a trovarsi in una specie di stato di sospensione.

È ovvio, che questo “stato” debba avere termine il più presto possibile, in quanto una misura tanto incisiva, qual è la privazione della libertà personale, è attinente alla garanzia sancita dall’articolo 2 del “Grundgesetz” (Costituzione federale), che prevede: “Die Freiheit der Person ist unverletzlich” (La libertà della persona è inviolabile).

 

II. Avviso al legittimato di proporre querela

Per questo motivo, il § 130 StPO dispone, che il legittimato a proporre querela, deve essere informato immediatamente dell’avvenuta emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere; inoltre, gli deve essere comunicato, che quest’ordinanza verrà revocata, se la proposizione della querela non avverrà entro il termine di una settimana. La stessa cosa vale per la richiesta e l’autorizzazione a procedere.

Se sin dall’inizio appare evidente, che non sarà proposta querela, non può essere emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Destinatari dell’avviso sono tutti i legittimati a sporgere querela (§§ 77 e 77 a StGB), anche se il § 130 StPO reputa, che sia sufficiente l’avviso dato a uno degli “Antragsberechtigten”.

Per quanto concerne il contenuto dell’avviso, mediante il quale il destinatario viene reso edotto, che è stata emanata ordinanza di custodia cautelate in carcere, devono essere date tutte le indicazioni atte a far sì, che l’avvisato  possa esercitare validamente il proprio diritto di proporre querela o meno. Si tratta, sostanzialmente, delle indicazioni di cui la § 114, comma 2, n. 1, StPO.

 

III. Termine per proporre lo “Strafantrag”

Nell’avviso il giudice indica il termine di una settimana (la cosiddetta “Erklärungsfrist”). Il termine de quo, può essere prorogato soltanto per gravi motivi (se il destinatario dell’avviso, è in grado di far valere un valido motivo, perché, per esempio, si trova all’estero).

In sede di avviso, il destinatario dello stesso viene anche  informato circa le  modalità di proposizione della querela (nonché dell’organo competente a riceverla).

La “Benachrichtigung” è disposta dal giudice, che ha  emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere e viene eseguita dalla cancelleria.

Qualora non venga proposta querela entro il termine indicato dal giudice oppure non sussistano motivi validi per una proroga, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, viene revocata. La revoca è disposta altresí, se tutti i legittimati alla proposizione della querela hanno provveduto a rimetterla nei modi di legge o hanno dichiarato espressamente di rinunciare alla proposizione. Fermi eventuali motivi di revoca di cui al 120 StPO.

Mentre la disciplina relativa alla querela (“Strafantrag”) è molto simile a quella prevista dal codice penale italiano, sussistono invece notevoli differenze per quanto riguarda l’autorizzazione a procedere (“Ermächtigung”) e l’istanza di procedimento (“Strafverlangen”).

Anche nell’ordinamento della RFT, sia l’“Ermächtigung”, che lo “Strafverlangen” sono condizioni di procedibilità.

 

IV. Reati, per i quali è prevista l’autorizzazione a procedere

L“Ermächtigung è prevista per i reati di cui ai §§ 90, 90 b, 97, 104 (c.4), 257 (c.4), 323 a (c.3), StGB, mentre lo “Strafverlangen” condiziona la procedibilità della “Straftat” prevista e punita dal § 104 a StGB.

L’“Ermächtigung” si differenzia dalla querela (“Strafantrag”), perché, mentre, per quanto concerne quest’ultima, l’iniziativa è della p. o., nel caso dell’“Ermächtigung”, è della “Strafverfolgungsbehörde”, che deve attivarsi d’ufficio (vedasi RG 33, 70). Nel caso dell’“Ermächtigung”, il relativo atto può limitarsi alla constatazione, che la volontà dell’organo dello Stato non è contraria acché si proceda.

L’“Ermächtigungsbefugnis” è vincolata alla persona, che rappresenta  l’organo. Non spetta, pertanto, a chi è succeduto nella carica istituzionale (vedasi BGH 9, 282).

 

V. Ammissibilità della rimessione

Sia per l“Ermächtigung”, che per lo “Strafverlangen”, sono applicabili i §§ 77 d StGB (legittimazione) e 77 d StGB (rimessione).

Pertanto, in caso di vilipendio di un organo dello Stato e dei suoi membri, a ciascuno di essi compete l’“Ermächtigungsbefugnis”. A differenza di quanto era previsto nel passato, ogni “Ermächtigung” e ogni “Strafverlangen”, può formare oggetto di rimessione (fino a quando il procedimento non ha avuto termine con sentenza passata in giudicato).

Non sono invece applicabili, ne’ all’“Ermächtigung”, ne’ allo “Strafverlangen”, altre disposzioni normative dettate per lo “Strafantrag” (querela).

Ne’ l’Ermächtigung”, ne’ lo “Strafverlangen” è soggetto a termine (“unterliegen keiner Frist”). Anche per quanto concerne le formalità di cui al § 158, II, StGB, esse non sono prescritte, ne’ per l’“Ermächtigung”, ne’ per lo “Strafverlangen”.

Neppure trovano applicazione le norme (dettate per la querela) per le spese in caso di rimessione (“Zurücknahme”).    

Cosí, per esempio, qualora una persona sia gravemente sospettata (“verdächtigt”) di aver commesso un reato di cui ai §§ 129 e 129 a StGB (costituzione di associazione per delinquere, rispettivamente costituzione di associazione terroristica) e se il fatto è commesso in uno Stato non facente parte dell’UE, ai fini delle procedibilità è necessaria l’autorizzazione da concedersi dal ministro della Giustizia.

 

VI. Autorizzazione e atti urgenti

Quest’autorizzazione viene richiesta – d’ufficio – dal PM. Nell’intervallo temporale tra istanza e concessione dell’autorizzazione, possono essere compiuti soltanto atti di carattere urgente.

L’autorizzazione può essere concessa anche ai fini di della procedibilità per reati, che si presume verranno commessi in futuro, qualora si ritenga che siano commessi ulteriori reati del genere da un’organizzazione determinata.

La decisione del ministro della Giustizia concernente la concessione dell’autorizzazione o il diniego della stessa, non è soggetta a impugnazione o comunque a reclamo.

Per quanto concerne lo “Strafverlangen”, come previsto, per esempio, per il reato di cui ai §§ 102 e 104 StGB (“Straftaten gegen ausländische Staaten” – Reati contro Stati stranieri), l’ordinamento della RFT riserva allo Stato estero l’istanza di procedere.

Va osservato, che le “Strafverfolgungsbehörden” sono tenute a verificare – d’ufficio – la sussistenza dello “Strafverlangen” o dell’“Ermächtigung”.