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Outlets e Legge regionale Toscana n.13/2013: un intervento contrario ai principi di trasparenza e concorrenza

In data 10 aprile 2013 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana la Legge regionale n. 13 del 5 aprile 2013 - relativa alle “Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla legge regionale 28/2005 e alla legge regionale 52/2012”.

Al capo primo della detta legge sono indicate le modifiche alla Legge 28/2005, legge quest’ultima contenente il Codice del Commercio ed il Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti. Al capo secondo sono contenute le modifiche alla Legge regionale n.52/2012, recante tale ultima le “disposizioni urgenti in materia di commercio e per l’attuazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1”.

In particolare, l’articolo 5 della Legge regionale n. 13 del 5 aprile 2013, modificando l’articolo 19-quater della Legge regionale n. 28/2005, inserisce, in sostituzione del pregresso comma 2 di detta legge, il seguente comma: “Le merci poste in vendita in outlet recano il solo prezzo finale di vendita, tranne che nelle ipotesi di vendite straordinarie e promozionali, cui si applicano gli articoli da 88 a 96”.

Tale intervento legislativo della Regione Toscana pare criticabile sotto diversi profili:

  1. La modifica legislativa non pare rispettosa del principio della trasparenza dei prezzi, oltre che di quello della tutela del consumatore. Quest’ultimo infatti non troverà più l’etichetta con doppio prezzo (prezzo pieno – prezzo outlet) ma soltanto l’indicazione del prezzo outlet.

La possibilità di un confronto dei prezzi appare un importante strumento di tutela del consumatore, rispondente ad una politica di trasparenza nel commercio, che dovrebbe essere incoraggiata, non vietata.

  1. La normativa non appare adeguata alle prescrizioni poste da diverse e recenti pronunce della Corte costituzionale (cfr. le sentenze n. 299 del 19 dicembre 2012, n. 27 del 13 febbraio 2013 – con la quale era stata dichiarata incostituzionale la legge della stessa Regione Toscana che disciplinava l’obbligo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali - e, da ultimo, la sentenza n. 65 dell’8 aprile 2013), ove è stata ripetutamente evidenziata la necessità che la normativa regionale adegui il commercio al criterio della “deregulation”, ossia la liberalizzazione delle attività commerciali anche in relazione alle disposizioni normative in tema di concorrenza e mercato che le direttive comunitarie più volte hanno sollecitato applicarsi nella stesura e revisione della normativa nazionale.
  2. Sicché l’intervento della Regione Toscana non può considerarsi nel segno della libera concorrenza, dell’apertura al mercato e della liberalizzazioni previsto dalla normativa comunitaria.

Il legislatore regionale toscano pare dunque aver posto in essere un intervento che contrasta - come in precedenza ripetutamente già sanzionato dalla Corte Costituzionale in materia di orari dell’attività commerciale - con la normativa nazionale ed europea in tema di liberalizzazione delle attività commerciali, mirante a tutelare la trasparenza dei prezzi negli Outlet proprio con la evidenziazione del prezzo pieno e del prezzo outlet.

La modifica apportata dalla legge regionale n.13 del 5 aprile 2013 pare pertanto porsi in contrasto con i sopraindicati principi.

Per tali ragioni potrebbe attendersi un ulteriore ricorso del governo avanti alla Corte costituzionale, perché valuti l’incostituzionalità della nuova normativa regionale rispetto ai criteri di trasparenza, libertà di mercato e di concorrenza.

In data 10 aprile 2013 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana la Legge regionale n. 13 del 5 aprile 2013 - relativa alle “Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla legge regionale 28/2005 e alla legge regionale 52/2012”.

Al capo primo della detta legge sono indicate le modifiche alla Legge 28/2005, legge quest’ultima contenente il Codice del Commercio ed il Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti. Al capo secondo sono contenute le modifiche alla Legge regionale n.52/2012, recante tale ultima le “disposizioni urgenti in materia di commercio e per l’attuazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1”.

In particolare, l’articolo 5 della Legge regionale n. 13 del 5 aprile 2013, modificando l’articolo 19-quater della Legge regionale n. 28/2005, inserisce, in sostituzione del pregresso comma 2 di detta legge, il seguente comma: “Le merci poste in vendita in outlet recano il solo prezzo finale di vendita, tranne che nelle ipotesi di vendite straordinarie e promozionali, cui si applicano gli articoli da 88 a 96”.

Tale intervento legislativo della Regione Toscana pare criticabile sotto diversi profili:

  1. La modifica legislativa non pare rispettosa del principio della trasparenza dei prezzi, oltre che di quello della tutela del consumatore. Quest’ultimo infatti non troverà più l’etichetta con doppio prezzo (prezzo pieno – prezzo outlet) ma soltanto l’indicazione del prezzo outlet.

La possibilità di un confronto dei prezzi appare un importante strumento di tutela del consumatore, rispondente ad una politica di trasparenza nel commercio, che dovrebbe essere incoraggiata, non vietata.

  1. La normativa non appare adeguata alle prescrizioni poste da diverse e recenti pronunce della Corte costituzionale (cfr. le sentenze n. 299 del 19 dicembre 2012, n. 27 del 13 febbraio 2013 – con la quale era stata dichiarata incostituzionale la legge della stessa Regione Toscana che disciplinava l’obbligo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali - e, da ultimo, la sentenza n. 65 dell’8 aprile 2013), ove è stata ripetutamente evidenziata la necessità che la normativa regionale adegui il commercio al criterio della “deregulation”, ossia la liberalizzazione delle attività commerciali anche in relazione alle disposizioni normative in tema di concorrenza e mercato che le direttive comunitarie più volte hanno sollecitato applicarsi nella stesura e revisione della normativa nazionale.
  2. Sicché l’intervento della Regione Toscana non può considerarsi nel segno della libera concorrenza, dell’apertura al mercato e della liberalizzazioni previsto dalla normativa comunitaria.

Il legislatore regionale toscano pare dunque aver posto in essere un intervento che contrasta - come in precedenza ripetutamente già sanzionato dalla Corte Costituzionale in materia di orari dell’attività commerciale - con la normativa nazionale ed europea in tema di liberalizzazione delle attività commerciali, mirante a tutelare la trasparenza dei prezzi negli Outlet proprio con la evidenziazione del prezzo pieno e del prezzo outlet.

La modifica apportata dalla legge regionale n.13 del 5 aprile 2013 pare pertanto porsi in contrasto con i sopraindicati principi.

Per tali ragioni potrebbe attendersi un ulteriore ricorso del governo avanti alla Corte costituzionale, perché valuti l’incostituzionalità della nuova normativa regionale rispetto ai criteri di trasparenza, libertà di mercato e di concorrenza.