Parlamento: Approvato definitivamente Statuto delle imprese

Il 3 novembre la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la Proposta di Legge recante "Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese" che definisce lo statuto delle imprese e dell’imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d’impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione.

1. Sono princìpi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell’imprenditore:

a) la libertà di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché di concorrenza, quali princìpi riconosciuti dall’Unione europea;

b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d’impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione di impresa e alla certificazione;

c) il diritto dell’impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;

d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;

e) la partecipazione e l’accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l’innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;

f) la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;

g) la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l’accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale;

h) il diritto delle imprese a godere nell’accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie;

i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell’istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale, valorizzando quanto più possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle tipologie di contratto che costituiscono la porta d’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa;

m) il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e innovative;

n) la promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;

o) la riduzione, nell’ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi, con l’obiettivo di un anno;

p) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a princìpi di equità, solidarietà e socialità.

A norma dell’articolo 8:

1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefìci, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l’invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni.

(Camera dei Deputati, Proposta di legge S. 2626: "Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese" (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B))

Il 3 novembre la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la Proposta di Legge recante "Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese" che definisce lo statuto delle imprese e dell’imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d’impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione.

1. Sono princìpi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell’imprenditore:

a) la libertà di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché di concorrenza, quali princìpi riconosciuti dall’Unione europea;

b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d’impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione di impresa e alla certificazione;

c) il diritto dell’impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;

d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;

e) la partecipazione e l’accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l’innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;

f) la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;

g) la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l’accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale;

h) il diritto delle imprese a godere nell’accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie;

i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell’istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale, valorizzando quanto più possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle tipologie di contratto che costituiscono la porta d’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa;

m) il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e innovative;

n) la promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;

o) la riduzione, nell’ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi, con l’obiettivo di un anno;

p) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a princìpi di equità, solidarietà e socialità.

A norma dell’articolo 8:

1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefìci, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l’invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni.

(Camera dei Deputati, Proposta di legge S. 2626: "Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese" (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B))