Parlamento: Legge prevenzione e divieto pratiche mutilazione genitale femminile
Entrerà in vigore il 2 febbraio prossimo la Legge che stabilisce misure dirette a prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrita’ della persona e alla salute delle donne e delle bambine.
In particolare, la Legge introduce nel Codice Penale gli articoli 583 bis e ter.
A norma dell’articolo 583 bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili): "Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. / Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. / Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".
Va segnalato anche l’inserimento del reato di cui sopra tra quelli per i quali il Decreto Legislativo 231/2001 (articolo 25 sexies) prevede la punibilità della persona giuridica o dell’ente nella cui struttura è commesso il delitto. Entro il 2 maggio 2006 presso il Ministero dell’interno dovrà essere istituito un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, nonchè a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.
(Legge 9 gennaio 2006, n.7: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2006, n.14).
Entrerà in vigore il 2 febbraio prossimo la Legge che stabilisce misure dirette a prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrita’ della persona e alla salute delle donne e delle bambine.
In particolare, la Legge introduce nel Codice Penale gli articoli 583 bis e ter.
A norma dell’articolo 583 bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili): "Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. / Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. / Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".
Va segnalato anche l’inserimento del reato di cui sopra tra quelli per i quali il Decreto Legislativo 231/2001 (articolo 25 sexies) prevede la punibilità della persona giuridica o dell’ente nella cui struttura è commesso il delitto. Entro il 2 maggio 2006 presso il Ministero dell’interno dovrà essere istituito un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, nonchè a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.
(Legge 9 gennaio 2006, n.7: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2006, n.14).