Parlamento: termini per costituzione opposizione a decreto ingiuntivo

Entrerà in vigore il 20 gennaio la Legge 218/2011 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, i cui due articoli stabiliscono: 

Art. 1 - Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile

1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.

Art. 2 - Disposizione transitoria

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

In sostanza, per il futuro, dal 20 gennaio in poi, i termini di costituzione sono sempre di dieci giorni, mentre per il passato sono dimezzati solo nel caso di termine di comparizione fissato dall’opponente in misura inferiore a 90 giorni.

Il nuovo articolo 645, secondo comma, c.p.c. (Opposizione) recita: "In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito".

(Legge 29 dicembre 2011, n. 218, Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2012, n.4)

Entrerà in vigore il 20 gennaio la Legge 218/2011 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, i cui due articoli stabiliscono: 

Art. 1 - Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile

1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.

Art. 2 - Disposizione transitoria

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

In sostanza, per il futuro, dal 20 gennaio in poi, i termini di costituzione sono sempre di dieci giorni, mentre per il passato sono dimezzati solo nel caso di termine di comparizione fissato dall’opponente in misura inferiore a 90 giorni.

Il nuovo articolo 645, secondo comma, c.p.c. (Opposizione) recita: "In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito".

(Legge 29 dicembre 2011, n. 218, Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2012, n.4)