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Parte civile non impugnante

La parte civile non impugna la sentenza di assoluzione di primo grado
Isola di Hvar, Croazia
Ph. Enrico Gusella / Isola di Hvar, Croazia

La Cassazione sezione II con la sentenza n. 40334 del 19 ottobre 2021 ha annullato la sentenza della Corte di appello di Messina relativamente all’omesso risarcimento del danno in favore della parte civile costituita e alle spese del primo grado, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

 

Fatto

La Corte di appello di Messina in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, non appellata dalla parte civile, aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia e a quelle sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello.

Nel caso esaminato la Corte di appello aveva omesso di condannare gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile che non aveva impugnato la sentenza assolutoria di primo grado. Inoltre la corte di appello aveva omesso di liquidare le spese legali della parte civile nel giudizio di primo grado.

Ricorreva in Cassazione la parte civile per violazione di legge avendo la corte territoriale omesso di condannare gli imputati al risarcimento del danno e alle spese legali del primo giudizio assolutorio poi riformato.

 

Norma in esame art. 76 c.p.p.

Costituzione di parte civile

1. L’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.

2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

 

Cassazione decisione

La cassazione sezione II con la sentenza n. 40334 richiama la pronuncia delle Sezioni Unite, che ha stabilito il seguente principio: "il giudice di appello che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001)".

Il principio di immanenza della costituzione di parte civile (previsto dall'articolo 76 comma 2 del codice di procedura penale) è destinato a produrre i suoi effetti in favore di questa, anche in presenza dell'appello del solo pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione, quando gli sia favorevole, cioè si tratti - come nel caso di specie - di una sentenza di condanna.

La successiva giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso conforme alla citata sentenza delle Sezioni Unite (cfr., ad es., Sez. 6, n. 9364 del 12/11/2020, dep. 2021, Comparetto, Rv. 280714; Sez. 3, n. 15902 del 03/03/2016, T., Rv. 266637; Sez. 5, n. 20343 del 29/01/2015, Trotta, Rv. 2 / Corte di Cassazione - copia non ufficiale 264076; Sez. 5, n. 12190 del 13/01/2015, Rebella, Rv. 263457; Sez. 2, n. 20652 del 14/02/2014, Cillo Rv. 261818; è rimasta isolata la difforme Sez. 5, n. 4536 del 16/11/2012, dep. 2013, Vigliotti, Rv. 254389).

Nel caso di specie, la parte civile, nel giudizio di primo grado, aveva concluso chiedendo la condanna degli imputati al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali.

La Corte territoriale, condannando gli imputati, in riforma della sentenza assolutoria, ha omesso di provvedere sulla domanda della parte civile (non appellante), liquidando in favore della stessa le spese processuali relative al solo giudizio di appello. Ne consegue, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle omesse statuizioni in punto di risarcimento del danno e rifusione delle spese sostenute nel primo grado di giudizio dalla parte civile.

Per un approfondimento giurisprudenziale dell’art. 76 c.p.p. vedi: Link