Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Regolamento CE 861/2007: Criticità relative alla trasmissione della domanda in formato telematico, notifiche e comunicazione atti e mutamento di rito
Procedimento europeo per le controversie di modesta entità
Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

In un precedente lavoro[1] sono stati affrontati gli aspetti fiscali relativi alle c.d. spese di giustizia, inerenti le procedure di modesta entità instaurati nel nostro Stato in applicazione al Regolamento Europeo  n. 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007. 

Regolamento Europeo che, ai sensi dell’articolo 2, si applica alle controversie transfrontaliere [2], in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, o diritti e le spese, non ecceda i duemila euro.[3]

Si era giunti alle conclusioni che, in mancanza di espressa esenzione, il procedimento in esame è soggetto al pagamento del contributo unificato[4], al pagamento delle anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile[5], agli eventuali diritti di copia[6] e, se a conclusione del procedimento, la decisione fosse o meno soggetta al pagamento dell’imposta di registro[7].

Si era, inoltre, evidenziato che sebbene il regolamento in esame, nella parte introduttiva[8] disponga che “il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare, riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modeste entità..” in nessuna sua parte preveda esenzioni e/o riduzioni relativamente alle cosiddette spese di spese giustizia.

Anzi è lo stesso Regolamento[9] che, espressamente, prevede “la parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale.” statuendo, nell’articolo 16, che “la parte soccombente sopporta le spese processuali”

Stante la natura tributaria del contributo unificato[10], dei diritti di copia[11], dell’anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile[12], e dell’imposta di registrazione della sentenza[13] in mancanza di un espressa esenzione gli stessi vanno regolarmente riscossi.

Si era inoltre precisato come, nei procedimenti in esame, trovino piena applicazione le disposizioni del testo unico spese di giustizia[14] e gli indirizzi ministeriali in materia purché conformi alla normativa europea.

Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell’importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, si ritiene applicabile alla procedura in esamequanto previsto dall’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia in relazione al valore della controversia.

È l’ufficio giudiziario, all’atto del ricevimento del modello di domanda, che provvederà alla quantificazione dell’importo, a verificandone il successivo corretto pagamento , ai sensi dell’articolo 248 del citato Testo Unico.

Quantificazione dell’importo dovuto derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13 testo unico spese di giustizia.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l’ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato dì cui al Titolo VII del Testo Unico spese di giustizia..

Le eventuali domande riconvenzionali, ex articolo 5, comma 6, del regolamento in oggetto  soggiacciono al pagamento di autonomo contributo unificato, commisurato al valore della domanda riconvenzionale, ex articolo 14 punto 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02.

L’articolo 2 del regolamento in esame limitando l’applicazione ai giudizi non eccedenti gli euro 2000, esclusi interessi, diritti e spese, individua, di fatto, l’organo giurisdizionale competente al giudizio, ai sensi dell’articolo 7 del codice di procedura civile, nell’Ufficio del Giudice di Pace

Essendo quindi procedimento giurisdizionale innanzi al Giudice di Pace ai diritti di copia, all’anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile e registrazione della sentenza è applicabile la esenzione dalle dette spese per come disposte e disciplinata dall’articolo 46, della Legge del 21 novembre 1991. n. 374[15].

Relativamente alle anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile, articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, abbiamo ritenuto applicabile, perché conforme alle disposizioni europee che non prevedono ipotesi di rifiuto dell’atto per mancato pagamento di diritti, quanto disposto dalla circolare ministeriale già emanata in tema di opposizione ad ingiunzione europea[16].

La citata nota ministeriale infatti chiariva che “al momento dell’ iscrizione a ruolo è dovuto, oltre al contributo unificato, anche l’importo di euro 8 ( NB = ora € 27 )[17]a titolo di anticipazioni forfettarie dei privati all’erario per le notifiche a richiesta d’ufficio”.

Specificando però in merito che “tale importo è dovuto anche per i processi in questione ma, in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l’articolo 285 del Testo Unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell’iscrizione a ruolo. Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l’ufficio procederà alla riscossione dell’importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato.”

Nel ricordare che l’articolo 20, al punto 2 del regolamento europeo in esame, riconosce alla parte il diritto di ottenere dall’organo giurisdizionale il certificato relativo ad una sentenza emessa nell’ambito del procedimenti europeo per le controversie di modesto valore senza spese supplementari, nei procedimenti in oggetto trova piena applicazione la normativa relativa al patrocinio nelle controversie transfrontaliere di cui il decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell’1.7.2005 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE [18].

Tra le problematiche di cui non c’eravamo occupati nel lavoro precedente una è relativa alle modalità di iscrizione delle cause alla luce della entrata in vigore, 30 giugno 2014, delle disposizioni relative al  processo telematico civile.

Problematica che, al momento, stante il grado di informatizzazione del processo civile in Italia, con espresso riferimento ai giudizi innanzi al Giudice di Pace, non appare, tuttavia, di stretta  attualità essendo come specificato  il procedimento di competenza del Giudice di Pace.

Infatti “ l’articolo 16 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 179/12, convertito in Legge n. 221/2012, prevede che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite  ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (Consulenti tecnici, custodi ecc.). L’articolo 44, comma 1 del Decreto Legge n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato articolo 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014” [19].

D’altronde il Ministero della Giustizia[20], in relazione al procedimento di ingiunzione europea (Regolamento CE 1896/2006 ), ma di logica applicazione anche ai procedimenti in esame ha statuito che “ va precluso che gli Stati Membri , anche, eventualmente, applicando la propria normativa interna, possano limitare la facoltà delle parti di depositare atti su supporto cartaceo, costituendo il deposito mediante mezzi elettronici una mera facoltà....d’altro canto, nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 16 bis del Decreto Legge n. 179/2012, l’Italia ha mantenuto ferma la comunicazione, a suo tempo fatta alla Commissione Europea, di accettare soltanto domande presentate su supporto cartaceo...”

Di ben altra portata, ed attualità, la problematica relativa al pagamento delle spese di notifica e/o comunicazioni di cui all’articolo 13 del regolamento europeo in oggetto.

Specie in considerazione del fatto che il nostro Stato non ha dato seguito alla sollecitazione , di cui al punto 7 della parte introduttiva dello stesso regolamento, ai sensi della quale “sarebbe appropriato rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle spese da addebitare e assicurare altresì la trasparenza dei relativi criteri di determinazione”

Problematica che in mancanza di espressa normativa, assenza di direttive ministeriali[21] e di auspicabili indirizzi giurisprudenziali, possono/devono trovare soluzione attraverso una letterale interpretazione della normativa.

Interpretazione resa difficoltosa da una scarsa chiarezza in materia da parte del legislatore  europeo che, se da una parte  non sembra porre a carico dell’ufficio giudiziario l’obbligo di sostenere le spese in materia di notifiche e comunicazioni, dall’altra, almeno riguardo alla fase introduttiva del giudizio e in corso di causa, non le pone, neanche, espressamente a carico della parte.

A quanto sopra fa da contraltare il principio civilistico interno ai sensi del quale “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”[22].

D’altronde lo spesso regolamento europeo all’articolo 19 dispone che “fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento  europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento”.

Regolamento che, relativamente alle spese in esame, espressamente ne prevede il pagamento a carico della “ parte soccombente, solo ed esclusivamente  a conclusione del giudizio.

Anche se non in maniera chiara.

Il punto 29 nella parte introduttiva del Regolamento Europeo tra le spese processuali  che la parte soccombente deve sopportare indica, infatti, anche eventuali spese derivanti da notificazioni e/o comunicazioni... che siano state necessarie.

Disposizione non ripresa però nell’articolo 16 del regolamento che in materia di spese si limita a disporre che “la parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia l’organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia”.

Di spese per notifiche e/o comunicazioni nulla.

 Premettiamo che, in materia di notifiche e comunicazioni essendo, e non se ne vedono ragioni a contrario, al procedimento in esame applicabile l’articolo 46 Decreto Legislativo 374/91 trova piena operatività la disposizione di cui al comma 97 dell’articolo 1 Legge n. 190/2014.

Ai sensi della richiamata normativa del 2014 le  spese  di notifica degli atti sono dovute anche per  le controversie civili  in cui valore della domanda sia inferiore agli euro 1033

Quindi venuta meno l’esenzione generale, fino ad € 1.033, una cosa è certa , in assenza si espressa esenzione, le spese in oggetto devono essere poste a carico di qualcuno sia esso l’Ufficio, sia essa la parte.

In via preliminare va richiamato il principio di cui al punto 18 delle considerazioni preliminari al regolamento europeo in oggetto ai sensi del quale “ per ridurre spese e tempi, la notificazione e/o comunicazione degli atti alle parti è effettuata principalmente per tramite i servizi postali, con ricevuta di andata e ritorno”.

Principio ribadito dall’articolo 13 del regolamento in oggetto[23].

Il punto 29 introduzione al Regolamento Europeo nello stabilire che la parte soccombente deve sopportare eventuali spese derivanti da notificazioni e/o comunicazioni... che siano state necessarie non ci facilita la soluzione stante il fatto che in un procedimento giurisdizionale tutte le comunicazioni e/o notifiche sono necessarie.

A parere dello scrivente l’unico strumento atto a stabilire a carico di chi siano le  anticipazioni di spese in oggetto è dato dall’individuazione di chi, per legge e/o regolamento europeo, è tenuto ad effettuare queste attività, e/o che le richiede, e correlarle con il  principio di cui al richiamato articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.              

In materia di udienza ad esempio l’articolo 5 punto 1 del regolamento europeo in esame dispone che a questa si procede solo se il giudice la ritiene necessaria  o su richiesta di una delle parti.

Il punto 14 nelle considerazioni preliminari al regolamento, dispone che “il procedimento europeo per le controversie di modesta equità dovrebbe svolgersi in forma scritta, a meno che l’organo giurisdizionale non ritenga necessaria un’udienza o che tale udienza non sia richiesta da una delle parti...”

Quindi nella eventualità dell’udienza riteniamo che se essa sia stabilita su richiesta della parte le spese di notifica e i relativi incombenti saranno a carico della stessa.

Se viceversa l’udienza venga disposta dal magistrato le spese restano a carico dell’Ufficio.

Spese che tra l’altro rientrano nell’ importo di cui all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e relativo alle anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile.  

L’articolo 30 richiamato dispone infatti che “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei  processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato nella misura di euro 27.

Spese che rimangono a carico dell’Erario anche in caso di esenzione dal pagamento dell’anticipazione forfettaria.

 A tal proposito l’ indirizzo ministeriale,[24] in tema di ammissione al gratuito patrocinio e nello specifico del contributo unificato ma applicabile in tutti i casi di spese esenti , ai sensi della quale “appare evidente che il legislatore con il termine esenzione abbia inteso escludere un passaggio di danaro. Invero il contributo è dovuto ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti ..” .

Con il criterio distintivo enunciato viene agevolmente superata la criticità in esame appare logico e conseguenziale come ad esempio il caso di cui all’articolo 5 comma 2 le spese restino a carico dell’erario.

Infatti il richiamato articolo al comma 2 prescrive che il modulo di domanda unitamente al modulo di replica sono notificati al convenuto e, cosa importante, tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato, termine che non può non essere che riferito che all’ ufficio.

Come a carico dell’erario rimangono le spese relative a richieste d’ufficio di integrazioni e rettifiche (articolo 4) o l’invio da parte dell’ufficio di copia all’attore della replica del convenuto (articolo 5 punto 4) o, sempre a parte attrice, in caso di domanda riconvenzionale  (articolo 5 punto 6) o notifica alle parti della sentenza (articolo 7 punto 2)

In conclusione si ricorda, e ribadisce, che ai sensi dell’articolo 13.

1. la notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.

 2. se la notificazione e/o la comunicazione non può essere effettuata a norma  del paragrafo 1, essa può essere effettuata  mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n 805/2004”.

Nessun problema in ordine alle notifiche e/o comunicazioni alle parti residenti in Italia.

Per le parti residenti all’estero non può che trovare applicazione l’articolo 142 del codice di procedura civile.

In materia di notifiche e/o comunicazioni all’estero si rinvia, per quanto di eventuale pertinenza, alla Guida alla notificazione all’estero degli atti giudiziari  ed extragiudiziari in materia civile e commerciale  (maggio 2014) del Ministero degli Affari Esteri - direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie - Ufficio IV[25].

Ulteriore criticità inoltre deriva dalla applicazione del disposto di cui all’articolo 4 punto 3 che dispone “se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l’organo giurisdizionale ne informa l’attore. A meno che l’attore non ritiri la domanda, l’organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello stato membro in cui si svolge il procedimento”.

Disposizione che evidenzia la necessità di un provvedimento legislativo di coordinamento tra normativa europea e nazionale (con relativa soluzione delle problematiche attinenti a forme e termini, assistenza legale ecc.).

A meno che vista la competenza in relazione al valore incardinata innanzi al giudice di pace, non la si ritenga inquadrabile e conciliabile con le disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace articoli 316 e seguenti del codice di procedura civile.

Ma non concordiamo con tale ipotesi.

[1] In :Rivista delle Cancellerie- rassegna bimestrale dei servizi giudiziari – Dottrina, Giurisprudenza, Normativa -  Anno XLVII n 4 luglio-agosto 2014 da pag 317 a pag 320  “gratuito patrocinio nelle controversie di modesta entità;Diritto e Processo  – martedì 24 giugno 2014 “ gratuito patrocinio controversie di modesta entità Regolamento CE 861/2007: aspetti fiscali”:Diritto e Giustizia- il quotidiano di informazione giuridica – mercoledì 25 giugno 2014“controversie di modesta entità..aspetti fiscali”;Diritto & Diritti ( Diritto.it)  – giovedì 26 giugno 2014 “gratuito patrocinio controversie di modesta entità Regolamento CE 861/2007: aspetti fiscali

[2] Art 3 “ai fini del presente Regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito” ai sensi dell’articolo 2  “per stato membro si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.”

[3] Restano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento in esame ( ex articolo 2)  le materie aventi per oggetto : a) stato e capacità giuridica delle persone, b) regime patrimoniale fra coniugi, c) testamenti e successioni, d) obbligazioni alimentari, e) fallimenti, f) procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o altre persone giuridiche insolventi , g) accordi giudiziari, h) concordati e procedure affini, i) sicurezza sociale, l) arbitrato, m) diritto del lavoro, n) affitto immobili,escluse le controversie aventi per oggetto somme di denaro, o) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione

[4] Articolo 9 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[5] Articolo 30 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[6] Articoli 267,268,269 ,270 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[7] Articolo 37 DPR 131/1986

[8] Punto 8 delle considerazioni preliminari del Regolamento in esame

[9] Punto 29 delle considerazioni preliminari del Regolamento in esame

[10] Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte Costituzionale. 73/2005 secondo quest’ultima”io contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo quali la doverosità della prestazione ed il collegamento ad una tipologia di spesa pubblica quale quella per il servizio giudiziario   

[11] l’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958,  n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),

[12] Ai sensi della  circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003 .. relativamente ad altre ipotesi dubbie si rammenta che il dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n 6 dell’8 ottobre 2002 ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei  procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l’esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.

[13] ai sensi dell’articolo 16 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la registrazione della sentenza è eseguita «previo pa­gamento dell'imposta liquidata dall'ufficio».

[14] D.P.R.30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002

[15] nei giudizi innanzi al giudice di pace ai sensi dell’art. 46 Legge 21 novembre 1991 n 374 e succ mod. ed int. nei procedimenti inferiori ad € 1033 vi è esenzione dal pagamento dell’indennità ex art 30 DPR 115/02 (notificazioni a richiesta dell’ufficio) dai diritti di copia e dall’imposta di registro

[16] Ministero della Giustizia Dip. Aff. Giust., Dir. Gen. Giustizia civile DAG20/09/2010.00113135.U

[17] Legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014

[18] intesa a migliorare l’acceso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione  di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

[19] Circolare Ministero della Giustizia del 28 ottobre 2014

[20] Ministero della Giustizia DAG.22/04/2015.0054544.U

[21] In materia al omento il Ministero della Giustizia sembrerebbe avere emesso una unica circolare la DAG.26/06/2010.0090614.U in cui ci si limita a consigliare agli Uffici Giudiziari di munirsi del modulo di domanda

[22]  Articolo 8 DPR 115/2002

[23]  Ai sensi dell’articolo 13 “1. la notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata. 2. se la notificazione e/o la comunicazione non può essere effettuata a norma  del paragrafo 1, essa può essere effettuata  mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n 805/2004”

[24] circolare ministeriale giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4

[25]http://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/normativa_consolare/serviziconsolari/notifiche/materiacivile.html

In un precedente lavoro[1] sono stati affrontati gli aspetti fiscali relativi alle c.d. spese di giustizia, inerenti le procedure di modesta entità instaurati nel nostro Stato in applicazione al Regolamento Europeo  n. 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007. 

Regolamento Europeo che, ai sensi dell’articolo 2, si applica alle controversie transfrontaliere [2], in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, o diritti e le spese, non ecceda i duemila euro.[3]

Si era giunti alle conclusioni che, in mancanza di espressa esenzione, il procedimento in esame è soggetto al pagamento del contributo unificato[4], al pagamento delle anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile[5], agli eventuali diritti di copia[6] e, se a conclusione del procedimento, la decisione fosse o meno soggetta al pagamento dell’imposta di registro[7].

Si era, inoltre, evidenziato che sebbene il regolamento in esame, nella parte introduttiva[8] disponga che “il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare, riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modeste entità..” in nessuna sua parte preveda esenzioni e/o riduzioni relativamente alle cosiddette spese di spese giustizia.

Anzi è lo stesso Regolamento[9] che, espressamente, prevede “la parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale.” statuendo, nell’articolo 16, che “la parte soccombente sopporta le spese processuali”

Stante la natura tributaria del contributo unificato[10], dei diritti di copia[11], dell’anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile[12], e dell’imposta di registrazione della sentenza[13] in mancanza di un espressa esenzione gli stessi vanno regolarmente riscossi.

Si era inoltre precisato come, nei procedimenti in esame, trovino piena applicazione le disposizioni del testo unico spese di giustizia[14] e gli indirizzi ministeriali in materia purché conformi alla normativa europea.

Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell’importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, si ritiene applicabile alla procedura in esamequanto previsto dall’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia in relazione al valore della controversia.

È l’ufficio giudiziario, all’atto del ricevimento del modello di domanda, che provvederà alla quantificazione dell’importo, a verificandone il successivo corretto pagamento , ai sensi dell’articolo 248 del citato Testo Unico.

Quantificazione dell’importo dovuto derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13 testo unico spese di giustizia.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l’ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato dì cui al Titolo VII del Testo Unico spese di giustizia..

Le eventuali domande riconvenzionali, ex articolo 5, comma 6, del regolamento in oggetto  soggiacciono al pagamento di autonomo contributo unificato, commisurato al valore della domanda riconvenzionale, ex articolo 14 punto 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02.

L’articolo 2 del regolamento in esame limitando l’applicazione ai giudizi non eccedenti gli euro 2000, esclusi interessi, diritti e spese, individua, di fatto, l’organo giurisdizionale competente al giudizio, ai sensi dell’articolo 7 del codice di procedura civile, nell’Ufficio del Giudice di Pace

Essendo quindi procedimento giurisdizionale innanzi al Giudice di Pace ai diritti di copia, all’anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile e registrazione della sentenza è applicabile la esenzione dalle dette spese per come disposte e disciplinata dall’articolo 46, della Legge del 21 novembre 1991. n. 374[15].

Relativamente alle anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile, articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, abbiamo ritenuto applicabile, perché conforme alle disposizioni europee che non prevedono ipotesi di rifiuto dell’atto per mancato pagamento di diritti, quanto disposto dalla circolare ministeriale già emanata in tema di opposizione ad ingiunzione europea[16].

La citata nota ministeriale infatti chiariva che “al momento dell’ iscrizione a ruolo è dovuto, oltre al contributo unificato, anche l’importo di euro 8 ( NB = ora € 27 )[17]a titolo di anticipazioni forfettarie dei privati all’erario per le notifiche a richiesta d’ufficio”.

Specificando però in merito che “tale importo è dovuto anche per i processi in questione ma, in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l’articolo 285 del Testo Unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell’iscrizione a ruolo. Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l’ufficio procederà alla riscossione dell’importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato.”

Nel ricordare che l’articolo 20, al punto 2 del regolamento europeo in esame, riconosce alla parte il diritto di ottenere dall’organo giurisdizionale il certificato relativo ad una sentenza emessa nell’ambito del procedimenti europeo per le controversie di modesto valore senza spese supplementari, nei procedimenti in oggetto trova piena applicazione la normativa relativa al patrocinio nelle controversie transfrontaliere di cui il decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell’1.7.2005 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE [18].

Tra le problematiche di cui non c’eravamo occupati nel lavoro precedente una è relativa alle modalità di iscrizione delle cause alla luce della entrata in vigore, 30 giugno 2014, delle disposizioni relative al  processo telematico civile.

Problematica che, al momento, stante il grado di informatizzazione del processo civile in Italia, con espresso riferimento ai giudizi innanzi al Giudice di Pace, non appare, tuttavia, di stretta  attualità essendo come specificato  il procedimento di competenza del Giudice di Pace.

Infatti “ l’articolo 16 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 179/12, convertito in Legge n. 221/2012, prevede che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite  ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (Consulenti tecnici, custodi ecc.). L’articolo 44, comma 1 del Decreto Legge n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato articolo 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014” [19].

D’altronde il Ministero della Giustizia[20], in relazione al procedimento di ingiunzione europea (Regolamento CE 1896/2006 ), ma di logica applicazione anche ai procedimenti in esame ha statuito che “ va precluso che gli Stati Membri , anche, eventualmente, applicando la propria normativa interna, possano limitare la facoltà delle parti di depositare atti su supporto cartaceo, costituendo il deposito mediante mezzi elettronici una mera facoltà....d’altro canto, nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 16 bis del Decreto Legge n. 179/2012, l’Italia ha mantenuto ferma la comunicazione, a suo tempo fatta alla Commissione Europea, di accettare soltanto domande presentate su supporto cartaceo...”

Di ben altra portata, ed attualità, la problematica relativa al pagamento delle spese di notifica e/o comunicazioni di cui all’articolo 13 del regolamento europeo in oggetto.

Specie in considerazione del fatto che il nostro Stato non ha dato seguito alla sollecitazione , di cui al punto 7 della parte introduttiva dello stesso regolamento, ai sensi della quale “sarebbe appropriato rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle spese da addebitare e assicurare altresì la trasparenza dei relativi criteri di determinazione”

Problematica che in mancanza di espressa normativa, assenza di direttive ministeriali[21] e di auspicabili indirizzi giurisprudenziali, possono/devono trovare soluzione attraverso una letterale interpretazione della normativa.

Interpretazione resa difficoltosa da una scarsa chiarezza in materia da parte del legislatore  europeo che, se da una parte  non sembra porre a carico dell’ufficio giudiziario l’obbligo di sostenere le spese in materia di notifiche e comunicazioni, dall’altra, almeno riguardo alla fase introduttiva del giudizio e in corso di causa, non le pone, neanche, espressamente a carico della parte.

A quanto sopra fa da contraltare il principio civilistico interno ai sensi del quale “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”[22].

D’altronde lo spesso regolamento europeo all’articolo 19 dispone che “fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento  europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento”.

Regolamento che, relativamente alle spese in esame, espressamente ne prevede il pagamento a carico della “ parte soccombente, solo ed esclusivamente  a conclusione del giudizio.

Anche se non in maniera chiara.

Il punto 29 nella parte introduttiva del Regolamento Europeo tra le spese processuali  che la parte soccombente deve sopportare indica, infatti, anche eventuali spese derivanti da notificazioni e/o comunicazioni... che siano state necessarie.

Disposizione non ripresa però nell’articolo 16 del regolamento che in materia di spese si limita a disporre che “la parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia l’organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia”.

Di spese per notifiche e/o comunicazioni nulla.

 Premettiamo che, in materia di notifiche e comunicazioni essendo, e non se ne vedono ragioni a contrario, al procedimento in esame applicabile l’articolo 46 Decreto Legislativo 374/91 trova piena operatività la disposizione di cui al comma 97 dell’articolo 1 Legge n. 190/2014.

Ai sensi della richiamata normativa del 2014 le  spese  di notifica degli atti sono dovute anche per  le controversie civili  in cui valore della domanda sia inferiore agli euro 1033

Quindi venuta meno l’esenzione generale, fino ad € 1.033, una cosa è certa , in assenza si espressa esenzione, le spese in oggetto devono essere poste a carico di qualcuno sia esso l’Ufficio, sia essa la parte.

In via preliminare va richiamato il principio di cui al punto 18 delle considerazioni preliminari al regolamento europeo in oggetto ai sensi del quale “ per ridurre spese e tempi, la notificazione e/o comunicazione degli atti alle parti è effettuata principalmente per tramite i servizi postali, con ricevuta di andata e ritorno”.

Principio ribadito dall’articolo 13 del regolamento in oggetto[23].

Il punto 29 introduzione al Regolamento Europeo nello stabilire che la parte soccombente deve sopportare eventuali spese derivanti da notificazioni e/o comunicazioni... che siano state necessarie non ci facilita la soluzione stante il fatto che in un procedimento giurisdizionale tutte le comunicazioni e/o notifiche sono necessarie.

A parere dello scrivente l’unico strumento atto a stabilire a carico di chi siano le  anticipazioni di spese in oggetto è dato dall’individuazione di chi, per legge e/o regolamento europeo, è tenuto ad effettuare queste attività, e/o che le richiede, e correlarle con il  principio di cui al richiamato articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.              

In materia di udienza ad esempio l’articolo 5 punto 1 del regolamento europeo in esame dispone che a questa si procede solo se il giudice la ritiene necessaria  o su richiesta di una delle parti.

Il punto 14 nelle considerazioni preliminari al regolamento, dispone che “il procedimento europeo per le controversie di modesta equità dovrebbe svolgersi in forma scritta, a meno che l’organo giurisdizionale non ritenga necessaria un’udienza o che tale udienza non sia richiesta da una delle parti...”

Quindi nella eventualità dell’udienza riteniamo che se essa sia stabilita su richiesta della parte le spese di notifica e i relativi incombenti saranno a carico della stessa.

Se viceversa l’udienza venga disposta dal magistrato le spese restano a carico dell’Ufficio.

Spese che tra l’altro rientrano nell’ importo di cui all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e relativo alle anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile.  

L’articolo 30 richiamato dispone infatti che “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei  processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato nella misura di euro 27.

Spese che rimangono a carico dell’Erario anche in caso di esenzione dal pagamento dell’anticipazione forfettaria.

 A tal proposito l’ indirizzo ministeriale,[24] in tema di ammissione al gratuito patrocinio e nello specifico del contributo unificato ma applicabile in tutti i casi di spese esenti , ai sensi della quale “appare evidente che il legislatore con il termine esenzione abbia inteso escludere un passaggio di danaro. Invero il contributo è dovuto ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti ..” .

Con il criterio distintivo enunciato viene agevolmente superata la criticità in esame appare logico e conseguenziale come ad esempio il caso di cui all’articolo 5 comma 2 le spese restino a carico dell’erario.

Infatti il richiamato articolo al comma 2 prescrive che il modulo di domanda unitamente al modulo di replica sono notificati al convenuto e, cosa importante, tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato, termine che non può non essere che riferito che all’ ufficio.

Come a carico dell’erario rimangono le spese relative a richieste d’ufficio di integrazioni e rettifiche (articolo 4) o l’invio da parte dell’ufficio di copia all’attore della replica del convenuto (articolo 5 punto 4) o, sempre a parte attrice, in caso di domanda riconvenzionale  (articolo 5 punto 6) o notifica alle parti della sentenza (articolo 7 punto 2)

In conclusione si ricorda, e ribadisce, che ai sensi dell’articolo 13.

1. la notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.

 2. se la notificazione e/o la comunicazione non può essere effettuata a norma  del paragrafo 1, essa può essere effettuata  mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n 805/2004”.

Nessun problema in ordine alle notifiche e/o comunicazioni alle parti residenti in Italia.

Per le parti residenti all’estero non può che trovare applicazione l’articolo 142 del codice di procedura civile.

In materia di notifiche e/o comunicazioni all’estero si rinvia, per quanto di eventuale pertinenza, alla Guida alla notificazione all’estero degli atti giudiziari  ed extragiudiziari in materia civile e commerciale  (maggio 2014) del Ministero degli Affari Esteri - direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie - Ufficio IV[25].

Ulteriore criticità inoltre deriva dalla applicazione del disposto di cui all’articolo 4 punto 3 che dispone “se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l’organo giurisdizionale ne informa l’attore. A meno che l’attore non ritiri la domanda, l’organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello stato membro in cui si svolge il procedimento”.

Disposizione che evidenzia la necessità di un provvedimento legislativo di coordinamento tra normativa europea e nazionale (con relativa soluzione delle problematiche attinenti a forme e termini, assistenza legale ecc.).

A meno che vista la competenza in relazione al valore incardinata innanzi al giudice di pace, non la si ritenga inquadrabile e conciliabile con le disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace articoli 316 e seguenti del codice di procedura civile.

Ma non concordiamo con tale ipotesi.

[1] In :Rivista delle Cancellerie- rassegna bimestrale dei servizi giudiziari – Dottrina, Giurisprudenza, Normativa -  Anno XLVII n 4 luglio-agosto 2014 da pag 317 a pag 320  “gratuito patrocinio nelle controversie di modesta entità;Diritto e Processo  – martedì 24 giugno 2014 “ gratuito patrocinio controversie di modesta entità Regolamento CE 861/2007: aspetti fiscali”:Diritto e Giustizia- il quotidiano di informazione giuridica – mercoledì 25 giugno 2014“controversie di modesta entità..aspetti fiscali”;Diritto & Diritti ( Diritto.it)  – giovedì 26 giugno 2014 “gratuito patrocinio controversie di modesta entità Regolamento CE 861/2007: aspetti fiscali

[2] Art 3 “ai fini del presente Regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito” ai sensi dell’articolo 2  “per stato membro si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.”

[3] Restano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento in esame ( ex articolo 2)  le materie aventi per oggetto : a) stato e capacità giuridica delle persone, b) regime patrimoniale fra coniugi, c) testamenti e successioni, d) obbligazioni alimentari, e) fallimenti, f) procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o altre persone giuridiche insolventi , g) accordi giudiziari, h) concordati e procedure affini, i) sicurezza sociale, l) arbitrato, m) diritto del lavoro, n) affitto immobili,escluse le controversie aventi per oggetto somme di denaro, o) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione

[4] Articolo 9 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[5] Articolo 30 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[6] Articoli 267,268,269 ,270 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

[7] Articolo 37 DPR 131/1986

[8] Punto 8 delle considerazioni preliminari del Regolamento in esame

[9] Punto 29 delle considerazioni preliminari del Regolamento in esame

[10] Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte Costituzionale. 73/2005 secondo quest’ultima”io contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo quali la doverosità della prestazione ed il collegamento ad una tipologia di spesa pubblica quale quella per il servizio giudiziario   

[11] l’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958,  n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),

[12] Ai sensi della  circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003 .. relativamente ad altre ipotesi dubbie si rammenta che il dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n 6 dell’8 ottobre 2002 ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei  procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l’esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.

[13] ai sensi dell’articolo 16 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la registrazione della sentenza è eseguita «previo pa­gamento dell'imposta liquidata dall'ufficio».

[14] D.P.R.30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002

[15] nei giudizi innanzi al giudice di pace ai sensi dell’art. 46 Legge 21 novembre 1991 n 374 e succ mod. ed int. nei procedimenti inferiori ad € 1033 vi è esenzione dal pagamento dell’indennità ex art 30 DPR 115/02 (notificazioni a richiesta dell’ufficio) dai diritti di copia e dall’imposta di registro

[16] Ministero della Giustizia Dip. Aff. Giust., Dir. Gen. Giustizia civile DAG20/09/2010.00113135.U

[17] Legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014

[18] intesa a migliorare l’acceso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione  di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

[19] Circolare Ministero della Giustizia del 28 ottobre 2014

[20] Ministero della Giustizia DAG.22/04/2015.0054544.U

[21] In materia al omento il Ministero della Giustizia sembrerebbe avere emesso una unica circolare la DAG.26/06/2010.0090614.U in cui ci si limita a consigliare agli Uffici Giudiziari di munirsi del modulo di domanda

[22]  Articolo 8 DPR 115/2002

[23]  Ai sensi dell’articolo 13 “1. la notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata. 2. se la notificazione e/o la comunicazione non può essere effettuata a norma  del paragrafo 1, essa può essere effettuata  mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n 805/2004”

[24] circolare ministeriale giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4

[25]http://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/normativa_consolare/serviziconsolari/notifiche/materiacivile.html