Pubblicata la nuova direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Il 13 agosto è entrata in vigore la nuova direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 24 luglio – che abroga e sostituisce la storica direttiva 2002/96/CE.
Tale ultima direttiva, insieme con la direttiva “gemella” 2002/95/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, era stata recepita in Italia con il D. Lgs. 151/2005. Gli Stati Membri, destinatari della nuova direttiva, hanno ora poco meno di due anni di tempo per adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarvisi: il termine per il recepimento è fissato, infatti, al 14 febbraio 2014.
Le disposizioni in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sono state introdotte, in ambito unionale, al fine di integrare la disciplina delle sostanze pericolose e quella dei rifiuti. Ed infatti, come già la direttiva 2002/96/CE, la nuova direttiva muove dalla constatazione che “la presenza di componenti pericolose nelle AEE solleva seri problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati” (punto 5 dei considerando) e richiama, inoltre, espressamente la direttiva 2008/98/CE e le definizioni di rifiuto e di operazioni generali di gestione ivi utilizzate. Di qui la necessità di dotare gli Stati membri di un regime di gestione speciale, attraverso la predisposizione di strumenti dedicati specificamente ai RAEE idonei a prevenirne la produzione, a facilitarne il reimpiego, il riciclaggio od il recupero in modo tale da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire.
Passando quindi alle novità più rilevanti introdotte dalla direttiva 2012/19/UE, vanno segnalati, in particolare:
• il sensibile ampliamento del campo di applicazione della direttiva: esso resta identico a quello della previgente direttiva 2002/96/CE nel periodo transitorio 2012 - 2018 (fatta eccezione solo per la nuova categoria delle apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici), per estendersi, a partire dal 15 agosto 2018, a tutte le AEE (cfr. art. 2, le categorie di cui all’allegato III e l’elenco non esaustivo di cui all’allegato IV);
• l’obbligo, circoscritto ai distributori titolari di “negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 mq”, del ritiro cd. ‘uno contro zero’ dei “RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente” (art. 5, co. 2 lett. c);
• la riconduzione dei RAEE cd. ‘dual use’ ai RAEE domestici;
• la previsione di misure agevolative della preparazione per il riutilizzo: gli Stati membri sono tenuti ad assicurare, innanzitutto, che la raccolta separata ed il trasporto dei RAEE siano effettuati in maniera tale da garantire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose e, poi, che siano disposti centri di raccolta appositi per i RAEE da preparare per il riutilizzo, consentendo l’accesso al personale dei centri di riutilizzo (art. 6);
• l’orientamento più gravoso per i produttori in materia di finanziamento della gestione dei RAEE – operante sino ad oggi limitatamente al tratto che va dal centro di raccolta fino all’impianto di trattamento autorizzato –: a seguito di accese discussioni in sede di redazione della disposizione di cui all’art. 12, i produttori sono ora, non obbligati (come previsto in una precedente versione più ambiziosa della direttiva), ma “incoraggiati“ a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta (art. 12, co. 2);
• gli obiettivi di raccolta più ambiziosi e razionali: la direttiva 2002/96/CE stabiliva un obiettivo di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici di almeno 4 Kg in media per abitante all’anno; come noto, tuttavia, la previsione di obiettivi di raccolta in termini di peso pro capite di RAEE raccolti è risultata inadeguata (secondo la relazione illustrativa alla prima bozza di Direttiva approvata dal Parlamento europeo “l’attuale obiettivo di raccolta di 4 chilogrammi per abitante all’anno non rispecchia le diverse situazioni nei singoli Stati membri (uno Stato membro ha per esempio raggiunto un obiettivo tre volte superiore già nel 2006; per altri Stati membri, che immettono sul mercato quantità limitate di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i cui mercati non sono saturi , è invece impossibile raggiungere questo obiettivo di raccolta). Per tale motivo, è più appropriato adottare un obiettivo di raccolta definito percentualmente in base alla quantità di apparecchiature immesse sul mercato in un periodo di tempo preciso. Tale obiettivo dovrà essere fissato considerando le singole circostanze nazionali del mercato di riferimento”). La direttiva ha, quindi, stabilito che,
- a partire dal 1° gennaio 2016, il tasso minimo di raccolta - calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti in un dato anno dallo Stato membro interessato ed espresso quale percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto stato membro nei tre anni precedenti – debba essere pari al 45 % ed aumentare poi gradualmente nei tre anni successivi;
- dal 2019 il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno diventa pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato dello Stato interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all’85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro.
In sintesi, il nuovo testo amplia indiscutibilmente l’oggetto della direttiva, affermando, peraltro, all’art. 1, che essa “stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché riducendo gli impatti negativi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE…” ed allineandosi, in particolare, al regime di priorità nella gestione dei rifiuti introdotto dalla medesima direttiva del 2008.
Il 13 agosto è entrata in vigore la nuova direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 24 luglio – che abroga e sostituisce la storica direttiva 2002/96/CE.
Tale ultima direttiva, insieme con la direttiva “gemella” 2002/95/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, era stata recepita in Italia con il D. Lgs. 151/2005. Gli Stati Membri, destinatari della nuova direttiva, hanno ora poco meno di due anni di tempo per adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarvisi: il termine per il recepimento è fissato, infatti, al 14 febbraio 2014.
Le disposizioni in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sono state introdotte, in ambito unionale, al fine di integrare la disciplina delle sostanze pericolose e quella dei rifiuti. Ed infatti, come già la direttiva 2002/96/CE, la nuova direttiva muove dalla constatazione che “la presenza di componenti pericolose nelle AEE solleva seri problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati” (punto 5 dei considerando) e richiama, inoltre, espressamente la direttiva 2008/98/CE e le definizioni di rifiuto e di operazioni generali di gestione ivi utilizzate. Di qui la necessità di dotare gli Stati membri di un regime di gestione speciale, attraverso la predisposizione di strumenti dedicati specificamente ai RAEE idonei a prevenirne la produzione, a facilitarne il reimpiego, il riciclaggio od il recupero in modo tale da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire.
Passando quindi alle novità più rilevanti introdotte dalla direttiva 2012/19/UE, vanno segnalati, in particolare:
• il sensibile ampliamento del campo di applicazione della direttiva: esso resta identico a quello della previgente direttiva 2002/96/CE nel periodo transitorio 2012 - 2018 (fatta eccezione solo per la nuova categoria delle apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici), per estendersi, a partire dal 15 agosto 2018, a tutte le AEE (cfr. art. 2, le categorie di cui all’allegato III e l’elenco non esaustivo di cui all’allegato IV);
• l’obbligo, circoscritto ai distributori titolari di “negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 mq”, del ritiro cd. ‘uno contro zero’ dei “RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente” (art. 5, co. 2 lett. c);
• la riconduzione dei RAEE cd. ‘dual use’ ai RAEE domestici;
• la previsione di misure agevolative della preparazione per il riutilizzo: gli Stati membri sono tenuti ad assicurare, innanzitutto, che la raccolta separata ed il trasporto dei RAEE siano effettuati in maniera tale da garantire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose e, poi, che siano disposti centri di raccolta appositi per i RAEE da preparare per il riutilizzo, consentendo l’accesso al personale dei centri di riutilizzo (art. 6);
• l’orientamento più gravoso per i produttori in materia di finanziamento della gestione dei RAEE – operante sino ad oggi limitatamente al tratto che va dal centro di raccolta fino all’impianto di trattamento autorizzato –: a seguito di accese discussioni in sede di redazione della disposizione di cui all’art. 12, i produttori sono ora, non obbligati (come previsto in una precedente versione più ambiziosa della direttiva), ma “incoraggiati“ a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta (art. 12, co. 2);
• gli obiettivi di raccolta più ambiziosi e razionali: la direttiva 2002/96/CE stabiliva un obiettivo di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici di almeno 4 Kg in media per abitante all’anno; come noto, tuttavia, la previsione di obiettivi di raccolta in termini di peso pro capite di RAEE raccolti è risultata inadeguata (secondo la relazione illustrativa alla prima bozza di Direttiva approvata dal Parlamento europeo “l’attuale obiettivo di raccolta di 4 chilogrammi per abitante all’anno non rispecchia le diverse situazioni nei singoli Stati membri (uno Stato membro ha per esempio raggiunto un obiettivo tre volte superiore già nel 2006; per altri Stati membri, che immettono sul mercato quantità limitate di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i cui mercati non sono saturi , è invece impossibile raggiungere questo obiettivo di raccolta). Per tale motivo, è più appropriato adottare un obiettivo di raccolta definito percentualmente in base alla quantità di apparecchiature immesse sul mercato in un periodo di tempo preciso. Tale obiettivo dovrà essere fissato considerando le singole circostanze nazionali del mercato di riferimento”). La direttiva ha, quindi, stabilito che,
- a partire dal 1° gennaio 2016, il tasso minimo di raccolta - calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti in un dato anno dallo Stato membro interessato ed espresso quale percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto stato membro nei tre anni precedenti – debba essere pari al 45 % ed aumentare poi gradualmente nei tre anni successivi;
- dal 2019 il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno diventa pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato dello Stato interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all’85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro.
In sintesi, il nuovo testo amplia indiscutibilmente l’oggetto della direttiva, affermando, peraltro, all’art. 1, che essa “stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché riducendo gli impatti negativi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE…” ed allineandosi, in particolare, al regime di priorità nella gestione dei rifiuti introdotto dalla medesima direttiva del 2008.