Questore di Ravenna: conservazione delle schedine alloggiati
Il Questore ha ribadito che "la formulazione attuale della norma non prevede più l’obbligo della conservazione della scheda presso la struttura ricettiva, obbligo peraltro già cessato, per espressa previdente formulazione dell’art. 109 T.U.L.P.S., ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n.203, a far data dal 30 giugno 1996".
Nr. 243 UTLP/TLC
Ravenna 4 dicembre 2010
Oggetto: Gestione informatizzata delle schedine elettroniche degli alloggiati. Obbligo delle schede allogggiati
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha da tempo realizzato, attraverso il Centro Elettronico Nazionale di Napoli, il servizio di invio telematico delle schede di dichiarazione delle generalità delle persone alloggiate (c.d. schedine alloggiati), previsto dall’art. 109, comma 3 T.U.L.P.S., come sostituito dall’art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo" pubblicata sulla G.U. n. 92 del 20 aprile 2001.
Tale servizio web, completamente gratuito, consente ai gestori delle strutture ricettive di inviare via internet alle Questure le "schedine alloggiati", attraverso l’indirizzo internet https://alloggiatiweb.poliziadistato.it, in conformità al Decreto del Ministero dell’Interno datato 11.12.2000, che ha previsto la possibilità di comunicare con i mezzi informatici le generalità delle persone alloggiate.
In occasione di appositi incontri con i titolari delle strutture ricettive, organizzati al fine di favorire l’ulteriore sviluppo e utilizzo del sistema, questi ultimi hanno più volte chiesto se, successivamente alla attivazione della procedura informatizzata per la gestione degli alloggiati, permanga l’obbligo di conservazione delle schedine, per l’eventuale esibizione agli operatori, delle Forze di polizia. In particolare, è stato riferito che alcuni operatori di polizia, nel corso di controlli, avrebbero chiesto ai gestori l’esibizione delle schedine originali nonostante questi avessero ottemperato alla trasmissione nei tempi e modi previsti.
Al riguardo, al fine di una corretta ed uniforme applicazione della normativa di settore, si ribadisce che la formulazione attuale della norma non prevede più l’obbligo della conservazione della scheda presso la struttura ricettiva, obbligo peraltro già cessato, per espressa previdente formulazione dell’art. 109 T.U.L.P.S., ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n.203, a far data dal 30 giugno 1996.
Pertanto, le strutture ricettive che hano adottato il sistema elettronico di trasmissione delle schede alloggiati, è sufficiente la trasmissione telematica dei dati entro le 24 ore dall’arrivo delle persone alloggiate. Gli organi di polizia incaricati di esperire più approfonditi contablli, potranno inoltrare richiesta al già citato Centro Elettronico Nazionale mail infoalloggiati@poliziadistato.it , oppure tramite sito web della polizia di Stato - Questura di Ravenna.
Il Questore
Il Questore ha ribadito che "la formulazione attuale della norma non prevede più l’obbligo della conservazione della scheda presso la struttura ricettiva, obbligo peraltro già cessato, per espressa previdente formulazione dell’art. 109 T.U.L.P.S., ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n.203, a far data dal 30 giugno 1996".
Nr. 243 UTLP/TLC
Ravenna 4 dicembre 2010
Oggetto: Gestione informatizzata delle schedine elettroniche degli alloggiati. Obbligo delle schede allogggiati
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha da tempo realizzato, attraverso il Centro Elettronico Nazionale di Napoli, il servizio di invio telematico delle schede di dichiarazione delle generalità delle persone alloggiate (c.d. schedine alloggiati), previsto dall’art. 109, comma 3 T.U.L.P.S., come sostituito dall’art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo" pubblicata sulla G.U. n. 92 del 20 aprile 2001.
Tale servizio web, completamente gratuito, consente ai gestori delle strutture ricettive di inviare via internet alle Questure le "schedine alloggiati", attraverso l’indirizzo internet https://alloggiatiweb.poliziadistato.it, in conformità al Decreto del Ministero dell’Interno datato 11.12.2000, che ha previsto la possibilità di comunicare con i mezzi informatici le generalità delle persone alloggiate.
In occasione di appositi incontri con i titolari delle strutture ricettive, organizzati al fine di favorire l’ulteriore sviluppo e utilizzo del sistema, questi ultimi hanno più volte chiesto se, successivamente alla attivazione della procedura informatizzata per la gestione degli alloggiati, permanga l’obbligo di conservazione delle schedine, per l’eventuale esibizione agli operatori, delle Forze di polizia. In particolare, è stato riferito che alcuni operatori di polizia, nel corso di controlli, avrebbero chiesto ai gestori l’esibizione delle schedine originali nonostante questi avessero ottemperato alla trasmissione nei tempi e modi previsti.
Al riguardo, al fine di una corretta ed uniforme applicazione della normativa di settore, si ribadisce che la formulazione attuale della norma non prevede più l’obbligo della conservazione della scheda presso la struttura ricettiva, obbligo peraltro già cessato, per espressa previdente formulazione dell’art. 109 T.U.L.P.S., ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n.203, a far data dal 30 giugno 1996.
Pertanto, le strutture ricettive che hano adottato il sistema elettronico di trasmissione delle schede alloggiati, è sufficiente la trasmissione telematica dei dati entro le 24 ore dall’arrivo delle persone alloggiate. Gli organi di polizia incaricati di esperire più approfonditi contablli, potranno inoltrare richiesta al già citato Centro Elettronico Nazionale mail infoalloggiati@poliziadistato.it , oppure tramite sito web della polizia di Stato - Questura di Ravenna.
Il Questore