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Rapina - Cassazione Penale: l’arma giocattolo non integra l’aggravante del comportamento intimidatorio

Rapina - Cassazione Penale: l’arma giocattolo non integra l’aggravante del comportamento intimidatorio
Rapina - Cassazione Penale: l’arma giocattolo non integra l’aggravante del comportamento intimidatorio

Secondo la Cassazione, l’utilizzo di un’arma palesemente giocattolo in una rapina non costituisce una motivazione valida di aggravante e dunque non può rientrare nella definizione di “comportamento intimidatorio” ai sensi dell’articolo 628 del Codice Penale.

Nel caso in questione, il Tribunale di Cosenza e poi la Corte d’Appello hanno ritenuto l’accusato colpevole di rapina aggravata in concorso. In particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente l’aggravante, in quanto l’arma in possesso dell’imputato al momento della rapina, per quanto giocattolo, rientrava nell’atteggiamento intimidatorio previsto dall’articolo 628 del Codice Penale.

L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la valutazione della sussistenza dell’aggravante: l’arma, come confermato dai testi, risultava infatti dotata di un tappo rosso.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che nel caso di specie l’arma era riconoscibile come giocattolo e dunque innocua, posto che, come attestato dalle deposizioni, presentava un visibile tappo rosso nella canna, elemento identificativo delle c.d. “pistole giocattolo”.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto insussistente l’aggravante e ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata e il riinvio ad altra sezione della Corte d’Appello per la rideterminazione della pena.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Penale, Sentenza 1 febbraio 2018, n. 4712)