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Rapporti tra ordinamento giuridico statale e ordinamento sportivo

Proceedings
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SOMMARIO

1. Configurabilità e configurazione dell’ordinamento giuridico sportivo.

2. Problematiche inerenti i rapporti tra gli ordinamenti giuridici degli enti pubblici territoriali e gli ordinamenti giuridici sportivi

 

1. Configurabilità e configurazione dell’ordinamento giuridico sportivo

La questione fondamentale ed imprescindibile da cui muovere nell’ambito della presente trattazione riguarda la configurabilità dell’ordinamento giuridico sportivo.

Nella celeberrima teoria istituzionalistica, Santi Romano [1] sosteneva che potesse configurarsi la sussistenza di un ordinamento giuridico ogniqualvolta si fosse ravvisata la presenza di un insieme di soggetti organizzati in strutture predefinite e retti da regole certe.

Secondo il Romano, dunque, requisiti dell’ordinamento giuridico sono:

la società (ossia l’insieme dei soggetti);

la normazione (ossia il complesso delle regole organizzative);

l’ordine sociale (ossia il sistema delle strutture entro cui i soggetti membri della società si muovono).

La menzionata teoria istituzionalistica del Romano ebbe riscontro anche in Francia (con Maurice Hauriou), in Germania (con Max Weber) e negli U.S.A. (con Thorstein Veblen).

La possibilità della coesistenza di numerosi ordinamenti giuridici venne affermata, tra i tanti, dal Cassese [2] e dal Cesarini Sforza [3].

Entrambi posero in rilievo la divisione degli ordinamenti giuridici in due categorie: da un lato, vi sarebbero gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi (quali, ad esempio, gli enti pubblici territoriali); dall’altro, vi sarebbero gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi settoriali (quali, ad esempio, le associazioni).

Gli ordinamenti giuridici che esprimono interessi settoriali, seppur completamente autonomi dal punto di vista funzionale, restano comunque soggetti alle regole organizzative degli ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi.

Quanto argomentato consente di ritenere, in dissenso da quanto teorizzato dal Modugno[4], che gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi settoriali non possano essere autosufficienti.

Cesarini Sforza, che per primo parlò di ordinamento giuridico sportivo, osservò che gli effetti connessi ad atti provenienti da un ordinamento esprimente interessi settoriali e determinanti conseguenze stridenti con i principi fondamentali dello Stato (o di altro ente pubblico territoriale) possono legittimamente essere conosciuti e giudicati da quest’ultimo.

Nessun ordinamento giuridico esprimente interessi settoriali è autosufficiente.

Chi scrive concorda col Di Nella [5], secondo cui tra gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi settoriali e gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi che a quelli corrispondono si instaura un rapporto asimmetrico, in quanto – come pure sottolineato dal Perlingieri [6] – i secondi hanno giuridica ragion d’essere soltanto ove riconosciuti dai primi.

Alla luce di tutto ciò che finora si è detto, è configurabile la sussistenza dell’ordinamento giuridico sportivo:

trattasi di ordinamento esprimente interessi settoriali e connotato dal carattere dell’autonomia ma non dell’autosufficienza, dunque necessariamente in rapporto di collegamento con il corrispondente ordinamento giuridico esprimente interessi collettivi (o con i corrispondenti ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi).

Nel sistema italiano, la sussistenza dell’ordinamento giuridico sportivo – pervero ufficialmente riconosciuta dall’art. 1 della l. 17/10/2003 n. 280 – è ben configurabile, come pensato dal Guarino [7], in ossequio ai disposti degli artt. 2 e 18 della Carta Costituzionale in materia di tutela delle formazioni sociali atte a sviluppare la personalità umana e di protezione della libertà associativa (effettivamente l’ordinamento giuridico sportivo è una formazione sociale di tipo associativo).

L’ordinamento giuridico sportivo si compone di un insieme di soggetti impegnati nella pratica agonistica di uno sport, organizzati entro strutture predefinite e retti da regole autoprodotte.

In dottrina non sono mancate posizioni critiche di studiosi contestatori della configurabilità di un ordinamento giuridico sportivo.

Carnelutti [8] ritenne il fenomeno sportivo come assolutamente estraneo alle regole del diritto ed anzi dominato dal principio del fair play ossia del gioco informato ai valori della lealtà e della correttezza.

Analogamente Furno [9] evidenziò come il mondo del gioco fosse sciolto da ogni impegno d’ordine giuridico.

 

2. Problematiche inerenti i rapporti tra gli ordinamenti giuridici degli enti pubblici territoriali e gli ordinamenti giuridici sportivi

Gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi sono gli enti pubblici territoriali; tra questi, si consideri precipuamente lo Stato.

Nell’ambito dei rapporti tra lo Stato e l’ordinamento giuridico sportivo, il Giannini [10] – che pure fu tra i più strenui sostenitori della teoria della configurabilità degli ordinamenti giuridici sportivi – individuò tre zone:

una zona retta esclusivamente da norme di diritto statale;

una zona retta esclusivamente da norme di diritto sportivo;

una zona retta sia da norme di diritto statale sia da norme di diritto sportivo;

Le problematiche inerenti i rapporti tra gli ordinamenti in questione sorgono nell’ultima zona.

Possono ipotizzarsi due tipologie di conflitti tra norme dei due ordinamenti:

il primo tipo di conflitto si ha allorché di uno stesso fatto i due ordinamenti diano qualificazioni diverse;

il secondo tipo di conflitto si ha allorché ad uno stesso fatto i due ordinamenti colleghino effetti diversi.

In caso di antinomia prevale sempre e comunque la norma statale.

È quanto ha chiarito la Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite civili con la sentenza 11/02/1978 n. 625, che accertò la validità civile di un contratto – vietato dall’ordinamento giuridico sportivo – con cui un’associazione sportiva si era obbligata a versare una somma di denaro alla moglie di un atleta al momento della cessione dello stesso ad altra associazione sportiva.

Al fine della salvaguardia dell’ordinamento giuridico sportivo sia gli organi nomopoietici dello stesso sia quelli dello Stato hanno sempre adottato rigide contromisure: i primi hanno imposto ai consociati la sottoscrizione di clausole compromissorie comportanti l’impegno alla non adizione di autorità giurisdizionali sotto pena dell’inflizione di sanzioni; i secondi hanno promulgato la l. 17/10/2003 n. 280 introducente riserve di competenza a favore degli organi giurisdizionali sportivi in determinate materie.


[1] ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze 1966

[2] CASSESE, Istituzione: un concetto ormai inutile in Politiche del diritto 1979, 59

[3] CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati in Rivista italiana di scienze giuridiche

[4] MODUGNO, Pluralità degli ordinamenti giuridici, Milano 1985

[5] DI NELLA, Il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuridico, Napoli 1999

[6] PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli 1991

[7] GUARINO, Lo sport quale formazione sociale di carattere sopranazionale in Scritti in memoria di Aldo Piras 1996, 347

[8] CARNELUTTI, Figura giuridica dell’arbitro sportivo in Rivista di diritto processuale 1953, 16

[9] FURNO, Note critiche in tema di giuochi, scommesse ed arbitraggi sportivi in Rivista italiana di diritto processuale civile 1952, 638

[10] GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi in Rivista di diritto sportivo 1949, 1-2, 10