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Riconoscimento carta docenti per il personale precario: disparità di trattamento “affievolita”

Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, sentenza del 26.05.2023
Carta docenti
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Riconoscimento carta docenti per il personale precario: disparità di trattamento “affievolita”

 

Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, con sentenza del 26.05.2023 n. 1892 ha riconosciuto la domanda dei ricorrenti - docenti precari - finalizzata all’attribuzione della carta docente

La peculiarità della predetta pronuncia consiste nel ragionamento giuridico del Tribunale di Foggia perché ha stabilito che:

  • «ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 28.11.2016 il beneficio per cui è causa è strettamente connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l’anno successivo, sicché deve ritenersi che anche un docente a tempo indeterminato non abbia diritto al beneficio oltre il termine dell’anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso»;
     
  • «riconoscere l’accredito correlato alle annualità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 comporterebbe una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo (poiché questi ultimi non possono più fruirne, spirati i termini normativamente previsti, né possono cumulare una somma superiore ad €.1.000,00, corrispondente a due annualità, ove la prima non sia stata integralmente utilizzata nell’originario anno di accredito)».

Quindi, il Tribunale di Foggia ha valutato - in base all’assunto giuridico sopra descritto - che l’applicazione del principio di non discriminazione finisca per attribuire ai precari condizioni d’impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato. Pertanto, ha riconosciuto esclusivamente la carta elettronica per l’anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso, e per l’annualità pregressa.

Orbene, una tale pronuncia si pone nettamente in contrasto invece con  la giurisprudenza maggioritaria. Infatti, ad esempio sia il Tribunale di Napoli che quello di Milano hanno riconosciuto ai docenti precari il diritto di percepire l’importo stabilito per ogni anno con la carta del docente, riservata soltanto ai docenti di ruolo. Per di più, in merito:

  • all’eccezione di prescrizione del diritto azionato è stato stabilito che la stessa non può avere alcun fondamento perché l’oggetto di causa, infatti, non ha natura retributiva e nemmeno il pagamento di una somma di denaro;
  • parimenti in merito all’eccezione di decadenza dal diritto alla utilizzazione degli importi fruibili mediante la carta, è stato deciso che la previsione di un termine massimo per poter utilizzare gli importi accreditati sulla carta non attiene al diritto azionato bensì, semmai, ad una facoltà di esercizio dello stesso. Appare evidente, perciò, che la mancata attivazione della carta, con il conseguente mancato accredito degli importi, non potrebbe giammai determinare la decorrenza del termine per l’esercizio della relativa facoltà di spesa!