Riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dai ricercatori stabilizzati

Tribunale di Nocera Inferiore – Sentenza n. 1273 del 2020 pubblicata il 27 novembre 2020
Riflessioni
Ph. Luca Martini / Riflessioni

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, giudice Dott. Carlo Mancuso, ha accolto il ricorso di una ricercatrice del CNR alla quale in virtù della stabilizzazione era stata “azzerata” la pregressa anzianità di servizio maturata quale ricercatrice a tempo determinato.

La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1273 del 2020 è molto interessante in virtù di molteplici profili.

In particolare, il Giudice ha stabilito che la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, non può essere esclusa per il fatto che il rapporto di lavoro “precario” abbia successivamente acquisito stabilità attraverso la definitiva “stabilizzazione”.

La sentenza del Tribunale di Nocera ha disatteso la risalente giurisprudenza amministrativa che aveva affermato che la “stabilizzazione” non costituisce una forma di “conversione” del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, ma la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base di alcuni presupposti di fatto.

In merito all’anzianità di servizio del comparto Università e Ricerca occorre considerare che il codice civile N.L. Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 riconosce la parità di trattamento, ai fini giuridici ed economici per il personale assunto a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato. Infatti, l’articolo 54 comma 7 stabilisce: «In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali.». Infine, l’articolo 31 del decreto legislativo. n. 165/2001, dispone che: «fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l’articolo 2112 del codice civile (…)». Quindi, l’articolo 2112 codice civile prescrive che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Dunque, il procedimento di individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato, attingendo a graduatorie formate in base a una procedura concorsuale e in base ai titoli, non è tale da riverberarsi sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, nonché sui connotati di professionalità derivante dall’anzianità maturata, cui si commisura il trattamento retributivo.

Inoltre, in merito alla prescrizione del diritto si osserva che i Giudici della Corte dei Conti [Deliberazione n. 33/2019], facendo proprio l’orientamento già consolidato della Corte di Cassazione, hanno chiarito che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione in quanto l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi [Cass. n. 12756 del 01.09.2003; Cass. n. 10131 del 26.04.2018].