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In ricordo di quel giapponese che non aveva capito che la guerra era finita da tempo

Commentando il provvedimento de quo (clicca qui) con uno fra i tanti studiosi del trust interno, che ha avuto il merito di scrivere alcune fra le pagine più importanti che hanno contribuito al suo riconoscimento, ho sentito uscirgli spontanee proprio le stesse parole con le quali titolo questa nota.

Non intendo e non voglio qui discettare sulle questioni giuridiche poste a base della motivazione in commento; già troppe pagine in tema sono state scritte, in dottrina e soprattutto in giurisprudenza.

Desidero invece fare alcune considerazioni, a mio avviso doverose.

Ho sempre ritenuto che qualsiasi tesi giuridica abbia il dovere di essere ascoltata e rispettata, laddove si basi su una diversa interpretazione del diritto che, sebbene divergente dalla mia, risulti comunque ben motivata e, se del caso, suffragata dal richiamo a posizioni di dottrina e giurisprudenza convergenti con la tesi sostenuta.

Così fu e così pensai quando lessi il primo provvedimento dello stesso giudice che ha firmato quello qui in commento e che risale al 2005 (Tribunale di Belluno, 25 settembre 2005).

Quello che invece non deve farsi, perché contrario ai principi che informano il confronto scientifico, tralasciando per il momento gli effetti che poi si riverberano sul piano pratico, è fornire a chi legge degli strumenti incompleti, imprecisi e lacunosi.

Se questo accade, il lettore può esserne tratto in errore, percepire una rappresentazione della realtà diversa da quella reale e quindi ritenere che siano solo quelle addotte, le tesi meritevoli di considerazione.

Forse questo approccio al diritto può essere consentito all’avvocato che in ambito giudiziale perori le ragioni del suo assistito, al quale viene dunque solo richiesto di rappresentare i fatti, la dottrina e la giurisprudenza a sostegno della proprio difesa, volutamente omettendo il resto, ma oltre a questo ambito, ho difficoltà a vederne altri.

Ebbene, se una qualsiasi persona non particolarmente conoscitrice dei trust interni, leggesse il decreto del Tribunale di Belluno 16 gennaio 2014, ne trarrebbe, a mio avviso, una rappresentazione assolutamente non coerente con la realtà.

Si legge infatti nel provvedimento de quo che: “a fronte dei provvedimenti giurisprudenziali richiamati dal reclamante a sostegno della propria tesi, le questioni esaminate non possono considerarsi pacificamente risolte, in assenza sul punto, di una decisione della giurisprudenza di legittimità, essendo numerosi i provvedimenti che hanno escluso l’ammissibilità del trust interno (v. Trib. Santa Maria Capua Vetere 5 marzo 1999 e 25 marzo 1999; Trib. Napoli 1 ottobre 2003; Appello Napoli 27 maggio 2004; Tribunale Velletri 29 luglio 2005 oltre al già menzionato provvedimento del Tribunale di Belluno 25 settembre 2005”.

A ciò è dunque doveroso replicare, specificando invece, in prima battuta, come non sia affatto vero che si sia in assenza sul punto, di una decisione della giurisprudenza di legittimità.

Al contrario, alla data del 16 gennaio 2014 (giorno di pubblicazione del provvedimento qui commentato) queste erano le sentenze di Cassazione ‒ a me note ‒ in tema di trust interni:

1) Corte di Cassazione 8 ottobre 2013 n. 41670: “dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto, ritenendo che non possa escludersi il sequestro conservativo di beni in trust laddove, come nella fattispecie in esame, si sostenga da parte dell’accusa il carattere fittizio del trust e quindi l’effettiva disponibilità dei beni da parte degli imputati; osserva infatti la Corte che nel concetto di beni mobili ed immobili dell’imputato contenuto nell’articolo 316 del codice di procedura penenale, non rileva la loro formale intestazione, ma la circostanza che l’imputato ne abbia la disponibilità “uti dominus” indipendentemente dalla titolarità del diritto in capo a terzi”;

2) Corte di Cassazione 16 settembre 2013 n. 37848: “dichiara che ai fini delle imposte sui redditi il presupposto impositivo della rinuncia alla qualifica di beneficiario di un trust si rinviene nell’articolo 67 comma 1 lett. l del Decreto del Presidente della Repubblica 917/’86, il quale, prevedendo la tassazione di redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, include nel suo ambito di applicazione anche il caso della rinuncia verso corrispettivo ad un diritto non ancora esercitato quale quello derivante dalla posizione di beneficiario. Così che i beneficiari anche soltanto potenziali di un trust, obbligandosi a rinunciare ad ogni pretesa futura loro derivante dal trust verso corrispettivo, negoziano l’acquisto immediato e certo di un diritto di credito con una futura pretesa economica incerta sia nell’an che nel quantum;

3) Corte di Cassazione 5 giugno 2013: “dichiara che si può procedere al sequestro preventivo per equivalenza a carico del trustee il quale, con l’intento fraudolento di evitare controlli di natura fiscale e senza alcuna ragione giustificatrice, mantiene il proprio compenso professionale sul conto corrente del trust dopo l’avvenuta attribuzione finale del fondo in trust ai beneficiari. Ritiene la Corte che sussiste per il trustee la disponibilità materiale del compenso professionale sin da quando egli ha disposto la liquidazione finale dei beneficiari del trust, potendo egli incassare e gestire la somma liberamente, essendone di fatto già il titolare, tant’è che liberamente egli ha poi effettuato dei bonifici a favore di una società appositamente costituita”;

4) Corte di Cassazione 19 novembre 2012 n. 20254: “l’istituzione di un trust non configura abuso del diritto, quando il vantaggio fiscale non costituisce la ragione determinante dell’operazione, cioè quando concorrono ragioni e giustificazioni economico-sociali di altra natura e di non minimo rilievo

5) Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15 marzo 2012 n. 4132: “stabilisce che il giudice italiano, ai sensi dell’articolo 50 della Legge 31 maggio 1995 n. 218, è munito di giurisdizione per decidere una controversia instaurata da una figlia nei confronti dei trustee di Jersey del trust istituito dal proprio defunto padre italiano e del proprio fratello residente in Italia, avente oggetto una petizione di eredità del de cuius e la richiesta di rendiconto ai trustee. La Suprema Corte chiarisce, altresì, che vi è un evidente rapporto di connessione da pregiudizialità della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petitio hereditatis, con conseguente attrazione della prima nell’orbita di quest’ultima, con conseguente individuazione della competenza giurisdizionale del giudice italiano, il quale è sempre competente in materia successoria se il de cuius era cittadino italiano al momento della morte”;

6) Corte di Cassazione 22 dicembre 2011 n. 28363: In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale di un veicolo appartenente ad un trust (nella specie di diritto australiano) privo di autonoma personalità giuridica, deve ritenersi responsabile della violazione il trustee che, nei rapporti con i terzi, interviene non quale legale rappresentante del trust, ma come soggetto che dispone del diritto, il quale in base all’articolo 196 del Codice della strada è obbligato in solido con l’autore della violazione, giacché in applicazione dell’articolo 2 comma 2 lett. b) della Legge 16 ottobre 1989 n. 364 ( recante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento adottata a L’Aja il 1 luglio 1985) assume la posizione di intestatario formale dell’autovettura;

7) Corte di Cassazione sez. V penale 30 marzo 2011: “premettendo che nel caso di specie si trattava di un trust autodichiarato in cui il trustee non aveva nessun obbligo da rispettare, la Corte stabilisce che la costituzione di tale trust è un atto in frode ai creditori e che, quindi, i beni in trust possono considerarsi nella disponibilità del reo ai sensi della Legge 146 del 2006. Pertanto…”; 

8) Corte di Cassazione 18 dicembre 2004 n. 48708: “dichiara che il trust non costituisce di per sé un atto simulato, ma per ritenersi tale è necessario guardare all’intenzione del disponente”;

Mi chiedo allora, dando per scontato che, con le sentenze sopra citate ai nn. 1, 3 e 7, la Suprema Corte di legittimità espressamente censuri gli abusi distorti ed illeciti che con quegli specifici trust erano stati posti in essere, se non sia evidente un punto che accomuna tutte queste sentenze: l’indiscussa legittimità del trust interno e la sua compatibilità con il nostro ordinamento che non viene mai in discussione dalla Suprema Corte, salvo poi valutarne gli specifici impieghi. In altri termini, se quello specifico trust portato al suo vaglio risulti portatore di un interesse meritevole di tutela, o meno (come hanno ben chiarito le recenti sentenze del Tribunale di Bologna 9 gennaio 2014 e Trieste 24 gennaio 2014).

Ma non è tutto perché:

  • la Sentenza 5 giugno 2013 (sub n.3) riconosce la piena titolarità che ha il trustee sui beni in trust (ossia ex articolo 832 del codice civile come già disse a suo tempo il Tribunale di Bologna 1 ottobre 2003);
  • la Sentenza 19 novembre 2012 n. 20254 (sub n. 4) chiarisce che il trust non costituisce abuso del diritto quando è portatore di un interesse apprezzabile da valutarsi in termini economici e sociali, caso per caso;
  • la Sentenza 22 dicembre 2011 n. 28363 (sub n.6) stabilisce che il trust non ha personalità giuridica e quindi è il trustee il solo titolare del conseguente diritto di proprietà che gli sorge in capo, richiamando espressamente la legge in forza della quale ciò deriva: la Legge n. 364/89 di ratifica della Convenzione;
  • la Sentenza 18 dicembre 2004 n. 48708 (sub n.8) precisa nuovamente che il trust di per sé non è simulato ma occorre ricercare la volontà che ne ha determinato la sua venuta ad esistenza e quindi, ancora, l’interesse meritevole di tutela enunciato dal disponente.

La Cassazione, dunque, alla data del 16 gennaio 2014 si era ampiamente già pronunciata sul trust interno.

Tuttavia, sconcerta persino maggiormente la giurisprudenza di merito citata nel decreto tavolare, dalla quale il Tribunale di Belluno verrebbero trarre ragioni a conforto della sua tesi di rigetto della domanda tavolare per contrarietà del trust interno all’ordinamento giuridico italiano, ossia: “v. Trib. Santa Maria Capua Vetere 5 marzo 1999 e 25 marzo 1999; Trib. Napoli 1 ottobre 2003; Appello Napoli 27 maggio 2004; Tribunale Velletri 29 luglio 2005 oltre al già menzionato provvedimento del Tribunale di Belluno 25 settembre 2005”.

In sequenza dunque:

A. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 5 e 25 marzo 1999 che, in sostanza, rifiutano l’iscrizione di quote sociali a nome del Trustee. Tali decisioni sono state integralmente superate dalle seguenti, che hanno invece ordinato la iscrizione delle quote sociali a nome del Trustee sui rispettivi Registri delle Imprese o la trascrizione nella Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari del diritto di proprietà a favore del Trustee:

  1. Tribunale di Chieti 10 marzo 2000;
  2. Tribunale di Bologna 4 aprile 2000;
  3. Tribunale di Bologna 16 giugno 2003;
  4. Tribunale di Verona 8 gennaio 2003;
  5. Tribunale di Torino 10 febbraio 2011;
  6. Tribunale di Pesaro 9 marzo 2009;
  7. Tribunale di Frosinone 10 gennaio 2014;

ed in ragione di questi provvedimenti, oggi nessun ufficio (compreso, per quanto riguarda il registro Imprese, anche quello di Cortina d’Ampezzo) rifiuta la iscrizione a nome del trustee di quote societarie sui pubblici registi delle imprese, o la trascrizione sempre in suo favore, sui pubblici registi immobiliari, di tutta Italia. Basta una semplice visura per verificare la bontà di questa affermazione, compresa la stessa Santa Maria Capua Vetere;

B. Tribunale Napoli 1 ottobre 2003; Appello Napoli 27 maggio 2004 che, in sostanza, rigettano il reclamo avverso la trascrizione con riserva, ritenendo che la Convenzione de L’Aja non consente i trust auto-dichiarati, in quanto contrastanti con l’articolo 2740 del codice civile (confermata dalla Corte Appello di Napoli 27 meggio 2004). Tali decisioni sono state poi superate:

  1. dallo stesso Tribunale di Napoli 16 giugno 2005 che ordina di eliminare la riserva apposta dal Conservatore dei Registri Immobiliari, in quanto la trascrivibilità di un atto istitutivo di trust discende dalla legge di ratifica della Convenzione dell’Aja, ed oggi, innumerevoli i trust trascritti dai Conservatori napoletani;
  2. Tribunale di Parma 21 ottobre 2003 dichiara priva di fondamento la riserva apposta dall’Agenzia del Territorio, ordinando la trascrizione di un atto di un trust auto-dichiarato sulla base dell’articolo 12 della Convenzione de l’Aja, in quanto non vi è da rilevarsi alcun contrasto con l’articolo 2740 del codice civile;
  3. Tribunale di Cagliari 4 agosto 2008 dichiara la legittimità del trust autodichiarato e della trascrizione del vincolo segregativo;
  4. Corte di Appello di Venezia 10 luglio 2014 accoglie il ricorso avverso un decreto del Tribunale di Padova e dispone la trascrizione di un trust autodichiarato, dichiarando che non vi sono disposizioni espresse né principi del nostro ordinamento che, ponendosi come limiti interni all’applicabilità dell’articolo 12 della Convenzione de L’Aja, configurino un divieto di trascrizione del trust, anche nella forma del trust autodichiarato, che come tale non comporti effetti traslativi.Ed in ragione di questi provvedimenti, oggi nessun ufficio rifiuta la trascrizione di trust autodichiarati, siano esse nei pubblici registi delle imprese o immobiliari di tutta Italia;

C. Tribunale di Velletri 29 luglio 2005 che nel revocare l’ordinanza di ordinanza di autorizzazione al sequestro conservativo dei beni in trust afferma che, pur essendo nulla la clausola sulla legge applicabile (in quanto privo di ogni elemento di internazionalità), ma stabilisce la validità dello stesso (ormai retto dalla legge italiana) in quanto negozio a prestazioni corrispettive a favore di terzo. Tale decisione è stata contraddetta e superata da:

  1. Tribunale di Urbino 11 novembre 2011 che rigetta un ricorso cautelare sostenendo che il trust è riconoscibile nel nostro ordinamento in forza della recessività del principio del numero chiuso dei diritti reali e sulla scorta delle altre ipotesi di segregazione patrimoniale conosciute al nostro ordinamento e della progressiva erosione del principio di cui all’articolo 2740, comma 2, codice civile l trust interni  sono espressione dell’autonomia negoziale stabilita dall’articolo 1322 del codice civile; in applicazione di tale principio, si può ricorrere al trust anche quando esiste uno strumento civilistico idoneo ad adempiere la stessa funzione. Quindi per valutarne la validità di un trust occorre fare riferimento alla causa per verificare se è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela;
  2. Corte di Cassazione 19 novembre 2012 n. 20254 che dichiara: “l’istituzione di un trust non configura abuso del diritto;
  3. Corte di Cassazione 22 dicembre 2011 n. 28363 che stabilisce:“…..trust (nella specie di diritto australiano) privo di autonoma personalità giuridica, deve ritenersi responsabile della violazione il trustee che, nei rapporti con i terzi, interviene non quale legale rappresentante del trust, ma come soggetto che dispone del diritto, il quale in base all’articolo 196 del Codice della strada è obbligato in solido con l’autore della violazione, giacché in applicazione dell’articolo 2 comma 2 lett. b) della legge 16 ottobre 1989 n. 364 (recante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento adottata a L’Aja il 1 luglio 1985) assume la posizione di intestatario formale dell’autovettura”;
  4. Corte di Cassazione 18 dicembre 2004 n. 48708 che: “dichiara che il trust non costituisce di per sé un atto simulato, ma per ritenersi tale è necessario guardare all’intenzione del disponente;

 

D. Tribunale di Belluno 25 settembre 2003 (a firma dello stesso estensore di questo decreto tavolare in commento) che rigetta l’intavolazione nel libro fondiario di Cortina d’Ampezzo del diritto di proprietà in favore del trustee per incompatibilità del trust interno con l’ordinamento giuridico italiano. Tale decisione è stata contraddetta dal Tribunale di Bologna 1 ottobre 2003 sulla scorta del quale sono poi seguiti i seguenti decreti tavolari che hanno proceduto all’intavolazione a nome del trustee o, laddove l’hanno rifiutata, hanno motivato per ragioni di immeritevolezza di quello specifico trust, ma non certo per incompatibilità dell’istituto con il nostro diritto:

  1. Tribunale di Trento Giudice Tavolare 20 luglio 2004 stabilisce che l’effetto segregavo della costituzione dei beni in trust deve essere portato a conoscenza dei terzi e, pertanto, ordina l’iscrizione nei registri tavolari di un atto istitutivo di trust;
  2. Tribunale di Bressanone, Giudice Tavolare 11 settembre 2006 ordina l’intavolazione di un diritto di proprietà a favore di un trust;
  3. Tribunale di Trieste Giudice Tavolare 7 aprile 2006 rigetta la domanda di intavolazione del trasferimento di un immobile in favore del trustee in forza di un atto nel quale non è possibile individuare la causa del trasferimento e il programma negoziale enunciato nell’atto istitutivo del trust;
  4. Tribunale di Trento Giudice Tavolare 25 gennaio 2006 ordina l’annotazione nel registro tavolare del vincolo di trust in un caso di trust auto-dichiarato;
  5. Tribunale di Rovereto Giudice Tavolare 28 ottobre 2005 ordina l’annotazione nel registro tavolare del vincolo di trust in un caso di trust auto-dichiarato;
  6. Trib. Trieste Giudice Tavolare 23 settembre 2005 afferma la legittimità dei trust interni ed ordina l’intavolazione del diritto di proprietà su un’area trasferita al trustee per realizzare il programma negoziale volto alla costruzione di un asilo nido da parte del Comune di Duino Aurisina, disponente del Trust;
  7. Tribunale di Trento Giudice Tavolare 07 aprile 2005 ordina l’intavolazione del diritto di proprietà del trustee e l’annotazione della costituzione in trust;
  8. Tribunale di Trieste Giudice Tavolare 17 luglio 2009 ordina l’intavolazione di un diritto di proprietà trasferito dal trustee al disponente in seguito all’atto di dichiarazione di cessazione di un trust di scopo (cessato in quanto lo scopo è stato perseguito, ossia è stato costruito l’asilo nido di cui al sub 6);
  9. Tribunale di Trieste 21 dicembre 2012 rifiuta l’intavolazione del trasferimento di un bene immobile dal disponente al trustee affermando che, nello specifico caso, l’unico scopo del trust era la realizzazione dell’effetto patrimoniale segregativo;
  10. Tribunale di Trieste 22 gennaio 2014 in sede di reclamo tavolare, dichiara non riconoscibile un trust interno sottoposto alla legge di Jersey che eleva la segregazione al rango di causa e non enuncia alcun programma meritevole di tutela, avendo il disponente – che è anche il beneficiario principale del trust – inteso soltanto rendere non aggredibile il proprio patrimonio per poterne godere in futuro indipendentemente dal cambiamento delle sue sorti ed in ragione di questi provvedimenti, oggi si intavola pacificamente il diritto di proprietà del trustee sul Libro Fondiario di tutti gli uffici del Nord Est di Italia (Cavalese, Bressanone, Cles, Bolzano, Rovereto, Trieste etc.) ad eccezione di Cortina d’Ampezzo

Riportata allora la questione sui giusti binari giuridici che le competono, perché solo così si può e si deve replicare a questo decreto, vorrei ora trarre alcune conclusioni.

In altra sede verrà detto, a prescindere dalle motivazioni giuridiche in supporto, quale sia la ragione prima di tutto economico-sociale che giustifica l’ammissibilità del trust interno e che quindi giustifica l’effluvio costante di provvedimenti di favore da parte dei giudici italiani; tranne uno solo.

Qui occorre però rammentare che se per un verso il nostro ordinamento ha già ampiamente dimostrato di avere anticorpi adeguati per contrastare e censurare gli impieghi illeciti dello strumento, come è giusto e doveroso che sia, e come del resto rammenta a monito lo stesso articolo 15 della Convenzione, la migliore replica a tutte le vetuste motivazioni in diritto che in questo provvedimento si leggono, si può dare, non solo contrastandole in diritto, ma dimostrando invece l’efficienza e l’aiuto che il “buon trust” può rappresentare per superare e risolvere ambiti delicati e pregevoli del nostro vivere quotidiano:

  • Tribunale di Reggio Emilia 12 agosto 2014 per il quale trust costituisce strumento idoneo a vincolare i beni di terzi al buon esito della procedura concordataria, impedendo che gli stessi possano essere distolti dal fine impresso e curando (il trustee, sotto la sorveglianza del guardiano) la loro proficua gestione a vantaggio del ceto creditorio;
  • Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sezione distaccata Brescia 30 luglio 2014 dichiara, in riferimento al trasferimento di una farmacia in un trust costituito in favore degli eredi del titolare, la legittimità di detta operazione, tenuto conto che il trustee è un farmacista e dunque soggetto legittimato al subentro secondo le condizioni di legge e che alla scadenza del termine previsto nell’atto di trust il trasferimento in proprietà della farmacia avverrà in favore di soggetto che dovrà comunque rivestire la qualifica di farmacista qualificato;
  • Tribunale Milano 29 maggio 2014 (n. 7670 del 29 maggio 2014, pubblicata il 10 giugno 2014) rigetta la richiesta di sospensione di una procedura esecutiva immobiliare proposta da una disponente che, con atto posteriore al pignoramento, aveva conferito il bene oggetto dell’esecuzione in un trust di cui ella era anche trustee e dichiara l’inopponibilità del trust alla procedura, essendo stato costituito posteriormente al conferimento. Osserva, inoltre, che la mera coincidenza soggettiva tra disponente e trustee non determina l’inefficacia del trust, dovendosi invece valutare, ai fini della compatibilità del trust con i principi inderogabili del diritto italiano, solo se il disponente agisca con lo scopo di dare luogo a situazioni contrastanti con l’ordinamento nel cui ambito il negozio è destinato ad operare;
  • Tribunale di Ravenna 22 maggio 2014 omologa un concordato preventivo e dichiara che il trust può essere utilizzato nel concordato preventivo per consentire l’apporto di beni esterni al patrimonio del debitore allo scopo di rendere fattibile e di garantire i risultati prospettati ai creditori;
  • Tribunale di Palermo 22 maggio 2014 dichiara aperta una procedura di concordato preventivo che prevede il conferimento di finanza esterna derivante dalla vendita nel libero mercato di unità immobiliari di proprietà dei soci, che saranno conferite in un trust di scopo a beneficio dei creditori chirografari della stessa società proponente;
  • Tribunale di Genova 12 maggio 2014 (n. 1835 del 12 maggio 2014 pubblicata il 21 maggio 2014) rigetta le domande di nullità dell’atto istitutivo di trust e di inefficacia ex articolo 2901 del codice civile proposte dalla Banca creditrice dei convenuti disponenti, a seguito di fideiussioni da questi rilasciate in favore di una società, ed afferma che il trust istituito non aveva finalità fraudolente visto che i disponenti avevano mantenuto in capo a loro una garanzia patrimoniale residua e che i disponenti non intendevano arrecare pregiudizio agli interessi della banca creditrice, atteso che la dichiarazione di fallimento della società, con la conseguente revoca degli affidamenti bancari, era avvenuta quasi due anni dopo l’istituzione del trust;
  • Tribunale di Reggio Emilia 12 maggio 2014 nel respingere il reclamo proposto dal debitore esecutato avverso il provvedimento di rigetto di sospensione dell’esecuzione avente ad oggetto il pignoramento di un immobile del reclamante sul quale egli ha apposto un vincolo di destinazione finalizzato al soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare, stabilisce che, l’articolo 2645 ter del codice civile non riconosce la possibilità dell’auto destinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatario puro. La portata applicativa della norma è limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa. Per affermare la legittimità del vincolo di destinazione, non basta la liceità dello scopo, ma occorre un quid pluris integrato dalla prevalenza dell’interesse realizzato rispetto all’interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo;
  • Tribunale di Milano 28 marzo 2014 dichiara ammissibile la procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ad un trust, qualora l’atto istitutivo preveda che l’ufficio di guardiano sia ricoperto dal nominando commissario giudiziale e la fine del trust qualora vi sia la dichiarazione di fallimento della società o un provvedimento dell’autorità giudiziaria competente per il concordato;
  • Tribunale di Bologna 26 marzo 2014 nel rigettare la domanda di nullità del trust e di revocatoria dell’atto di conferimento per mancata violazione di norme imperative, dichiara che il trust a scopo di garanzia è un istituto generale assolutamente legittimo e valido, caratterizzato da un vincolo di destinazione dei beni in esso costituiti privo del carattere definitivo ed irrevocabile, quindi, destinato ad esaurirsi con il raggiungimento dello scopo;
  • Tribunale di Milano 24 marzo 2014 (n. 4173 pubblicata il 26 marzo 2014) rigetta la domanda di revocatoria proposta da una banca nei confronti di tre diversi atti: un atto con cui una società aveva alienato dei cespiti ad una garante, l’atto con cui la stessa garante aveva conferito in trust i cespiti acquistati dalla società ed infine l’atto con cui il trustee del trust aveva attribuito al trust la qualifica di atto di destinazione per fini meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 2645 ter del codice civile, atteso che la banca che agiva era creditrice vantava un’ipoteca su un immobile che non era stato conferito nel trust e che non vi era quindi ragione di ritenere non capiente un immobile gravato di ipoteca per un importo commisurato al valore massimo del mutuo erogabile e che l’istituzione dell’atto di trust, seppur successiva all’insorgere dei debiti, non poteva configurare l’intento di delineare un disegno di spoliazione operato dalla disponente ai danni della banca creditrice;
  • Tribunale di Ragusa 18 marzo 2014 (ex Trib. di Modica) in accoglimento del reclamo, rileva che la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte dell’imprenditore agricolo/ disponente , tramite l’istituzione di un trust liquidatorio i cui beneficiari sono i creditori componenti la massa passiva e con affidamento della fase gestoria ad un professionista nominato dal Tribunale, non costituisce di per sé atto “in frode” dei creditori;
  • Tribunale di Genova 30 gennaio 2014 il Giudice Tutelare autorizza, con efficacia immediata, l’amministratore di sostegno a stipulare in nome e per conto del soggetto amministrato la dichiarazione di voler profittare del contratto di affidamento fiduciario a suo favore;
  • Tribunale di Reggio Emilia 27gennaio 2014, Sezione Fallimentare Ritiene che nel giudizio di omologa del concordato preventivo spetta al Tribunale il controllo sulla “fattibilità giuridica” del piano concordatario e che tale verifica si realizza (anche) esaminando gli atti coi quali gli apporti dei terzi sono messi a disposizione degli organi della procedura per la loro liquidazione. L’articolo  2645-ter del codice civile non ha coniato una nuova tipologia negoziale, l’ “atto di destinazione”; la disposizione è collocata tra le norme sulla pubblicità e, inoltre, mancano gli elementi per individuare la struttura di un simile negozio, la sua natura, la sua causa e i suoi effetti. Il vincolo di destinazione non può essere “autonomo”, bensì deve necessariamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale (tipica o atipica). Chiarisce il Tribunale che anche ipotizzando l’ammissibilità di un “negozio destinatorio puro”, gli interessi meritevoli di tutela devono essere esplicitati nell’atto pubblico di costituzione del vincolo, senza possibilità di ricercare la causa destinationis in altre fonti. L’interesse meritevole di tutela, poi, deve riferirsi al costituente dato che la limitazione della responsabilità patrimoniale ha effetti nel suo patrimonio e rispetto ai suoi creditori. L’articolo  2645-ter del codice civile non riconosce la possibilità dell’auto-destinazione unilaterale (“vincolo di destinazione autoimposto o autodichiarato”) poiché l’effetto destinatorio deve ricondursi ad un atto avente effetti traslativi. Ritiene infine che la costituzione di un vincolo di destinazione in favore dell’impresa in concordato non attribuisce agli organi della procedura legittimazione a disporre dell’apporto del terzo;
  • Tribunale di Pescara 7 gennaio 2014 omologa un concordato preventivo il cui piano di pagamento dei debiti societari viene garantito tramite l’istituzione di un trust autodichiarato nel quale un terzo destina beni propri - non costituenti il patrimonio della società - a vantaggio della massa dei creditori e nel quale come trustee è indicato il liquidatore giudiziale, guardiano il commissario giudiziale e beneficiario la massa dei creditori del concordato preventivo;
  • Tribunale di Civitavecchia 5 dicembre 2013 il Giudice Tutelare autorizza il soggetto invalido, rappresentato dall’amministratore di sostegno, a sottoscrivere un contratto di affidamento fiduciario a suo favore;
  • Tribunale di Milano 22 gennaio 2013 - sezione specializzata in materia di impresa - dichiara che, qualora una società abbia conferito il proprio intero patrimonio in trust, non può disporsi la cancellazione di una società dal registro delle Imprese della società in difetto del verificarsi delle condizioni dettate negli articoli 2492 e 2495 del codice civile ed, in particolare, in difetto dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione;
  • Tribunale di Sondrio 12 ottobre 2013 omologa un concordato preventivo che prevede, tra gli altri, ove i crediti verso i clienti non vengano incassati entro un determinato termine, il conferimento dei relativi diritti di credito residui in un apposito trust, del quale saranno beneficiari i creditori privilegiati nella misura corrispondente al loro credito residuo; nonché prevede la falcidia del debito per IVA e ritenute IRPEF dovuto all’Erario per accertata incapienza degli importi complessivamente dovuti ai creditori muniti di cause di prelazione, non avendo fatto ricorso all’istituto della transazione fiscale stante la natura volontaria dell’istituto;
  • Tribunale di Cremona 8 ottobre 2013 rileva che un trust liquidatorio, istituito quando la società si trovi già in stato di dissesto e nel quale siano conferiti anche i beni personali del socio, non è ab origine nullo o inefficace per contrasto con la legge fallimentare e la circostanza che la società, spogliandosi dei propri beni, possa cancellarsi dal registro delle imprese non costituisce motivo di non riconoscimento del trust. Nel caso intervenga, dopo l’istituzione di un trust liquidatorio, il fallimento della società, si verifica una ipotesi di impossibilità di raggiungimento dello scopo del trust e si seguirà la disciplina prevista dall’atto istitutivo o dalla legge regolatrice del trust;
  • TAR Brescia 4 settembre 2013 sospende l’efficacia del diniego di riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia a una società trustee;
  • Tribunale di Bologna Uff. Tutele 12 giugno 2013 autorizza l’amministratore di sostegno a conferire in un istituendo trust i beni ereditati dal beneficiario della misura in quanto il vincolo di destinazione impresso sui beni sarà così più forte di quanto risulta dalle previsioni contenute negli articoli 410 e seguenti del codice civile a tutela del beneficiario e rileva che l’atto dell’istituendo trust deferisce al trustee ed al guardiano poteri tra loro equilibrati, assicura una copertura assicurativa al guardiano e garantisce l’adeguata protezione del patrimonio del beneficiario;
  • Tribunale di Siracusa 17 aprile 2013 omologa la separazione dei coniugi che contestualmente istituiscono un trust a favore delle loro figlie minori, conferendovi il bene immobile, unitamente ad i relativi arredi, di cui sono entrambi proprietari e che in sede di separazione è stato assegnato alla moglie affinché vi coabiti con le minori. Il trust, in cui l’ufficio di trustee è affidato alla madre, ha lo scopo di salvaguardare l’essenziale soddisfacimento delle esigenze abitative delle minori, fino al completamento del loro ciclo di studi ed al raggiungimento dell’autosufficienza economica e comunque fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età da parte della figlia più piccola;
  • Tribunale di Ravenna 4 aprile 2013 afferma che è ammissibile una proposta di concordato preventivo accompagnata da un trust autodichiarato, con il quale il disponente destini dei beni propri per la soddisfazione dei creditori e che il nominando commissario giudiziale possa assumere la funzione di guardiano con onere del trustee di acquisirne il parere favorevole, prima di procedere ad eventuali atti di alienazione dei beni del fondo in trust;
  • Consiglio di Stato 7 marzo 2013 afferma che il conferimento di una partecipazione sociale totalitaria in un trust, il cui atto istitutivo, attesa la struttura e la finalità, non presterebbe il fianco, come ritenuto anche dal Tar Calabria, al pericolo di elusioni della disciplina sulle informative antimafia, non è elemento sufficiente ad impedire l’emissione di una informativa prefettizia interdittiva antimafia, laddove si possa ragionevolmente dedurre il persistere di un possibile condizionamento mafioso nella gestione del trust, sulla base della circostanza che i figli dei disponenti siano non solo beneficiari del trust ma anche dipendenti della società e possano così controllare dall’interno l’andamento di quest’ultima;
  • Tribunale di Milano Uff. Tutele 6 marzo 2013 ritenuto vantaggioso per il minore, autorizza la madre esercente la potestà genitoriale ad istituire un trust affidando la gestione dell’eredità mobiliare pervenuta al figlio a seguito del decesso del padre a due accreditate società trustee, con la previsione di rimettere alla volontà del beneficiario divenuto maggiorenne la scelta di mantenere il trust sino al 26esimo anno di età ed anche oltre, e la scelta dei “protectors” nella persona della madre e in altra persona vicina al minore;
  • Tribunale di Lodi 30 gennaio 2013 ritiene che la domanda di nullità per contrasto con l’articolo 1228 del codice civile e perché sham, in quanto domanda di accertamento e non costitutiva, sia validamente proposta nei soli confronti del disponente e del trustee, mentre il contraddittorio va integrato con i beneficiari per quanto riguarda l’azione revocatoria contestualmente formulata. Ribadendo la legittimità dei trust interni, il Tribunale rigetta la domanda di nullità perché l’attore non ha dedotto che la finalità a suo parere perseguita dal disponente (frodare i propri creditori) fosse condivisa dal trustee e dichiara la parziale nullità dell’atto istitutivo nella parte nella quale include fra i beneficiari “l’Erario dello Stato Italiano”, soggetto inesistente. Con separata ordinanza ordina l’integrazione del contradittorio nei confronti dei beneficiari per la prosecuzione del giudizio sulla sola azione revocatoria;
  • Corte d’Appello di Catania 21 novembre 2012 ritiene necessario per l’utilizzo del trust nella predisposizione di proposte concordatarie che l’atto istitutivo contenga un clausola che ne subordini l’operatività all’omologa del concordato, così da poter evitare il rischio che, in caso di rigetto della proposta concordataria, i beni del debitore, oramai segregati, siano sottratti alla garanzia dei suoi creditori. Asserisce che dal combinato disposto degli articoli 28 e 182 della Legge Fallimentare deriva che il liquidatore debba avere gli stessi requisiti previsti per il curatore, così che è inammissibile la proposta di concordato preventivo nella quale sia indicato come liquidatore il trustee di un trust autodichiarato e utilizzato impropriamente, non possedendo egli i requisiti di cui all’articolo 28 della Legge Fallimentare ed essendo in palese conflitto di interessi;
  • Tribunale di Reggio Emilia 22 giugno 2012 nell’ambito di un procedimento di separazione personale i coniugi, in ossequio al principio di autonomia contrattuale, possono disciplinare nelle condizioni di separazione aspetti patrimoniali e personali della vita coniugale. Il Tribunale ha rifiutato l’omologazione della separazione avendo i coniugi, con lo scopo di adempiere il loro obbligo alimentare come ascendenti nei confronti dei nipoti, inteso porre in essere un “negozio destinatorio puro”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2645 ter del codice civile, su un immobile di loro proprietà senza accompagnare tale vincolo da alcun altro negozio che abbia l’effetto di trasferire la proprietà del bene. Ritengono i giudici inammissibile la creazione di un vincolo di destinazione “autoimpresso”, e che l’articolo 2645 ter del codice civile sia una norma sugli effetti complementari rispetto a quelli traslativi e obbligatori delle singole figure negoziali cui accede il vincolo di destinazione. Né le condizioni sottoposte dai coniugi al Tribunale possono essere ricondotte all’istituzione di un trust autodichiarato in ragione della diversa essenza dei due istituti;
  • Tribunale di Reggio Emilia 26 aprile 2012 ritiene necessaria la chiamata in causa dei beneficiari “contingent” nella revocatoria dell’atto di dotazione di un trust. Ritenendoli titolari di una aspettativa sui beni in trust, li qualifica come litisconsorti necessari;
  • Tribunale di Napoli 13 marzo 2012 respinge il ricorso mirante alla revoca del trustee, che non avrebbe fornito informazioni ai beneficiari, applicando la giurisprudenza straniera sull’esercizio dei poteri discrezionali e sull’esistenza di un diritto incondizionato dei beneficiari ad ottenere informazioni;
  • Tribunale di Urbino 31 gennaio 2012 rigetta il reclamo avverso l’ordinanza 11 novembre 2011 e dichiara che il trust in questione ha legittima funzione di trapasso generazionale e non lede i diritti dei legittimari;
  • Tribunale Bologna 23 gennaio 2012 il giudice tutelare autorizza, ai sensi dell’articolo 43 della Trust Jersey Law, la cessazione di un trust in virtù delle sopravvenute esigenze dei beneficiari, nonostante uno di essi sia assoggettato alla misura protettiva dell’amministrazione di sostegno; contestualmente autorizza l’istituzione di un nuovo trust protettivo ad esclusivo beneficio del soggetto sottoposto all’amministrazione di sostegno;
  • Tribunale di Milano 20 gennaio 2012 autorizza l’istituzione di un trust a favore di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno con lo scopo di conservare le sue proprietà mobiliari sia in un’ottica successoria sia per garantire al soggetto un adeguato tenore di vita nonché l’assistenza medica necessaria. Impone che l’amministratore di sostegno nominato ricopra l’ufficio di guardiano affinché possa vigilare sull’attuazione dello scopo del trust e gli sia, attribuendogli inoltre il potere di revoca e di nomina del trustee;
  • Tribunale di Milano 15 novembre 2011 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio nell’ambito di una procedura in cui il marito - nel ricorso - si dimetteva da trustee del trust istituito nelle condizioni di separazione per vincolare un immobile al soddisfacimento delle sigenze abitative della figlia;
  • Tribunale di Pescara 11 gennaio 2011 omologa la proposta di concordato preventivo di una società in liquidazione in cui è prevista la costituzione di un trust autodichiarato avente come trustee il liquidatore, come guardiano il Commissario giudiziale e come beneficiari la massa dei creditori del concordato;
  • Tribunale di Milano 29 ottobre 2010 il trust liquidatorio deve contenere clausole che ne limitino l’operatività in caso di insolvenza conclamata; in mancanza, è nullo il trust liquidatorio che non preveda che, in caso di fallimento, i beni siano consegnati al curatore, quando questa mancata previsione appare essere il vero e unico motivo del trust;
  • Tribunale di Genova 20 agosto 2010 accoglie il ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile volto ad ottenere il rilascio azienda ad un Trust in quanto il contratto di affitto è stato stipulato in violazione dell’atto istitutivo;
  • Tribunale di Genova 29 marzo 2010 accoglie il ricorso del trustee dimissionario e dei guardiani di un trust interno retto dalla legge di Jersey e, mancando il soggetto legittimato a nominare il nuovo trustee, procede alla nomina come richiesto dai ricorrenti;
  • Tribunale di Reggio Emilia 06 marzo 2010 dichiara che "la successione del trustee integra una forma di successione nella proprietà dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo e particolare e non a titolo universale";
  • Tribunale di Bologna 02 marzo 2010 nomina un legale per la redazione di un atto istitutivo di trust autodichiarato avente per scopo la soddisfazione un credito del fallimento e per disponente (e trustee) il debitore stesso;
  • Tribunale di Reggio Emilia 30 novembre 2009 respinge la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto di esclusione dallo stato passivo dei portatori di obbligazioni, rilevando, quanto al fumus, che l’ammissione al passivo del trustee del prestito obbligazionario costituisce la migliore garanzia dei diritti vantati dagli obbligazionisti;
  • Tribunale di Alessandria 24 novembre 2009 respinge la richiesta di sequestro conservativo proposta contro il trustee di un trust destinato al superamento dello stato di crisi della società disponente attraverso la predisposizione di un piano di risanamento;
  • Tribunale di Firenze 17 novembre 2009 richiesto dal trustee di impartirgli direttive circa il comportamento da tenere in giudizio, enuncia i criteri che il trustee dovrà seguire;
  • Giudice Tutelare Trib. Roma 26 ottobre 2009 nomina un amministratore di sostegno per curare gli interessi del beneficiario di un trust, incluso controllo e vigilanza sull’operato del trustee;
  • Tribunale di Milano 22 ottobre 2009 ribadisce la validità dei trust interni con funzioni liquidatorie, ma respinge il reclamo avverso la concessione di sequestro giudiziario sui beni confluiti in un trust liquidatorio quando la società disponente era già insolvente;
  • Tribunale di Roma 3 settembre 2009 stabilisce che le tariffe del Decreto Ministeriale 585/94 alla redazione di un parere in tema di regime fiscale di trust;
  • Tribunale di Milano 17 luglio 2009 nomina un conciliatore su istanza dei guardiani di un trust secondo le disposizioni dell’atto istitutivo;
  • Tribunale di Genova 17 giugno 2009 nomina un amministratore di sostegno e lo autorizza a istituire un trust con beni immobili del soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno;
  • Tribunale di Reggio Emilia 5 giugno 2009 dichiara che la legittimazione ad insinuarsi al passivo fallimentare di una società emittente un prestito obbligazionario che sia stato oggetto di un trust istituito allo scopo di assicurare il rispetto del relativo regolamento spetta esclusivamente al trustee;
  • Tribunale di Bologna 11 maggio 2009 autorizza l’amministratore di sostegno a trasferire i beni per soggetto assistito al trustee del trust istituito in forza di autorizzazione giudiziale;
  • Tribunale di Rimini 21 aprile 2009 autorizza l’amministratore di sostegno a istituire un trust in favore del beneficiario dell’amministrazione;
  • Tribunale di Bologna 1 aprile 2009 dispone che il marito divorziato nomini la ex moglie beneficiaria della metà di un immobile in trust, a titolo di assegno divorzile in unica soluzione;
  • Tribunale di. Torino 31 marzo 2009 accoglie la domanda di scioglimento del matrimonio che prevede la segregazione di alcuni beni immobili in un trust, contestualmente istituito;
  • Tribunale di L’Aquila 11 febbraio 2009 conferma il rigetto del ricorso, proposto in via d’urgenza, dal disponente e dai beneficiari di un trust, tendente a inibire al trustee iniziative di vendita del patrimonio immobiliare e a ottenere il sequestro giudiziario degli immobili segregati nel trust;
  • Tribunale di Milano Sez. distaccata Legnano 8 gennaio 2009 respinge il ricorso per sequestro conservativo sui beni segregati in un trust liquidatorio;
  • Tribunale Modena Sez. distaccata Sassuolo 11 dicembre 2008 autorizza l’istituzione di un trust su beni di un minore e, all’esito di una consulenza, prescrive le modificazioni da apportare alla bozza dell’atto istitutivo;
  • Tribunale Napoli 19 novembre 2008 dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di una società in liquidazione che prevede anche l’istituzione di un trust in favore dei creditori;
  • Tribunale Bari, Sez. Fallimentare 06 novembre 2008 dichiara trasferiti ad un trust dei beni, di un asse fallimentare, venduti ai pubblici incanti e acquistati dal trust medesimo;
  • Tribunale Bologna 23 settembre 2008 autorizza l’amministratore di sostegno all’istituzione di un trust a vantaggio del beneficiario dell’amministrazione stessa;
  • Tribunale Padova 1 settembre 2008 autorizza l’estromissione di beni da un fondo patrimoniale e il loro vincolo in trust;
  • Tribunale Genova 1 aprile 2008 omologa una separazione personale fra coniugi che include la segregazione di beni nel trust istituito dai coniugi;
  • Tribunale Bari Sez. Fallimentare 21 dicembre 2007 trasferisce ad un trust dei beni, di un asse fallimentare, venduti ai pubblici incanti e acquistati dal trust medesimo;
  • Tribunale Milano 10 luglio 2007 dichiara prive di effetti la revoca del guardiano e la nomina di un nuovo guardiano, effettuate dal disponente in mancanza del relativo potere;
  • Tribunale Reggio Emilia 14 maggio 2007 sospende l’esecuzione promossa su beni oggetto di trust autodichiarato;
  • Tribunale Siena 16 gennaio 2007 respinge il ricorso per sequestro conservativo di beni vincolati in trust, proposto da un creditore del disponente;
  • Tribunale Saluzzo 9 novembre 2006 autorizza il curatore di un fallimento a conferire le residue attività fallimentari in un trust;
  • Tribunale Firenze Sez. Fallimentare 26 ottobre 2006 autorizza il conferimento di somme in trust;
  • Tribunale Prato Sezione Fallimentare 4 luglio 2006 autorizza la proposta del curatore di transigere una controversia con una banca prevedendo l’istituzione di un trust a garanzia delle somme dovute per la fase di transizione;
  • Tribunale Milano 7 giugno 2006 omologa il verbale di separazione nel quale è inserita l’istituzione di un trust auto-dichiarato dai coniugi in favore dei figli;
  • Tribunale Bologna 20 marzo 2006 dispone che i beni in trust non possono essere impiegati dal trustee per far fronte alle obbligazioni dei genitori dei beneficiari perché ciò esula dai poteri conferitigli. Stabilisce che citare il trust “nella persona del legale rappresentante” non implica difetto di legittimazione passiva, ma realizza la vocativo in ius;
  • Tribunale Genova Giudice Tutelare 14 marzo 2006 autorizza l’amministratore di sostegno ad un incapace, nell’atto di nomina, a istituire un trust nell’interesse del soggetto incapace, del coniuge e del figlio, consentendo al trustee di individuare i beneficiari finali fra coloro che si sono particolarmente distinti nei rapporti relazionali e di assistenza con il figlio del beneficiario, anche egli incapace;
  • Tribunale Pordenone 20 dicembre 2005 omologa un accordo di separazione consensuale nel quale è contemplata l’istituzione di un trust, nel quale sono segregati beni immobili, a favore dei figli;
  • Tribunale di Mondovì 16 settembre 2005 dichiara aperta una procedura di concordato preventivo che prevede, a garanzia dei creditori, il conferimento di beni in un trust di natura liquidatoria;
  • Tribunale di Modena Giudice Tutelare 11 agosto 2005 autorizza, nell’atto di nomina degli amministratori di sostegno, l’istituzione di un trust nell’interesse del soggetto incapace;
  • Tribunale di Parma 3 marzo 2005 omologa il concordato preventivo in relazione al quale un soggetto interessato al buon esito del concordato ha trasferito alcuni immobili al commissario giudiziale quale trustee; il tribunale ha dichiarato "largamente superata" la tesi della contrarietà del trust all’ordinamento italiano;
  • Tribunale di Milano 23 febbraio 2005 omologa un accordo di separazione consensuale nel quale è contemplata l’istituzione di un trust disposto da uno dei coniugi a favore della figlia;
  • Tribunale di Venezia 4 gennaio 2005 stabilisce che non è nullo un trust interno il cui effetto è quello di privare gli erede della quota di legittima e che gli eredi dovranno esercitare l’azione di riduzione per i trasferimenti dal disponente al trustee. Dichiara che non vi è appropriazione indebita quando il trustee rifiuta di restituire i beni al disponente in quanto il proprietario dei beni è il trustee stesso. Stabilisce che non vi è truffa quando il professionista consiglia il trust a chi non è consapevole di tutti gli effetti giuridici a meno che non risulti un ingiusto arricchimento per il professionista e un ingiusto danno per il cliente;
  • Corte d’appello di Milano 20 luglio 2004 stabilisce che il giudice italiano, in applicazione dell’art. 41 del Trustee Act 1925, può revocare il trustee che non agisca in maniera onesta e ragionevole e che non tenga una corretta contabilità;
  • Tribunale di Firenze Giudice Tutelare 7 luglio 2004 autorizza il tutore di un beneficiario interdetto a prestare il consenso per la modifica del trust a norma del Variation of Trust Act 1958;
  • Tribunale di Parma Sez. Fallimentare 19 maggio 2004 accoglie l’istanza volta a far nominare trustee di un trust istituito nell’ambito di un concordato preventivo il Commissario Giudiziale del concordato stesso;
  • Tribunale di Firenze Giudice Tutelare 8 aprile 2004 autorizza i genitori di un minore disabile a vincolare in trust somme appartenenti al minore con lo scopo di acquistare un immobile;
  • Tribunale Roma Sez. Fallimentare 11 marzo 2004 stabilisce che il provvedimento di autorizzazione ad istituire un trust avente ad oggetto i crediti fiscali del fallimento rientra nella competenza del Tribunale e non in quella del Giudice Delegato;
  • Tribunale di Bologna Giudice Tutelare 3 dicembre 03 autorizza i genitori del legatario di beni mobili facilmente disperdibili ad accettare il legato e a istituire un trust, del quale sarà trustee l’esecutore testamentario, per assicurare la conservazione dei beni fino alla maggiore età del legatario;
  • Tribunale sez. fall. Roma 4 aprile 2003 autorizza il curatore a cedere i crediti che il fallimento vanta verso il Fisco a due trustee affinché li riscuotano e trasferiscano le somme incassate ai creditori secondo le indicazioni del piano finale di riparto. Inoltre, nomina un professionista affinché rediga l’atto istitutivo di trust;
  • Tribunale di Roma 12 marzo 2003 premettendo che il trust è ormai introdotto nel nostro ordinamento per effetto della Convenzione de L’Aja, respinge per mancanza dei presupposti (fumus bonis iuris e periculum in mora) il ricorso del trustee per sequestro liberatorio ex articolo 687 del codice di procedura civile;
  • Tribunale di Milano 20 ottobre 2002 revoca due coniugi dall’incarico di trustees del trust da loro istituito a favore delle figlie perché non si sono adoperati per mantenere inalterato il valore del bene in trust, non hanno tenuto un’adeguata contabilità e non sono stati imparziali con tutti i beneficiari. Con lo stesso provvedimento nomina e i nuovi trustees e ne determina il compenso.

Tralasciando allora quelle decisioni di legittimità che imporrebbero una certa sensibilità verso orientamenti consolidati in giurisprudenza, una finale domanda mi sale spontanea.

In quale altro modo, e con quale diverso strumento giuridico esistente in diritto civile, tutte “le persone” che hanno portato legittimi interessi poi soddisfatti con i trust suddetti avrebbero trovato le medesime garanzie o risultati?

Non ci è dato sapere.

Ma ancora non è tutto

Traggo spunto proprio dal caso pratico che condusse al primo provvedimento tavolare del Tribunale di Belluno 25 settembre 2005, per portare esempio concreto degli incredibili paradossi che possono venire ad esistenza

Tizio istituisce un trust nel 2005 ed ha due immobili: uno a San Vito di Cadore ed uno a Cortina d’Ampezzo; il primo è soggetto al regime della trascrizione su base personale vigente in tutta Italia, tranne che nei territori del Nord Est, il secondo è invece soggetto al regime tavolare che avviene su base reale: in altri termini la trascrizione tavolare ha efficacia costitutiva del diritto e quindi se essa non viene fatta, la proprietà del bene immobile non passa dal cedente al cessionario.

Serenamente, oserei dire, il Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di San Vito di Cadore trascrive in favore del trustee, per contro quello di Cortina si rifiuta e il decreto tavolare del 25 settembre 2005 conferma il rifiuto.

Tizio ha dunque oggi un immobile in trust ed uno fuori; Tizio non può fare nulla perché il decreto tavolare di secondo grado non è purtroppo impugnabile in Cassazione.

Non è forse incostituzionale tutto questo?

Con buona pace della certezza del diritto soprattutto laddove, anche nel prossimo provvedimento tavolare bellunese, verrà nuovamente dimenticata la sentenza di Cassazione nel frattempo sopravvenuta del 9 maggio 2014 n. 10105.

Commentando il provvedimento de quo (clicca qui) con uno fra i tanti studiosi del trust interno, che ha avuto il merito di scrivere alcune fra le pagine più importanti che hanno contribuito al suo riconoscimento, ho sentito uscirgli spontanee proprio le stesse parole con le quali titolo questa nota.

Non intendo e non voglio qui discettare sulle questioni giuridiche poste a base della motivazione in commento; già troppe pagine in tema sono state scritte, in dottrina e soprattutto in giurisprudenza.

Desidero invece fare alcune considerazioni, a mio avviso doverose.

Ho sempre ritenuto che qualsiasi tesi giuridica abbia il dovere di essere ascoltata e rispettata, laddove si basi su una diversa interpretazione del diritto che, sebbene divergente dalla mia, risulti comunque ben motivata e, se del caso, suffragata dal richiamo a posizioni di dottrina e giurisprudenza convergenti con la tesi sostenuta.

Così fu e così pensai quando lessi il primo provvedimento dello stesso giudice che ha firmato quello qui in commento e che risale al 2005 (Tribunale di Belluno, 25 settembre 2005).

Quello che invece non deve farsi, perché contrario ai principi che informano il confronto scientifico, tralasciando per il momento gli effetti che poi si riverberano sul piano pratico, è fornire a chi legge degli strumenti incompleti, imprecisi e lacunosi.

Se questo accade, il lettore può esserne tratto in errore, percepire una rappresentazione della realtà diversa da quella reale e quindi ritenere che siano solo quelle addotte, le tesi meritevoli di considerazione.

Forse questo approccio al diritto può essere consentito all’avvocato che in ambito giudiziale perori le ragioni del suo assistito, al quale viene dunque solo richiesto di rappresentare i fatti, la dottrina e la giurisprudenza a sostegno della proprio difesa, volutamente omettendo il resto, ma oltre a questo ambito, ho difficoltà a vederne altri.

Ebbene, se una qualsiasi persona non particolarmente conoscitrice dei trust interni, leggesse il decreto del Tribunale di Belluno 16 gennaio 2014, ne trarrebbe, a mio avviso, una rappresentazione assolutamente non coerente con la realtà.

Si legge infatti nel provvedimento de quo che: “a fronte dei provvedimenti giurisprudenziali richiamati dal reclamante a sostegno della propria tesi, le questioni esaminate non possono considerarsi pacificamente risolte, in assenza sul punto, di una decisione della giurisprudenza di legittimità, essendo numerosi i provvedimenti che hanno escluso l’ammissibilità del trust interno (v. Trib. Santa Maria Capua Vetere 5 marzo 1999 e 25 marzo 1999; Trib. Napoli 1 ottobre 2003; Appello Napoli 27 maggio 2004; Tribunale Velletri 29 luglio 2005 oltre al già menzionato provvedimento del Tribunale di Belluno 25 settembre 2005”.

A ciò è dunque doveroso replicare, specificando invece, in prima battuta, come non sia affatto vero che si sia in assenza sul punto, di una decisione della giurisprudenza di legittimità.

Al contrario, alla data del 16 gennaio 2014 (giorno di pubblicazione del provvedimento qui commentato) queste erano le sentenze di Cassazione ‒ a me note ‒ in tema di trust interni:

1) Corte di Cassazione 8 ottobre 2013 n. 41670: “dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto, ritenendo che non possa escludersi il sequestro conservativo di beni in trust laddove, come nella fattispecie in esame, si sostenga da parte dell’accusa il carattere fittizio del trust e quindi l’effettiva disponibilità dei beni da parte degli imputati; osserva infatti la Corte che nel concetto di beni mobili ed immobili dell’imputato contenuto nell’articolo 316 del codice di procedura penenale, non rileva la loro formale intestazione, ma la circostanza che l’imputato ne abbia la disponibilità “uti dominus” indipendentemente dalla titolarità del diritto in capo a terzi”;

2) Corte di Cassazione 16 settembre 2013 n. 37848: “dichiara che ai fini delle imposte sui redditi il presupposto impositivo della rinuncia alla qualifica di beneficiario di un trust si rinviene nell’articolo 67 comma 1 lett. l del Decreto del Presidente della Repubblica 917/’86, il quale, prevedendo la tassazione di redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, include nel suo ambito di applicazione anche il caso della rinuncia verso corrispettivo ad un diritto non ancora esercitato quale quello derivante dalla posizione di beneficiario. Così che i beneficiari anche soltanto potenziali di un trust, obbligandosi a rinunciare ad ogni pretesa futura loro derivante dal trust verso corrispettivo, negoziano l’acquisto immediato e certo di un diritto di credito con una futura pretesa economica incerta sia nell’an che nel quantum;

3) Corte di Cassazione 5 giugno 2013: “dichiara che si può procedere al sequestro preventivo per equivalenza a carico del trustee il quale, con l’intento fraudolento di evitare controlli di natura fiscale e senza alcuna ragione giustificatrice, mantiene il proprio compenso professionale sul conto corrente del trust dopo l’avvenuta attribuzione finale del fondo in trust ai beneficiari. Ritiene la Corte che sussiste per il trustee la disponibilità materiale del compenso professionale sin da quando egli ha disposto la liquidazione finale dei beneficiari del trust, potendo egli incassare e gestire la somma liberamente, essendone di fatto già il titolare, tant’è che liberamente egli ha poi effettuato dei bonifici a favore di una società appositamente costituita”;

4) Corte di Cassazione 19 novembre 2012 n. 20254: “l’istituzione di un trust non configura abuso del diritto, quando il vantaggio fiscale non costituisce la ragione determinante dell’operazione, cioè quando concorrono ragioni e giustificazioni economico-sociali di altra natura e di non minimo rilievo

5) Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15 marzo 2012 n. 4132: “stabilisce che il giudice italiano, ai sensi dell’articolo 50 della Legge 31 maggio 1995 n. 218, è munito di giurisdizione per decidere una controversia instaurata da una figlia nei confronti dei trustee di Jersey del trust istituito dal proprio defunto padre italiano e del proprio fratello residente in Italia, avente oggetto una petizione di eredità del de cuius e la richiesta di rendiconto ai trustee. La Suprema Corte chiarisce, altresì, che vi è un evidente rapporto di connessione da pregiudizialità della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petitio hereditatis, con conseguente attrazione della prima nell’orbita di quest’ultima, con conseguente individuazione della competenza giurisdizionale del giudice italiano, il quale è sempre competente in materia successoria se il de cuius era cittadino italiano al momento della morte”;

6) Corte di Cassazione 22 dicembre 2011 n. 28363: In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale di un veicolo appartenente ad un trust (nella specie di diritto australiano) privo di autonoma personalità giuridica, deve ritenersi responsabile della violazione il trustee che, nei rapporti con i terzi, interviene non quale legale rappresentante del trust, ma come soggetto che dispone del diritto, il quale in base all’articolo 196 del Codice della strada è obbligato in solido con l’autore della violazione, giacché in applicazione dell’articolo 2 comma 2 lett. b) della Legge 16 ottobre 1989 n. 364 ( recante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento adottata a L’Aja il 1 luglio 1985) assume la posizione di intestatario formale dell’autovettura;

7) Corte di Cassazione sez. V penale 30 marzo 2011: “premettendo che nel caso di specie si trattava di un trust autodichiarato in cui il trustee non aveva nessun obbligo da rispettare, la Corte stabilisce che la costituzione di tale trust è un atto in frode ai creditori e che, quindi, i beni in trust possono considerarsi nella disponibilità del reo ai sensi della Legge 146 del 2006. Pertanto…”; 

8) Corte di Cassazione 18 dicembre 2004 n. 48708: “dichiara che il trust non costituisce di per sé un atto simulato, ma per ritenersi tale è necessario guardare all’intenzione del disponente”;

Mi chiedo allora, dando per scontato che, con le sentenze sopra citate ai nn. 1, 3 e 7, la Suprema Corte di legittimità espressamente censuri gli abusi distorti ed illeciti che con quegli specifici trust erano stati posti in essere, se non sia evidente un punto che accomuna tutte queste sentenze: l’indiscussa legittimità del trust interno e la sua compatibilità con il nostro ordinamento che non viene mai in discussione dalla Suprema Corte, salvo poi valutarne gli specifici impieghi. In altri termini, se quello specifico trust portato al suo vaglio risulti portatore di un interesse meritevole di tutela, o meno (come hanno ben chiarito le recenti sentenze del Tribunale di Bologna 9 gennaio 2014 e Trieste 24 gennaio 2014).

Ma non è tutto perché:

  • la Sentenza 5 giugno 2013 (sub n.3) riconosce la piena titolarità che ha il trustee sui beni in trust (ossia ex articolo 832 del codice civile come già disse a suo tempo il Tribunale di Bologna 1 ottobre 2003);
  • la Sentenza 19 novembre 2012 n. 20254 (sub n. 4) chiarisce che il trust non costituisce abuso del diritto quando è portatore di un interesse apprezzabile da valutarsi in termini economici e sociali, caso per caso;
  • la Sentenza 22 dicembre 2011 n. 28363 (sub n.6) stabilisce che il trust non ha personalità giuridica e quindi è il trustee il solo titolare del conseguente diritto di proprietà che gli sorge in capo, richiamando espressamente la legge in forza della quale ciò deriva: la Legge n. 364/89 di ratifica della Convenzione;
  • la Sentenza 18 dicembre 2004 n. 48708 (sub n.8) precisa nuovamente che il trust di per sé non è simulato ma occorre ricercare la volontà che ne ha determinato la sua venuta ad esistenza e quindi, ancora, l’interesse meritevole di tutela enunciato dal disponente.

La Cassazione, dunque, alla data del 16 gennaio 2014 si era ampiamente già pronunciata sul trust interno.

Tuttavia, sconcerta persino maggiormente la giurisprudenza di merito citata nel decreto tavolare, dalla quale il Tribunale di Belluno verrebbero trarre ragioni a conforto della sua tesi di rigetto della domanda tavolare per contrarietà del trust interno all’ordinamento giuridico italiano, ossia: “v. Trib. Santa Maria Capua Vetere 5 marzo 1999 e 25 marzo 1999; Trib. Napoli 1 ottobre 2003; Appello Napoli 27 maggio 2004; Tribunale Velletri 29 luglio 2005 oltre al già menzionato provvedimento del Tribunale di Belluno 25 settembre 2005”.

In sequenza dunque:

A. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 5 e 25 marzo 1999 che, in sostanza, rifiutano l’iscrizione di quote sociali a nome del Trustee. Tali decisioni sono state integralmente superate dalle seguenti, che hanno invece ordinato la iscrizione delle quote sociali a nome del Trustee sui rispettivi Registri delle Imprese o la trascrizione nella Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari del diritto di proprietà a favore del Trustee:

  1. Tribunale di Chieti 10 marzo 2000;
  2. Tribunale di Bologna 4 aprile 2000;
  3. Tribunale di Bologna 16 giugno 2003;
  4. Tribunale di Verona 8 gennaio 2003;
  5. Tribunale di Torino 10 febbraio 2011;
  6. Tribunale di Pesaro 9 marzo 2009;
  7. Tribunale di Frosinone 10 gennaio 2014;

ed in ragione di questi provvedimenti, oggi nessun ufficio (compreso, per quanto riguarda il registro Imprese, anche quello di Cortina d’Ampezzo) rifiuta la iscrizione a nome del trustee di quote societarie sui pubblici registi delle imprese, o la trascrizione sempre in suo favore, sui pubblici registi immobiliari, di tutta Italia. Basta una semplice visura per verificare la bontà di questa affermazione, compresa la stessa Santa Maria Capua Vetere;

B. Tribunale Napoli 1 ottobre 2003; Appello Napoli 27 maggio 2004 che, in sostanza, rigettano il reclamo avverso la trascrizione con riserva, ritenendo che la Convenzione de L’Aja non consente i trust auto-dichiarati, in quanto contrastanti con l’articolo 2740 del codice civile (confermata dalla Corte Appello di Napoli 27 meggio 2004). Tali decisioni sono state poi superate:

  1. dallo stesso Tribunale di Napoli 16 giugno 2005 che ordina di eliminare la riserva apposta dal Conservatore dei Registri Immobiliari, in quanto la trascrivibilità di un atto istitutivo di trust discende dalla legge di ratifica della Convenzione dell’Aja, ed oggi, innumerevoli i trust trascritti dai Conservatori napoletani;
  2. Tribunale di Parma 21 ottobre 2003 dichiara priva di fondamento la riserva apposta dall’Agenzia del Territorio, ordinando la trascrizione di un atto di un trust auto-dichiarato sulla base dell’articolo 12 della Convenzione de l’Aja, in quanto non vi è da rilevarsi alcun contrasto con l’articolo 2740 del codice civile;
  3. Tribunale di Cagliari 4 agosto 2008 dichiara la legittimità del trust autodichiarato e della trascrizione del vincolo segregativo;
  4. Corte di Appello di Venezia 10 luglio 2014 accoglie il ricorso avverso un decreto del Tribunale di Padova e dispone la trascrizione di un trust autodichiarato, dichiarando che non vi sono disposizioni espresse né principi del nostro ordinamento che, ponendosi come limiti interni all’applicabilità dell’articolo 12 della Convenzione de L’Aja, configurino un divieto di trascrizione del trust, anche nella forma del trust autodichiarato, che come tale non comporti effetti traslativi.Ed in ragione di questi provvedimenti, oggi nessun ufficio rifiuta la trascrizione di trust autodichiarati, siano esse nei pubblici registi delle imprese o immobiliari di tutta Italia;

C. Tribunale di Velletri 29 luglio 2005 che nel revocare l’ordinanza di ordinanza di autorizzazione al sequestro conservativo dei beni in trust afferma che, pur essendo nulla la clausola sulla legge applicabile (in quanto privo di ogni elemento di internazionalità), ma stabilisce la validità dello stesso (ormai retto dalla legge italiana) in quanto negozio a prestazioni corrispettive a favore di terzo. Tale decisione è stata contraddetta e superata da:

  1. Tribunale di Urbino 11 novembre 2011 che rigetta un ricorso cautelare sostenendo che il trust è riconoscibile nel nostro ordinamento in forza della recessività del principio del numero chiuso dei diritti reali e sulla scorta delle altre ipotesi di segregazione patrimoniale conosciute al nostro ordinamento e della progressiva erosione del principio di cui all’articolo 2740, comma 2, codice civile l trust interni  sono espressione dell’autonomia negoziale stabilita dall’articolo 1322 del codice civile; in applicazione di tale principio, si può ricorrere al trust anche quando esiste uno strumento civilistico idoneo ad adempiere la stessa funzione. Quindi per valutarne la validità di un trust occorre fare riferimento alla causa per verificare se è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela;
  2. Corte di Cassazione 19 novembre 2012 n. 20254 che dichiara: “l’istituzione di un trust non configura abuso del diritto;
  3. Corte di Cassazione 22 dicembre 2011 n. 28363 che stabilisce:“…..trust (nella specie di diritto australiano) privo di autonoma personalità giuridica, deve ritenersi responsabile della violazione il trustee che, nei rapporti con i terzi, interviene non quale legale rappresentante del trust, ma come soggetto che dispone del diritto, il quale in base all’articolo 196 del Codice della strada è obbligato in solido con l’autore della violazione, giacché in applicazione dell’articolo 2 comma 2 lett. b) della legge 16 ottobre 1989 n. 364 (recante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento adottata a L’Aja il 1 luglio 1985) assume la posizione di intestatario formale dell’autovettura”;
  4. Corte di Cassazione 18 dicembre 2004 n. 48708 che: “dichiara che il trust non costituisce di per sé un atto simulato, ma per ritenersi tale è necessario guardare all’intenzione del disponente;

 

D. Tribunale di Belluno 25 settembre 2003 (a firma dello stesso estensore di questo decreto tavolare in commento) che rigetta l’intavolazione nel libro fondiario di Cortina d’Ampezzo del diritto di proprietà in favore del trustee per incompatibilità del trust interno con l’ordinamento giuridico italiano. Tale decisione è stata contraddetta dal Tribunale di Bologna 1 ottobre 2003 sulla scorta del quale sono poi seguiti i seguenti decreti tavolari che hanno proceduto all’intavolazione a nome del trustee o, laddove l’hanno rifiutata, hanno motivato per ragioni di immeritevolezza di quello specifico trust, ma non certo per incompatibilità dell’istituto con il nostro diritto:

  1. Tribunale di Trento Giudice Tavolare 20 luglio 2004 stabilisce che l’effetto segregavo della costituzione dei beni in trust deve essere portato a conoscenza dei terzi e, pertanto, ordina l’iscrizione nei registri tavolari di un atto istitutivo di trust;
  2. Tribunale di Bressanone, Giudice Tavolare 11 settembre 2006 ordina l’intavolazione di un diritto di proprietà a favore di un trust;
  3. Tribunale di Trieste Giudice Tavolare 7 aprile 2006 rigetta la domanda di intavolazione del trasferimento di un immobile in favore del trustee in forza di un atto nel quale non è possibile individuare la causa del trasferimento e il programma negoziale enunciato nell’atto istitutivo del trust;
  4. Tribunale di Trento Giudice Tavolare 25 gennaio 2006 ordina l’annotazione nel registro tavolare del vincolo di trust in un caso di trust auto-dichiarato;
  5. Tribunale di Rovereto Giudice Tavolare 28 ottobre 2005 ordina l’annotazione nel registro tavolare del vincolo di trust in un caso di trust auto-dichiarato;
  6. Trib. Trieste Giudice Tavolare 23 settembre 2005 afferma la legittimità dei trust interni ed ordina l’intavolazione del diritto di proprietà su un’area trasferita al trustee per realizzare il programma negoziale volto alla costruzione di un asilo nido da parte del Comune di Duino Aurisina, disponente del Trust;
  7. Tribunale di Trento Giudice Tavolare 07 aprile 2005 ordina l’intavolazione del diritto di proprietà del trustee e l’annotazione della costituzione in trust;
  8. Tribunale di Trieste Giudice Tavolare 17 luglio 2009 ordina l’intavolazione di un diritto di proprietà trasferito dal trustee al disponente in seguito all’atto di dichiarazione di cessazione di un trust di scopo (cessato in quanto lo scopo è stato perseguito, ossia è stato costruito l’asilo nido di cui al sub 6);
  9. Tribunale di Trieste 21 dicembre 2012 rifiuta l’intavolazione del trasferimento di un bene immobile dal disponente al trustee affermando che, nello specifico caso, l’unico scopo del trust era la realizzazione dell’effetto patrimoniale segregativo;
  10. Tribunale di Trieste 22 gennaio 2014 in sede di reclamo tavolare, dichiara non riconoscibile un trust interno sottoposto alla legge di Jersey che eleva la segregazione al rango di causa e non enuncia alcun programma meritevole di tutela, avendo il disponente – che è anche il beneficiario principale del trust – inteso soltanto rendere non aggredibile il proprio patrimonio per poterne godere in futuro indipendentemente dal cambiamento delle sue sorti ed in ragione di questi provvedimenti, oggi si intavola pacificamente il diritto di proprietà del trustee sul Libro Fondiario di tutti gli uffici del Nord Est di Italia (Cavalese, Bressanone, Cles, Bolzano, Rovereto, Trieste etc.) ad eccezione di Cortina d’Ampezzo

Riportata allora la questione sui giusti binari giuridici che le competono, perché solo così si può e si deve replicare a questo decreto, vorrei ora trarre alcune conclusioni.

In altra sede verrà detto, a prescindere dalle motivazioni giuridiche in supporto, quale sia la ragione prima di tutto economico-sociale che giustifica l’ammissibilità del trust interno e che quindi giustifica l’effluvio costante di provvedimenti di favore da parte dei giudici italiani; tranne uno solo.

Qui occorre però rammentare che se per un verso il nostro ordinamento ha già ampiamente dimostrato di avere anticorpi adeguati per contrastare e censurare gli impieghi illeciti dello strumento, come è giusto e doveroso che sia, e come del resto rammenta a monito lo stesso articolo 15 della Convenzione, la migliore replica a tutte le vetuste motivazioni in diritto che in questo provvedimento si leggono, si può dare, non solo contrastandole in diritto, ma dimostrando invece l’efficienza e l’aiuto che il “buon trust” può rappresentare per superare e risolvere ambiti delicati e pregevoli del nostro vivere quotidiano:

  • Tribunale di Reggio Emilia 12 agosto 2014 per il quale trust costituisce strumento idoneo a vincolare i beni di terzi al buon esito della procedura concordataria, impedendo che gli stessi possano essere distolti dal fine impresso e curando (il trustee, sotto la sorveglianza del guardiano) la loro proficua gestione a vantaggio del ceto creditorio;
  • Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sezione distaccata Brescia 30 luglio 2014 dichiara, in riferimento al trasferimento di una farmacia in un trust costituito in favore degli eredi del titolare, la legittimità di detta operazione, tenuto conto che il trustee è un farmacista e dunque soggetto legittimato al subentro secondo le condizioni di legge e che alla scadenza del termine previsto nell’atto di trust il trasferimento in proprietà della farmacia avverrà in favore di soggetto che dovrà comunque rivestire la qualifica di farmacista qualificato;
  • Tribunale Milano 29 maggio 2014 (n. 7670 del 29 maggio 2014, pubblicata il 10 giugno 2014) rigetta la richiesta di sospensione di una procedura esecutiva immobiliare proposta da una disponente che, con atto posteriore al pignoramento, aveva conferito il bene oggetto dell’esecuzione in un trust di cui ella era anche trustee e dichiara l’inopponibilità del trust alla procedura, essendo stato costituito posteriormente al conferimento. Osserva, inoltre, che la mera coincidenza soggettiva tra disponente e trustee non determina l’inefficacia del trust, dovendosi invece valutare, ai fini della compatibilità del trust con i principi inderogabili del diritto italiano, solo se il disponente agisca con lo scopo di dare luogo a situazioni contrastanti con l’ordinamento nel cui ambito il negozio è destinato ad operare;
  • Tribunale di Ravenna 22 maggio 2014 omologa un concordato preventivo e dichiara che il trust può essere utilizzato nel concordato preventivo per consentire l’apporto di beni esterni al patrimonio del debitore allo scopo di rendere fattibile e di garantire i risultati prospettati ai creditori;
  • Tribunale di Palermo 22 maggio 2014 dichiara aperta una procedura di concordato preventivo che prevede il conferimento di finanza esterna derivante dalla vendita nel libero mercato di unità immobiliari di proprietà dei soci, che saranno conferite in un trust di scopo a beneficio dei creditori chirografari della stessa società proponente;
  • Tribunale di Genova 12 maggio 2014 (n. 1835 del 12 maggio 2014 pubblicata il 21 maggio 2014) rigetta le domande di nullità dell’atto istitutivo di trust e di inefficacia ex articolo 2901 del codice civile proposte dalla Banca creditrice dei convenuti disponenti, a seguito di fideiussioni da questi rilasciate in favore di una società, ed afferma che il trust istituito non aveva finalità fraudolente visto che i disponenti avevano mantenuto in capo a loro una garanzia patrimoniale residua e che i disponenti non intendevano arrecare pregiudizio agli interessi della banca creditrice, atteso che la dichiarazione di fallimento della società, con la conseguente revoca degli affidamenti bancari, era avvenuta quasi due anni dopo l’istituzione del trust;
  • Tribunale di Reggio Emilia 12 maggio 2014 nel respingere il reclamo proposto dal debitore esecutato avverso il provvedimento di rigetto di sospensione dell’esecuzione avente ad oggetto il pignoramento di un immobile del reclamante sul quale egli ha apposto un vincolo di destinazione finalizzato al soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare, stabilisce che, l’articolo 2645 ter del codice civile non riconosce la possibilità dell’auto destinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatario puro. La portata applicativa della norma è limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa. Per affermare la legittimità del vincolo di destinazione, non basta la liceità dello scopo, ma occorre un quid pluris integrato dalla prevalenza dell’interesse realizzato rispetto all’interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo;
  • Tribunale di Milano 28 marzo 2014 dichiara ammissibile la procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ad un trust, qualora l’atto istitutivo preveda che l’ufficio di guardiano sia ricoperto dal nominando commissario giudiziale e la fine del trust qualora vi sia la dichiarazione di fallimento della società o un provvedimento dell’autorità giudiziaria competente per il concordato;
  • Tribunale di Bologna 26 marzo 2014 nel rigettare la domanda di nullità del trust e di revocatoria dell’atto di conferimento per mancata violazione di norme imperative, dichiara che il trust a scopo di garanzia è un istituto generale assolutamente legittimo e valido, caratterizzato da un vincolo di destinazione dei beni in esso costituiti privo del carattere definitivo ed irrevocabile, quindi, destinato ad esaurirsi con il raggiungimento dello scopo;
  • Tribunale di Milano 24 marzo 2014 (n. 4173 pubblicata il 26 marzo 2014) rigetta la domanda di revocatoria proposta da una banca nei confronti di tre diversi atti: un atto con cui una società aveva alienato dei cespiti ad una garante, l’atto con cui la stessa garante aveva conferito in trust i cespiti acquistati dalla società ed infine l’atto con cui il trustee del trust aveva attribuito al trust la qualifica di atto di destinazione per fini meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 2645 ter del codice civile, atteso che la banca che agiva era creditrice vantava un’ipoteca su un immobile che non era stato conferito nel trust e che non vi era quindi ragione di ritenere non capiente un immobile gravato di ipoteca per un importo commisurato al valore massimo del mutuo erogabile e che l’istituzione dell’atto di trust, seppur successiva all’insorgere dei debiti, non poteva configurare l’intento di delineare un disegno di spoliazione operato dalla disponente ai danni della banca creditrice;
  • Tribunale di Ragusa 18 marzo 2014 (ex Trib. di Modica) in accoglimento del reclamo, rileva che la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte dell’imprenditore agricolo/ disponente , tramite l’istituzione di un trust liquidatorio i cui beneficiari sono i creditori componenti la massa passiva e con affidamento della fase gestoria ad un professionista nominato dal Tribunale, non costituisce di per sé atto “in frode” dei creditori;
  • Tribunale di Genova 30 gennaio 2014 il Giudice Tutelare autorizza, con efficacia immediata, l’amministratore di sostegno a stipulare in nome e per conto del soggetto amministrato la dichiarazione di voler profittare del contratto di affidamento fiduciario a suo favore;
  • Tribunale di Reggio Emilia 27gennaio 2014, Sezione Fallimentare Ritiene che nel giudizio di omologa del concordato preventivo spetta al Tribunale il controllo sulla “fattibilità giuridica” del piano concordatario e che tale verifica si realizza (anche) esaminando gli atti coi quali gli apporti dei terzi sono messi a disposizione degli organi della procedura per la loro liquidazione. L’articolo  2645-ter del codice civile non ha coniato una nuova tipologia negoziale, l’ “atto di destinazione”; la disposizione è collocata tra le norme sulla pubblicità e, inoltre, mancano gli elementi per individuare la struttura di un simile negozio, la sua natura, la sua causa e i suoi effetti. Il vincolo di destinazione non può essere “autonomo”, bensì deve necessariamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale (tipica o atipica). Chiarisce il Tribunale che anche ipotizzando l’ammissibilità di un “negozio destinatorio puro”, gli interessi meritevoli di tutela devono essere esplicitati nell’atto pubblico di costituzione del vincolo, senza possibilità di ricercare la causa destinationis in altre fonti. L’interesse meritevole di tutela, poi, deve riferirsi al costituente dato che la limitazione della responsabilità patrimoniale ha effetti nel suo patrimonio e rispetto ai suoi creditori. L’articolo  2645-ter del codice civile non riconosce la possibilità dell’auto-destinazione unilaterale (“vincolo di destinazione autoimposto o autodichiarato”) poiché l’effetto destinatorio deve ricondursi ad un atto avente effetti traslativi. Ritiene infine che la costituzione di un vincolo di destinazione in favore dell’impresa in concordato non attribuisce agli organi della procedura legittimazione a disporre dell’apporto del terzo;
  • Tribunale di Pescara 7 gennaio 2014 omologa un concordato preventivo il cui piano di pagamento dei debiti societari viene garantito tramite l’istituzione di un trust autodichiarato nel quale un terzo destina beni propri - non costituenti il patrimonio della società - a vantaggio della massa dei creditori e nel quale come trustee è indicato il liquidatore giudiziale, guardiano il commissario giudiziale e beneficiario la massa dei creditori del concordato preventivo;
  • Tribunale di Civitavecchia 5 dicembre 2013 il Giudice Tutelare autorizza il soggetto invalido, rappresentato dall’amministratore di sostegno, a sottoscrivere un contratto di affidamento fiduciario a suo favore;
  • Tribunale di Milano 22 gennaio 2013 - sezione specializzata in materia di impresa - dichiara che, qualora una società abbia conferito il proprio intero patrimonio in trust, non può disporsi la cancellazione di una società dal registro delle Imprese della società in difetto del verificarsi delle condizioni dettate negli articoli 2492 e 2495 del codice civile ed, in particolare, in difetto dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione;
  • Tribunale di Sondrio 12 ottobre 2013 omologa un concordato preventivo che prevede, tra gli altri, ove i crediti verso i clienti non vengano incassati entro un determinato termine, il conferimento dei relativi diritti di credito residui in un apposito trust, del quale saranno beneficiari i creditori privilegiati nella misura corrispondente al loro credito residuo; nonché prevede la falcidia del debito per IVA e ritenute IRPEF dovuto all’Erario per accertata incapienza degli importi complessivamente dovuti ai creditori muniti di cause di prelazione, non avendo fatto ricorso all’istituto della transazione fiscale stante la natura volontaria dell’istituto;
  • Tribunale di Cremona 8 ottobre 2013 rileva che un trust liquidatorio, istituito quando la società si trovi già in stato di dissesto e nel quale siano conferiti anche i beni personali del socio, non è ab origine nullo o inefficace per contrasto con la legge fallimentare e la circostanza che la società, spogliandosi dei propri beni, possa cancellarsi dal registro delle imprese non costituisce motivo di non riconoscimento del trust. Nel caso intervenga, dopo l’istituzione di un trust liquidatorio, il fallimento della società, si verifica una ipotesi di impossibilità di raggiungimento dello scopo del trust e si seguirà la disciplina prevista dall’atto istitutivo o dalla legge regolatrice del trust;
  • TAR Brescia 4 settembre 2013 sospende l’efficacia del diniego di riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia a una società trustee;
  • Tribunale di Bologna Uff. Tutele 12 giugno 2013 autorizza l’amministratore di sostegno a conferire in un istituendo trust i beni ereditati dal beneficiario della misura in quanto il vincolo di destinazione impresso sui beni sarà così più forte di quanto risulta dalle previsioni contenute negli articoli 410 e seguenti del codice civile a tutela del beneficiario e rileva che l’atto dell’istituendo trust deferisce al trustee ed al guardiano poteri tra loro equilibrati, assicura una copertura assicurativa al guardiano e garantisce l’adeguata protezione del patrimonio del beneficiario;
  • Tribunale di Siracusa 17 aprile 2013 omologa la separazione dei coniugi che contestualmente istituiscono un trust a favore delle loro figlie minori, conferendovi il bene immobile, unitamente ad i relativi arredi, di cui sono entrambi proprietari e che in sede di separazione è stato assegnato alla moglie affinché vi coabiti con le minori. Il trust, in cui l’ufficio di trustee è affidato alla madre, ha lo scopo di salvaguardare l’essenziale soddisfacimento delle esigenze abitative delle minori, fino al completamento del loro ciclo di studi ed al raggiungimento dell’autosufficienza economica e comunque fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età da parte della figlia più piccola;
  • Tribunale di Ravenna 4 aprile 2013 afferma che è ammissibile una proposta di concordato preventivo accompagnata da un trust autodichiarato, con il quale il disponente destini dei beni propri per la soddisfazione dei creditori e che il nominando commissario giudiziale possa assumere la funzione di guardiano con onere del trustee di acquisirne il parere favorevole, prima di procedere ad eventuali atti di alienazione dei beni del fondo in trust;
  • Consiglio di Stato 7 marzo 2013 afferma che il conferimento di una partecipazione sociale totalitaria in un trust, il cui atto istitutivo, attesa la struttura e la finalità, non presterebbe il fianco, come ritenuto anche dal Tar Calabria, al pericolo di elusioni della disciplina sulle informative antimafia, non è elemento sufficiente ad impedire l’emissione di una informativa prefettizia interdittiva antimafia, laddove si possa ragionevolmente dedurre il persistere di un possibile condizionamento mafioso nella gestione del trust, sulla base della circostanza che i figli dei disponenti siano non solo beneficiari del trust ma anche dipendenti della società e possano così controllare dall’interno l’andamento di quest’ultima;
  • Tribunale di Milano Uff. Tutele 6 marzo 2013 ritenuto vantaggioso per il minore, autorizza la madre esercente la potestà genitoriale ad istituire un trust affidando la gestione dell’eredità mobiliare pervenuta al figlio a seguito del decesso del padre a due accreditate società trustee, con la previsione di rimettere alla volontà del beneficiario divenuto maggiorenne la scelta di mantenere il trust sino al 26esimo anno di età ed anche oltre, e la scelta dei “protectors” nella persona della madre e in altra persona vicina al minore;
  • Tribunale di Lodi 30 gennaio 2013 ritiene che la domanda di nullità per contrasto con l’articolo 1228 del codice civile e perché sham, in quanto domanda di accertamento e non costitutiva, sia validamente proposta nei soli confronti del disponente e del trustee, mentre il contraddittorio va integrato con i beneficiari per quanto riguarda l’azione revocatoria contestualmente formulata. Ribadendo la legittimità dei trust interni, il Tribunale rigetta la domanda di nullità perché l’attore non ha dedotto che la finalità a suo parere perseguita dal disponente (frodare i propri creditori) fosse condivisa dal trustee e dichiara la parziale nullità dell’atto istitutivo nella parte nella quale include fra i beneficiari “l’Erario dello Stato Italiano”, soggetto inesistente. Con separata ordinanza ordina l’integrazione del contradittorio nei confronti dei beneficiari per la prosecuzione del giudizio sulla sola azione revocatoria;
  • Corte d’Appello di Catania 21 novembre 2012 ritiene necessario per l’utilizzo del trust nella predisposizione di proposte concordatarie che l’atto istitutivo contenga un clausola che ne subordini l’operatività all’omologa del concordato, così da poter evitare il rischio che, in caso di rigetto della proposta concordataria, i beni del debitore, oramai segregati, siano sottratti alla garanzia dei suoi creditori. Asserisce che dal combinato disposto degli articoli 28 e 182 della Legge Fallimentare deriva che il liquidatore debba avere gli stessi requisiti previsti per il curatore, così che è inammissibile la proposta di concordato preventivo nella quale sia indicato come liquidatore il trustee di un trust autodichiarato e utilizzato impropriamente, non possedendo egli i requisiti di cui all’articolo 28 della Legge Fallimentare ed essendo in palese conflitto di interessi;
  • Tribunale di Reggio Emilia 22 giugno 2012 nell’ambito di un procedimento di separazione personale i coniugi, in ossequio al principio di autonomia contrattuale, possono disciplinare nelle condizioni di separazione aspetti patrimoniali e personali della vita coniugale. Il Tribunale ha rifiutato l’omologazione della separazione avendo i coniugi, con lo scopo di adempiere il loro obbligo alimentare come ascendenti nei confronti dei nipoti, inteso porre in essere un “negozio destinatorio puro”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2645 ter del codice civile, su un immobile di loro proprietà senza accompagnare tale vincolo da alcun altro negozio che abbia l’effetto di trasferire la proprietà del bene. Ritengono i giudici inammissibile la creazione di un vincolo di destinazione “autoimpresso”, e che l’articolo 2645 ter del codice civile sia una norma sugli effetti complementari rispetto a quelli traslativi e obbligatori delle singole figure negoziali cui accede il vincolo di destinazione. Né le condizioni sottoposte dai coniugi al Tribunale possono essere ricondotte all’istituzione di un trust autodichiarato in ragione della diversa essenza dei due istituti;
  • Tribunale di Reggio Emilia 26 aprile 2012 ritiene necessaria la chiamata in causa dei beneficiari “contingent” nella revocatoria dell’atto di dotazione di un trust. Ritenendoli titolari di una aspettativa sui beni in trust, li qualifica come litisconsorti necessari;
  • Tribunale di Napoli 13 marzo 2012 respinge il ricorso mirante alla revoca del trustee, che non avrebbe fornito informazioni ai beneficiari, applicando la giurisprudenza straniera sull’esercizio dei poteri discrezionali e sull’esistenza di un diritto incondizionato dei beneficiari ad ottenere informazioni;
  • Tribunale di Urbino 31 gennaio 2012 rigetta il reclamo avverso l’ordinanza 11 novembre 2011 e dichiara che il trust in questione ha legittima funzione di trapasso generazionale e non lede i diritti dei legittimari;
  • Tribunale Bologna 23 gennaio 2012 il giudice tutelare autorizza, ai sensi dell’articolo 43 della Trust Jersey Law, la cessazione di un trust in virtù delle sopravvenute esigenze dei beneficiari, nonostante uno di essi sia assoggettato alla misura protettiva dell’amministrazione di sostegno; contestualmente autorizza l’istituzione di un nuovo trust protettivo ad esclusivo beneficio del soggetto sottoposto all’amministrazione di sostegno;
  • Tribunale di Milano 20 gennaio 2012 autorizza l’istituzione di un trust a favore di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno con lo scopo di conservare le sue proprietà mobiliari sia in un’ottica successoria sia per garantire al soggetto un adeguato tenore di vita nonché l’assistenza medica necessaria. Impone che l’amministratore di sostegno nominato ricopra l’ufficio di guardiano affinché possa vigilare sull’attuazione dello scopo del trust e gli sia, attribuendogli inoltre il potere di revoca e di nomina del trustee;
  • Tribunale di Milano 15 novembre 2011 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio nell’ambito di una procedura in cui il marito - nel ricorso - si dimetteva da trustee del trust istituito nelle condizioni di separazione per vincolare un immobile al soddisfacimento delle sigenze abitative della figlia;
  • Tribunale di Pescara 11 gennaio 2011 omologa la proposta di concordato preventivo di una società in liquidazione in cui è prevista la costituzione di un trust autodichiarato avente come trustee il liquidatore, come guardiano il Commissario giudiziale e come beneficiari la massa dei creditori del concordato;
  • Tribunale di Milano 29 ottobre 2010 il trust liquidatorio deve contenere clausole che ne limitino l’operatività in caso di insolvenza conclamata; in mancanza, è nullo il trust liquidatorio che non preveda che, in caso di fallimento, i beni siano consegnati al curatore, quando questa mancata previsione appare essere il vero e unico motivo del trust;
  • Tribunale di Genova 20 agosto 2010 accoglie il ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile volto ad ottenere il rilascio azienda ad un Trust in quanto il contratto di affitto è stato stipulato in violazione dell’atto istitutivo;
  • Tribunale di Genova 29 marzo 2010 accoglie il ricorso del trustee dimissionario e dei guardiani di un trust interno retto dalla legge di Jersey e, mancando il soggetto legittimato a nominare il nuovo trustee, procede alla nomina come richiesto dai ricorrenti;
  • Tribunale di Reggio Emilia 06 marzo 2010 dichiara che "la successione del trustee integra una forma di successione nella proprietà dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo e particolare e non a titolo universale";
  • Tribunale di Bologna 02 marzo 2010 nomina un legale per la redazione di un atto istitutivo di trust autodichiarato avente per scopo la soddisfazione un credito del fallimento e per disponente (e trustee) il debitore stesso;
  • Tribunale di Reggio Emilia 30 novembre 2009 respinge la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto di esclusione dallo stato passivo dei portatori di obbligazioni, rilevando, quanto al fumus, che l’ammissione al passivo del trustee del prestito obbligazionario costituisce la migliore garanzia dei diritti vantati dagli obbligazionisti;
  • Tribunale di Alessandria 24 novembre 2009 respinge la richiesta di sequestro conservativo proposta contro il trustee di un trust destinato al superamento dello stato di crisi della società disponente attraverso la predisposizione di un piano di risanamento;
  • Tribunale di Firenze 17 novembre 2009 richiesto dal trustee di impartirgli direttive circa il comportamento da tenere in giudizio, enuncia i criteri che il trustee dovrà seguire;
  • Giudice Tutelare Trib. Roma 26 ottobre 2009 nomina un amministratore di sostegno per curare gli interessi del beneficiario di un trust, incluso controllo e vigilanza sull’operato del trustee;
  • Tribunale di Milano 22 ottobre 2009 ribadisce la validità dei trust interni con funzioni liquidatorie, ma respinge il reclamo avverso la concessione di sequestro giudiziario sui beni confluiti in un trust liquidatorio quando la società disponente era già insolvente;
  • Tribunale di Roma 3 settembre 2009 stabilisce che le tariffe del Decreto Ministeriale 585/94 alla redazione di un parere in tema di regime fiscale di trust;
  • Tribunale di Milano 17 luglio 2009 nomina un conciliatore su istanza dei guardiani di un trust secondo le disposizioni dell’atto istitutivo;
  • Tribunale di Genova 17 giugno 2009 nomina un amministratore di sostegno e lo autorizza a istituire un trust con beni immobili del soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno;
  • Tribunale di Reggio Emilia 5 giugno 2009 dichiara che la legittimazione ad insinuarsi al passivo fallimentare di una società emittente un prestito obbligazionario che sia stato oggetto di un trust istituito allo scopo di assicurare il rispetto del relativo regolamento spetta esclusivamente al trustee;
  • Tribunale di Bologna 11 maggio 2009 autorizza l’amministratore di sostegno a trasferire i beni per soggetto assistito al trustee del trust istituito in forza di autorizzazione giudiziale;
  • Tribunale di Rimini 21 aprile 2009 autorizza l’amministratore di sostegno a istituire un trust in favore del beneficiario dell’amministrazione;
  • Tribunale di Bologna 1 aprile 2009 dispone che il marito divorziato nomini la ex moglie beneficiaria della metà di un immobile in trust, a titolo di assegno divorzile in unica soluzione;
  • Tribunale di. Torino 31 marzo 2009 accoglie la domanda di scioglimento del matrimonio che prevede la segregazione di alcuni beni immobili in un trust, contestualmente istituito;
  • Tribunale di L’Aquila 11 febbraio 2009 conferma il rigetto del ricorso, proposto in via d’urgenza, dal disponente e dai beneficiari di un trust, tendente a inibire al trustee iniziative di vendita del patrimonio immobiliare e a ottenere il sequestro giudiziario degli immobili segregati nel trust;
  • Tribunale di Milano Sez. distaccata Legnano 8 gennaio 2009 respinge il ricorso per sequestro conservativo sui beni segregati in un trust liquidatorio;
  • Tribunale Modena Sez. distaccata Sassuolo 11 dicembre 2008 autorizza l’istituzione di un trust su beni di un minore e, all’esito di una consulenza, prescrive le modificazioni da apportare alla bozza dell’atto istitutivo;
  • Tribunale Napoli 19 novembre 2008 dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di una società in liquidazione che prevede anche l’istituzione di un trust in favore dei creditori;
  • Tribunale Bari, Sez. Fallimentare 06 novembre 2008 dichiara trasferiti ad un trust dei beni, di un asse fallimentare, venduti ai pubblici incanti e acquistati dal trust medesimo;
  • Tribunale Bologna 23 settembre 2008 autorizza l’amministratore di sostegno all’istituzione di un trust a vantaggio del beneficiario dell’amministrazione stessa;
  • Tribunale Padova 1 settembre 2008 autorizza l’estromissione di beni da un fondo patrimoniale e il loro vincolo in trust;
  • Tribunale Genova 1 aprile 2008 omologa una separazione personale fra coniugi che include la segregazione di beni nel trust istituito dai coniugi;
  • Tribunale Bari Sez. Fallimentare 21 dicembre 2007 trasferisce ad un trust dei beni, di un asse fallimentare, venduti ai pubblici incanti e acquistati dal trust medesimo;
  • Tribunale Milano 10 luglio 2007 dichiara prive di effetti la revoca del guardiano e la nomina di un nuovo guardiano, effettuate dal disponente in mancanza del relativo potere;
  • Tribunale Reggio Emilia 14 maggio 2007 sospende l’esecuzione promossa su beni oggetto di trust autodichiarato;
  • Tribunale Siena 16 gennaio 2007 respinge il ricorso per sequestro conservativo di beni vincolati in trust, proposto da un creditore del disponente;
  • Tribunale Saluzzo 9 novembre 2006 autorizza il curatore di un fallimento a conferire le residue attività fallimentari in un trust;
  • Tribunale Firenze Sez. Fallimentare 26 ottobre 2006 autorizza il conferimento di somme in trust;
  • Tribunale Prato Sezione Fallimentare 4 luglio 2006 autorizza la proposta del curatore di transigere una controversia con una banca prevedendo l’istituzione di un trust a garanzia delle somme dovute per la fase di transizione;
  • Tribunale Milano 7 giugno 2006 omologa il verbale di separazione nel quale è inserita l’istituzione di un trust auto-dichiarato dai coniugi in favore dei figli;
  • Tribunale Bologna 20 marzo 2006 dispone che i beni in trust non possono essere impiegati dal trustee per far fronte alle obbligazioni dei genitori dei beneficiari perché ciò esula dai poteri conferitigli. Stabilisce che citare il trust “nella persona del legale rappresentante” non implica difetto di legittimazione passiva, ma realizza la vocativo in ius;
  • Tribunale Genova Giudice Tutelare 14 marzo 2006 autorizza l’amministratore di sostegno ad un incapace, nell’atto di nomina, a istituire un trust nell’interesse del soggetto incapace, del coniuge e del figlio, consentendo al trustee di individuare i beneficiari finali fra coloro che si sono particolarmente distinti nei rapporti relazionali e di assistenza con il figlio del beneficiario, anche egli incapace;
  • Tribunale Pordenone 20 dicembre 2005 omologa un accordo di separazione consensuale nel quale è contemplata l’istituzione di un trust, nel quale sono segregati beni immobili, a favore dei figli;
  • Tribunale di Mondovì 16 settembre 2005 dichiara aperta una procedura di concordato preventivo che prevede, a garanzia dei creditori, il conferimento di beni in un trust di natura liquidatoria;
  • Tribunale di Modena Giudice Tutelare 11 agosto 2005 autorizza, nell’atto di nomina degli amministratori di sostegno, l’istituzione di un trust nell’interesse del soggetto incapace;
  • Tribunale di Parma 3 marzo 2005 omologa il concordato preventivo in relazione al quale un soggetto interessato al buon esito del concordato ha trasferito alcuni immobili al commissario giudiziale quale trustee; il tribunale ha dichiarato "largamente superata" la tesi della contrarietà del trust all’ordinamento italiano;
  • Tribunale di Milano 23 febbraio 2005 omologa un accordo di separazione consensuale nel quale è contemplata l’istituzione di un trust disposto da uno dei coniugi a favore della figlia;
  • Tribunale di Venezia 4 gennaio 2005 stabilisce che non è nullo un trust interno il cui effetto è quello di privare gli erede della quota di legittima e che gli eredi dovranno esercitare l’azione di riduzione per i trasferimenti dal disponente al trustee. Dichiara che non vi è appropriazione indebita quando il trustee rifiuta di restituire i beni al disponente in quanto il proprietario dei beni è il trustee stesso. Stabilisce che non vi è truffa quando il professionista consiglia il trust a chi non è consapevole di tutti gli effetti giuridici a meno che non risulti un ingiusto arricchimento per il professionista e un ingiusto danno per il cliente;
  • Corte d’appello di Milano 20 luglio 2004 stabilisce che il giudice italiano, in applicazione dell’art. 41 del Trustee Act 1925, può revocare il trustee che non agisca in maniera onesta e ragionevole e che non tenga una corretta contabilità;
  • Tribunale di Firenze Giudice Tutelare 7 luglio 2004 autorizza il tutore di un beneficiario interdetto a prestare il consenso per la modifica del trust a norma del Variation of Trust Act 1958;
  • Tribunale di Parma Sez. Fallimentare 19 maggio 2004 accoglie l’istanza volta a far nominare trustee di un trust istituito nell’ambito di un concordato preventivo il Commissario Giudiziale del concordato stesso;
  • Tribunale di Firenze Giudice Tutelare 8 aprile 2004 autorizza i genitori di un minore disabile a vincolare in trust somme appartenenti al minore con lo scopo di acquistare un immobile;
  • Tribunale Roma Sez. Fallimentare 11 marzo 2004 stabilisce che il provvedimento di autorizzazione ad istituire un trust avente ad oggetto i crediti fiscali del fallimento rientra nella competenza del Tribunale e non in quella del Giudice Delegato;
  • Tribunale di Bologna Giudice Tutelare 3 dicembre 03 autorizza i genitori del legatario di beni mobili facilmente disperdibili ad accettare il legato e a istituire un trust, del quale sarà trustee l’esecutore testamentario, per assicurare la conservazione dei beni fino alla maggiore età del legatario;
  • Tribunale sez. fall. Roma 4 aprile 2003 autorizza il curatore a cedere i crediti che il fallimento vanta verso il Fisco a due trustee affinché li riscuotano e trasferiscano le somme incassate ai creditori secondo le indicazioni del piano finale di riparto. Inoltre, nomina un professionista affinché rediga l’atto istitutivo di trust;
  • Tribunale di Roma 12 marzo 2003 premettendo che il trust è ormai introdotto nel nostro ordinamento per effetto della Convenzione de L’Aja, respinge per mancanza dei presupposti (fumus bonis iuris e periculum in mora) il ricorso del trustee per sequestro liberatorio ex articolo 687 del codice di procedura civile;
  • Tribunale di Milano 20 ottobre 2002 revoca due coniugi dall’incarico di trustees del trust da loro istituito a favore delle figlie perché non si sono adoperati per mantenere inalterato il valore del bene in trust, non hanno tenuto un’adeguata contabilità e non sono stati imparziali con tutti i beneficiari. Con lo stesso provvedimento nomina e i nuovi trustees e ne determina il compenso.

Tralasciando allora quelle decisioni di legittimità che imporrebbero una certa sensibilità verso orientamenti consolidati in giurisprudenza, una finale domanda mi sale spontanea.

In quale altro modo, e con quale diverso strumento giuridico esistente in diritto civile, tutte “le persone” che hanno portato legittimi interessi poi soddisfatti con i trust suddetti avrebbero trovato le medesime garanzie o risultati?

Non ci è dato sapere.

Ma ancora non è tutto

Traggo spunto proprio dal caso pratico che condusse al primo provvedimento tavolare del Tribunale di Belluno 25 settembre 2005, per portare esempio concreto degli incredibili paradossi che possono venire ad esistenza

Tizio istituisce un trust nel 2005 ed ha due immobili: uno a San Vito di Cadore ed uno a Cortina d’Ampezzo; il primo è soggetto al regime della trascrizione su base personale vigente in tutta Italia, tranne che nei territori del Nord Est, il secondo è invece soggetto al regime tavolare che avviene su base reale: in altri termini la trascrizione tavolare ha efficacia costitutiva del diritto e quindi se essa non viene fatta, la proprietà del bene immobile non passa dal cedente al cessionario.

Serenamente, oserei dire, il Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di San Vito di Cadore trascrive in favore del trustee, per contro quello di Cortina si rifiuta e il decreto tavolare del 25 settembre 2005 conferma il rifiuto.

Tizio ha dunque oggi un immobile in trust ed uno fuori; Tizio non può fare nulla perché il decreto tavolare di secondo grado non è purtroppo impugnabile in Cassazione.

Non è forse incostituzionale tutto questo?

Con buona pace della certezza del diritto soprattutto laddove, anche nel prossimo provvedimento tavolare bellunese, verrà nuovamente dimenticata la sentenza di Cassazione nel frattempo sopravvenuta del 9 maggio 2014 n. 10105.