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Riflessioni sul danno biologico: vi rientra il profilo esistenziale?

Estratto da Lua D’Apollo, Danno Biologico. Le applicazioni giurisprudenziali, (2a edizione), LexForm editore, 2009, pp. 62 e ss.
[Dettagli del volume]

La giurisprudenza e la dottrina post 2003 si chiedono se il danno biologico assorba il danno esistenziale, ovvero se le due voci di danno siano scisse.

La prima tesi è seguita in dottrina della cd scuola triestina, laddove si parla di danno biologico-esistenziale: si nega l’autonomia concettuale del danno esistenziale ritenendo che il “non poter più fare”, tipico della lesione esistenziale, sia già compreso nella lesione all’integrità psico-fisica, ovvero nel danno biologico.

Altra ricostruzione ammette l’autonomia concettuale delle due voci di danno ritenendo che mentre il danno biologico incide solo ed esclusivamente sulla salute ovvero sull’integrità psico-fisica, il danno esistenziale incide sui valori costituzionali diversi dalla salute che possono subire lesione anche a prescindere della lesione del bene salute.

La giurisprudenza segue percorsi ricognitivo - ermeneutici non coincidenti, alcuni aderendo all’interpretazione della Cassazione sul danno evento (Giud. Pace di Sora 30.12.00, AGCSS, 2001, 756), altri facendo proprio sia il taglio consequenzialistico sia l’assorbimento del danno biologico in quello esistenziale della scuola triestina (Trib. Locri 6.10.00, CorG, 2001, 786; Trib. Lecce 5.10.01, RCP, 2002, 1146), alcuni negando autonomia al danno esistenziale rispetto a quello biologico (Trib. Napoli 24.12.99, RGCT 2000, 765; Trib. Milano 15.6.00, GI, 2002, 987), o vincolando la risarcibilità del primo solo alle ipotesi in cui non si riscontri il secondo (Trib. Milano 8.6.00, RCP, 2000, 926; Trib. Firenze 29.1.01, FT, 2001, 5), altri negando la distinzione tra il danno esistenziale e quello morale (Trib. Roma 7.3.02, RCP, 2002, 794). Spesso vengono usate anche espressioni linguistiche differenti (ad es. danno edonistico, danno da lesione del rapporto parentale, Trib. Milano 31.5.99, DResp, 2000, 67; Trib. Firenze 24.2.00, in RCP, 2000, 1437)[1].

Peraltro la tesi che nega autonomia al danno esistenziale evidenzia la difficoltà di dimostrare in giudizio i pregiudizi esistenziali, basandosi per lo più su situazioni personali ed intime.

La Cassazione ha cercato in più riprese di porre le basi di una distinzione concettuale tra le due tipologie di danno. Da ultimo le Sezioni Unite civili hanno sottolineato che “mentre il danno biologico non può prescindere dall’accertamento medico legale, quello esistenziale può invece essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo “i concreti” cambiamenti che l’illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato. Ed infatti – se è vero che la stessa categoria del “danno esistenziale” si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, del pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso – all’onere probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi che l’ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito di documentazione alla prova testimoniale su tali circostante di congiunti e colleghi di lavoro. Considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cassazione 9834/02) per la formazione del suo convincimento, purché, secondo le regole di cui all’articolo 2727 Cc venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano”[2].

Il danno esistenziale è da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno[3]: secondo tale tesi pertanto la lesione esistenziale non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. In mancanza, la richiesta fattane per la prima volta in appello è da ritenere nuova e inammissibile, ex art. 345 cpc.[4].

La tesi contraria è sposata da altre decisioni della III sezione civile. Partendo dall’assunto secondo cui il danno biologico include ogni danno al bene salute diverso dalla diminuzione o perdita della capacità lavorativa, deriva che, in caso di liquidazione del danno biologico, la generica categoria del “danno esistenziale”, nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., non può formare oggetto di tutela[5].

Gli argomenti a base della tesi in parola partono dal dato codicistico degli artt. 2043 e 2059 al fine di ricondurre la responsabilità aquiliana nell’ambito della bipolarità prevista dal "codice vigente" tra danno patrimoniale (articolo 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (articolo 2059 c.c.). In ragione della tipicità prevista da quest’ultima norma, il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria; ne consegue che non può formare oggetto di tutela una generica categoria di "danno esistenziale" nella quale rientrano fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall’interpretazione costituzionale dell’articolo 2059 c.c.

“Pertanto, qualora, in relazione ad una lesione del bene alla salute, sia stato liquidato il "danno biologico", che include ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico e il danno alla vita di relazione, non v’è luogo per una duplicazione liquidatoria della stessa voce di danno, sotto la categoria generica del "danno esistenziale"[6].

La questione è riproposta il 12 febbraio 2008 dalla III sez. civile della Cassazione nella sentenza n° 3284. Il collegio afferma che il diritto alla salute, o lato sensu biologico, di cui all’art. 32 della Costituzione, è ontologicamente diverso dal danno da lesione di un diverso diritto costituzionalmente protetto[7].

La corte d’appello aveva invece ritenuto che il danno esistenziale rientrasse nel più ampio concetto del danno biologico, costituendo una delle sue possibili estrinsecazioni".

Visto il differente approccio teorico della giurisprudenza e della dottrina e per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità di una delle domande risarcitorie (biologica e/o esistenziale) concordiamo con chi ha sostenuto che sarà necessario, nella domanda giudiziale, introdurre, nella causa petendi, una specificazione della situazione giuridica soggettiva che si assume lesa, individuandone la genesi costituzionale[8].

La tesi parola sembra oggi confermata dal codice delle assicurazioni che agli artt. 138 e 139 prevede una nozione lata di danno biologico in cui confluiscono anche le valutazioni relazionali ed esistenziali conseguenti alla lesione dell’integrità psico-fisica (si rinvia al par. 12).

Da ultimo sposano quest’impostazione le Sezioni Unite nella sentenza 11.11.2008 n. 26972 quando affermano che: Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato".



[1] Si veda ampiamente Cendon, Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia, IV, 3925

[2] Cass., SU, 24.03.2006 n° 6572

[3] Cass., Sez. Un., 6572/2006

[4] Cass. n. 2546/2007

[5] Cass., 9510/2007

[6] Cass., 9510/2007

[7] Cassazione sez. III civile, 12 febbraio 2008, n° 3284

[8] G. Buffone, Diritto alla salute e danno esistenziale, in http://www.altalex.com/

[Dettagli del volume]

La giurisprudenza e la dottrina post 2003 si chiedono se il danno biologico assorba il danno esistenziale, ovvero se le due voci di danno siano scisse.

La prima tesi è seguita in dottrina della cd scuola triestina, laddove si parla di danno biologico-esistenziale: si nega l’autonomia concettuale del danno esistenziale ritenendo che il “non poter più fare”, tipico della lesione esistenziale, sia già compreso nella lesione all’integrità psico-fisica, ovvero nel danno biologico.

Altra ricostruzione ammette l’autonomia concettuale delle due voci di danno ritenendo che mentre il danno biologico incide solo ed esclusivamente sulla salute ovvero sull’integrità psico-fisica, il danno esistenziale incide sui valori costituzionali diversi dalla salute che possono subire lesione anche a prescindere della lesione del bene salute.

La giurisprudenza segue percorsi ricognitivo - ermeneutici non coincidenti, alcuni aderendo all’interpretazione della Cassazione sul danno evento (Giud. Pace di Sora 30.12.00, AGCSS, 2001, 756), altri facendo proprio sia il taglio consequenzialistico sia l’assorbimento del danno biologico in quello esistenziale della scuola triestina (Trib. Locri 6.10.00, CorG, 2001, 786; Trib. Lecce 5.10.01, RCP, 2002, 1146), alcuni negando autonomia al danno esistenziale rispetto a quello biologico (Trib. Napoli 24.12.99, RGCT 2000, 765; Trib. Milano 15.6.00, GI, 2002, 987), o vincolando la risarcibilità del primo solo alle ipotesi in cui non si riscontri il secondo (Trib. Milano 8.6.00, RCP, 2000, 926; Trib. Firenze 29.1.01, FT, 2001, 5), altri negando la distinzione tra il danno esistenziale e quello morale (Trib. Roma 7.3.02, RCP, 2002, 794). Spesso vengono usate anche espressioni linguistiche differenti (ad es. danno edonistico, danno da lesione del rapporto parentale, Trib. Milano 31.5.99, DResp, 2000, 67; Trib. Firenze 24.2.00, in RCP, 2000, 1437)[1].

Peraltro la tesi che nega autonomia al danno esistenziale evidenzia la difficoltà di dimostrare in giudizio i pregiudizi esistenziali, basandosi per lo più su situazioni personali ed intime.

La Cassazione ha cercato in più riprese di porre le basi di una distinzione concettuale tra le due tipologie di danno. Da ultimo le Sezioni Unite civili hanno sottolineato che “mentre il danno biologico non può prescindere dall’accertamento medico legale, quello esistenziale può invece essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo “i concreti” cambiamenti che l’illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato. Ed infatti – se è vero che la stessa categoria del “danno esistenziale” si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, del pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso – all’onere probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi che l’ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito di documentazione alla prova testimoniale su tali circostante di congiunti e colleghi di lavoro. Considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cassazione 9834/02) per la formazione del suo convincimento, purché, secondo le regole di cui all’articolo 2727 Cc venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano”[2].

Il danno esistenziale è da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno[3]: secondo tale tesi pertanto la lesione esistenziale non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. In mancanza, la richiesta fattane per la prima volta in appello è da ritenere nuova e inammissibile, ex art. 345 cpc.[4].

La tesi contraria è sposata da altre decisioni della III sezione civile. Partendo dall’assunto secondo cui il danno biologico include ogni danno al bene salute diverso dalla diminuzione o perdita della capacità lavorativa, deriva che, in caso di liquidazione del danno biologico, la generica categoria del “danno esistenziale”, nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., non può formare oggetto di tutela[5].

Gli argomenti a base della tesi in parola partono dal dato codicistico degli artt. 2043 e 2059 al fine di ricondurre la responsabilità aquiliana nell’ambito della bipolarità prevista dal "codice vigente" tra danno patrimoniale (articolo 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (articolo 2059 c.c.). In ragione della tipicità prevista da quest’ultima norma, il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria; ne consegue che non può formare oggetto di tutela una generica categoria di "danno esistenziale" nella quale rientrano fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall’interpretazione costituzionale dell’articolo 2059 c.c.

“Pertanto, qualora, in relazione ad una lesione del bene alla salute, sia stato liquidato il "danno biologico", che include ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico e il danno alla vita di relazione, non v’è luogo per una duplicazione liquidatoria della stessa voce di danno, sotto la categoria generica del "danno esistenziale"[6].

La questione è riproposta il 12 febbraio 2008 dalla III sez. civile della Cassazione nella sentenza n° 3284. Il collegio afferma che il diritto alla salute, o lato sensu biologico, di cui all’art. 32 della Costituzione, è ontologicamente diverso dal danno da lesione di un diverso diritto costituzionalmente protetto[7].

La corte d’appello aveva invece ritenuto che il danno esistenziale rientrasse nel più ampio concetto del danno biologico, costituendo una delle sue possibili estrinsecazioni".

Visto il differente approccio teorico della giurisprudenza e della dottrina e per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità di una delle domande risarcitorie (biologica e/o esistenziale) concordiamo con chi ha sostenuto che sarà necessario, nella domanda giudiziale, introdurre, nella causa petendi, una specificazione della situazione giuridica soggettiva che si assume lesa, individuandone la genesi costituzionale[8].

La tesi parola sembra oggi confermata dal codice delle assicurazioni che agli artt. 138 e 139 prevede una nozione lata di danno biologico in cui confluiscono anche le valutazioni relazionali ed esistenziali conseguenti alla lesione dell’integrità psico-fisica (si rinvia al par. 12).

Da ultimo sposano quest’impostazione le Sezioni Unite nella sentenza 11.11.2008 n. 26972 quando affermano che: Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato".



[1] Si veda ampiamente Cendon, Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia, IV, 3925

[2] Cass., SU, 24.03.2006 n° 6572

[3] Cass., Sez. Un., 6572/2006

[4] Cass. n. 2546/2007

[5] Cass., 9510/2007

[6] Cass., 9510/2007

[7] Cassazione sez. III civile, 12 febbraio 2008, n° 3284

[8] G. Buffone, Diritto alla salute e danno esistenziale, in http://www.altalex.com/