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Rivelazione di segreti di Stato, “spionaggio“ e altro

Desideri
Ph. Consuelo Corsini / Desideri

Indice:

1. Introduzione

2. Segreti di Stato: cosa sono?

3. Il § 252 StGB

4. “Geheimer Nachrichtendienst”

5. L’infedele funzionario

6. Luogo di soggiorno di profughi e “Staatsgeheimnis”

7. Parziale riforma della sentenza di primo grado e rideterminazione della pena

 

1. Introduzione

La Parte Speciale, Capo 16.mo, del Codice penale austriaco, sotto il titolo “Landesverrat”, prevede alcune disposizioni normative intese a tutelare segreti di Stato.

Il presente articolo, per motivi di brevità, avrà per oggetto soltanto i §§ 252 e 256 StGB.

A differenza di quanto previsto dai §§ 242 e seguenti, StGB, i comportamenti contemplati dai §§ 252 e seguenti StGB, sanzionano comportamenti non lesivi direttamente per lo Stato, ma comportamenti, che per lo Stato, rappresentano un pericolo o un danno soltanto indiretto.

Rivelando, per esempio, a uno Stato estero, un segreto di Stato, questa “Handlungsweise” non ha di mira un mutamento dell’ordinamento costituzionale o comunque dell’organizzazione dello Stato, ma può avere come conseguenza un nocumento con riferimento agli interessi dello Stato.

 

2. Segreti di Stato: cosa sono?

Prima di esaminare le fattispecie di reato suddette, appare opportuno, chiarire, cosa s’intende per “Staatsgeheimnis” (segreto di Stato) nell’ordinamento penale austriaco. “Staatsgeheimnisse” (§ 255 StGB) sono fatti, oggetti, rappresentazioni grafiche o notizie, la cui cognizione e accessibilità, è riservata a una cerchia ristretta di persone e la cui segretezza è necessaria, al fine di prevenire pericoli di grave nocumento alla difesa o alle relazioni  internazionali; segretezza, che deve essere mantenuta nei confronti di un altro Stato/altri Stati oppure di organizzazioni internazionali.

Elemento essenziale del segreto di Stato, è l’esigenza, che venga mantenuta la segretezza (“Geheimhaltungsbedürftigkeit”) per prevenire  pericoli (o danni) alla sicurezza esterna dello Stato (si veda SSt 53/51).

“Staatsgeheimnisse” sono, per esempio, i piani di difesa del territorio dello Stato, lo sviluppo di nuovi sistemi di armamento e, come tali, noti soltanto ad alti ufficiali delle FFAA.

Possono essere oggetto di segreto di Stato anche le cosiddette verfassungsgefährdenden Tatsachen. Per tali s’intendono fatti, dai quali risulta, che si agirà per modificare o  abrogare illecitamente principi e diritti fondamentali, ancorati nella Costituzione oppure violare ripetutamente gli stessi. Tra i principi fondamentali, si annoverano, per esempio, quello di neutralità dell’Austria e quello dello Stato di diritto.

 

3. Il § 252 StGB

Il reato previsto dal § 252 StGB, non è un reato qualificato, ma può quindi essere commesso da chiunque.

Elemento oggettivo del reato di cui al § 252 StGB, è il rendere noto o accessibile il segreto a potenza straniera oppure a un’organizzazione internazionale o al pubblico (se viene reso noto almeno a una decina di persone). Potenza straniera (“fremde Macht”) è uno Stato estero oppure i suoi organi. Le organizzazioni internazionali sono caratterizzate dal fatto, che possono emanare norme cogenti non soltanto per gli Stati aderenti, ma anche per i cittadini degli stessi Stati (l’esempio, che comunemente viene fatto, è quello dell’UE).

La “Bekanntmachung” (dare notizia) può avvenire verbalmente, per iscritto, attraverso immagini o supporti elettronici.

Come sopra esposto, il § 252 StGB prevede, quale modalità alternativa al rendere noto (o pubblico) il segreto di Stato, quella della “Zugänglichmachung” (accessibilità). L’autore del reato agisce in modo, che la potenza straniera o gli altri soggetti indicati sopra, siano messi in grado di venire a conoscenza del segreto. Gli esempi, che si fanno, sono: rivelazione del numero di codice di apertura di una cassaforte, la “traditio” di una chiave di accesso.

A proposito della rivelazione “verfassungsgefährdender Tatsachen”, è però da osservare, che il comma 2 del § 252 StGB, prevede, che se questa rivelazione è fatta nei confronti del pubblico, l’azione non è punibile (“der Täter handelt straflos”), qualora l’autore del reato non abbia agito al fine di procurare alla Repubblica d’Austria un nocumento (la “ratio” di questa norma è evidente: sarebbe un controsenso punire, chi rivela fatti idonei  destabilizzare l’ordinamento dello Stato).

Se a rivelare un segreto di Stato, è un pubblico ufficiale, non vi è concorso con il reato di cui al § 310 StGB, stante la “clausola di sussidiarietà” contenuta in quest’ultimo § (“wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist”).

Il § 252 StGB ha invece carattere sussidiario rispetto al § 26, comma 1, del MilStGB (Codice penale militare).

Elemento soggettivo del reato previsto dal § 252 StGB, è il dolo (generico).

Pena prevista per il reato di cui al § 252 StGB, è la detenzione fino a tre anni.

 

4. “Geheimer Nachrichtendienst”

Per quanto concerne il § 256 StGB, va notato, che, ai fini della tutela dello Stato (e dei suoi interessi), deve essere sanzionato non soltanto l’”Offenbaren”, ma anche la “raccolta” e il fornire ad altri di notizie di rilevante importanza (anche se non costituiscono segreti di Stato). Per questo motivo, la predetta “raccolta” e messa a disposizione di altri di notizie del genere, è punibile, se questo comportamento viene posto in essere ai fini di un sistema segreto di comunicazione.

Elementi oggettivi del reato previsto e punito dal § 256 StGB, sono: l’istituire, il “gestire” o il supportare l’invio segreto di notizie (ai danni della Repubblica d’Austria). Il supporto può estrinsecarsi anche in un “aiuto” non continuo, ma soltanto saltuario.

Per “Nachrichtendienst” s’intende un’organizzazione durevole destinata a  procurarsi (sistematicamente), a raccogliere e a trasmettere ad altri, informazioni riservate (per esempio, segreti d’ufficio, segreti commerciali). Il “Nachrichtendienst” è “geheim” (segreto), se le autorità austriache non hanno conoscenza dell’esistenza dello stesso, né dell’attività, che svolge in sfavore dell’Austria e se l’attività stessa si svolge sotto copertura.

   La dizione “zum Nachteil der Republik Österreich”, non costituisce elemento oggettivo del reato de quo, come ritengono alcuni. La dottrina dominante, è orientata nel senso di ravvisare l’elemento soggettivo del reato di cui al §  256 StGB. Le parole “zum Nachteil” (ai danni) denotano la componente soggettiva di questa “Straftat”.

Va osservato, che non è necessario, che si verifichi (effettivamente) un danno; basta, che l’autore del reato abbia avuto di mira un “risultato” del genere.

Vi è “Nachteil”, se per effetto delle notizie, l’autore del reato persegue l’obiettivo di nuocere al prestigio, alla sicurezza o all’economia dello Stato. È stato ritenuto (ma non è giurisprudenza costante), che  integri la fattispecie di cui al § 256 StGB, l’”istituzione” di un sistema di informazione in favore di uno Stato estero, che è interessato ad avere notizie concernenti l’organizzazione e la sorveglianza di campi di profughi. Se attraverso un “geheimen Nachrichtendienst” vengono portati a conoscenza di altri segreti di Stato, trovano applicazione i §§ 252-254 e 310 StGB.

Pena prevista per il reato di cui al § 256 StGB: quella detentiva fino a tre anni.

 

5. L’infedele funzionario

A proposito dei reati previsti e puniti dai §§ 252 e 256 StGB, vi è un’interessante sentenza della Corte Suprema (OGH).

Un funzionario di polizia, imputato: del delitto “des Verrates von Staatsgeheimnissen” (§ 252, comma 1, StGB), “des Missbrauchs der Amtsgewalt” (abuso d’ufficio - 310, commi 1 e 2 StGB), 3) “des geheimen Nachrichtendienstes zum Schaden Österreichs" (§ 256 StGB), era stato condannato a pena detentiva superiore a due anni.

Questo pubblico ufficiale, secondo l’accusa, aveva “comunicato” ai Servizi di sicurezza della Romania, dal 1970 al 1980, fatti e notizie, di cui era conoscenza per effetto del pubblico ufficio, che ricopriva (dirigente dell’Ufficio Immigrazione e Asilo politico). In particolare, aveva “passato” ai predetti Servizi, notizie concernenti il luogo di soggiorno in Austria di profughi e richiedenti asilo politico, percependo, in cambio, somme di denaro e vari regali. Inoltre aveva informato i Servizi di sicurezza della Romania sugli impianti elettronici in funzione presso la “Landespolizeidirektion Wien”, nonchè sulle misure antispionaggio, mediante le quali i predetti impianti erano protetti.

Contro la predetta sentenza, l’imputato aveva proposto “Nichtigkeitsbeschwerde” (§ 345, comma 1, n. 12, StPO (CPP)), dolendosi per la condanna per il reato previsto dal § 252, comma 1, StGB e deducendo, che il giudice a quo, aveva erroneamente ritenuto, che fatti addebitati a esso imputato, potessero configurare la fattispecie di cui al citato § 252, comma 1, StGB.

Ha esordito l’OGH, nella propria sentenza, che l'elemento essenziale del reato previsto e punito dal § 252 StGB, è la “Geheimhaltungsnotwendigkeit” (la necessità della segretezza). Ciò, per prevenire il pericolo astratto di un grave nocumento alla sicurezza esterna dello Stato, pericolo, che deve essere conseguenza della rivelazione a uno Stato straniero, di segreti, della cui conoscenza, la “fremde Macht” può servirsi o che può comunque “auswerten” (analizzare).

 Secondo l’OGH, non può essere del tutto escluso, che il rivelare ad altro Stato dati personali di profughi/di richiedenti asilo politico e concernenti il loro domicilio in Austria, costituisca grave violazione di interessi della Repubblica d’Austria (e delle predette persone); neppure poteva essere negato, che potesse derivare grave nocumento per le relazioni con l’estero. Pericoli per la difesa dello Stato erano comunque da escludere.

 

6. Luogo di soggiorno di profughi e “Staatsgeheimnis”

Non condivideva, l’OGH, la tesi del PM, seconda la quale, notizie concernenti il luogo di soggiorno di profughi o di richiedenti asilo politico, potessero costituire “Staatsgeheimnisse” (segreti di Stato), nel senso che la comunicazione delle stesse allo Stato di origine, avrebbe potuto esporre a grave nocumento le relazioni (diplomatiche) tra Austria e il Commissariato per i Profughi delle Nazioni Unite.

Le notizie “passate” dall’imputato, dietro compenso, alla Romania e di cui sopra abbiamo parlato, non erano di “qualità” (“wiesen nicht die Qualität auf”) tale, da poter rappresentare pericolo per la relazioni tra l’Austria e le Nazioni Unite.

Pertanto, avendo il giudice di primo grado interpretato erroneamente il disposto di cui al § 252, comma 1, StGB, veniva ritenuta fondata la “Nichtigkeitsbeschwerde" con riferimento al paragrafo ora menzionato. Vi era stata “Gesetzesverletzung” il che comporta, ai sensi del § 345, comma 1, n. 11, StPO (CPP) la riforma parziale dell’impugnata sentenza con rideterminazione della pena.

 

7. Parziale riforma della sentenza di primo grado e rideterminazione della pena

In sede di rideterminazione della pena, la Corte Suprema ha osservato, che a sfavore dell’imputato, deve essere valutato il fatto che l’ex funzionario aveva commesso i fatti, per i quali va riconosciuto colpevole, durante un periodo di tempo piuttosto lungo (come sopra abbiamo visto), ha percepito compensi per gli illeciti commessi, ha agito in modo da porre in pericolo profughi, ha approfittato della propria qualifica (di pubblico ufficiale) per commettere il reato di cui al § 256 StGB.

A favore dell’imputato deve essere considerata la confessione dallo stesso resa e l’incensuratezza del medesimo.

Tenuto conto dell’elevato “Schuld- und Unrechtsgehalt”, in particolare, del fatto, che l’imputato – per tanti anni – aveva abusato del suo incarico (direttivo), pena congrua veniva ritenuta quella detentiva di due anni.

Ai fini dell’esecuzione della pena, veniva computato il periodo di tempo, in cui il condannato era stato in custodia cautelare in carcere.