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Lobbying-Gesetz (LobbyG): la legge sulle Lobby in Austria

Lobbying-Gesetz in Austria, cosa è (e cosa non è) legittimo in un paese democratico
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Trasparenza – a elevato livello – in sede di decisioni dei legislatori e della PA e agire “alla luce del sole”, sono esigenze imprescindibili per il funzionamento di uno Stato democratico. Per garantire le stesse, è stato emanato il “LobbyG”.

 

Introduzione

Esercitare influenza sul potere legislativo e sulla PA è lecito?

A prima vista sembra che la risposta debba essere un secco no. Ma si tratterebbe di una risposta affrettata.

In una democrazia, le decisioni devono essere adottate con l’“inclusione” di tutti i componenti delle forze sociali, in particolare di quelle interessate alla deliberanda “Regelung”.

Ciò non nuoce, di per sé, alla trasparenza e all’integrità dell’agire dei poteri pubblici, qualora le modalità dell’intervento dell’“interessato” – nelle fasi preparatorie della deliberazione – siano disciplinate adeguatamente.

Dei problemi che possono derivare dal “Lobbying” si è occupato, in sede sopranazionale, anche lOCSE nel 2010, fissando alcuni principi che devono sovrintendere al Lobbying legittimo. È necessario che l’attività venga esercitata al (solo) fine di perseguire interessi pubblici e che la stessa sia “nachvollziehbar”, come si è espressa anche l’UE.

La disciplina del Lobbying può avere anche lo scopo di favorire la “partecipazione” di vasti settori ai processi predecisionali degli organi preposti al governo della cosa pubblica (non soltanto in ambito statale).

In altre parole, sì al “Lobbyismus”, ma sempre con il presupposto che la relativa “attività” avvenga in conformità a criteri ben definiti, chiari e determinati per tutti coloro che intervengono e soprattutto per chi è deputato al controllo.

 

“Lobbying-Register”

È stato ritenuto necessario, a questi fini, istituire un apposito registro nel quale siano iscritti coloro che esercitano quest’attività. Indispensabile è, pure, che l’attività de qua sia disciplinata per legge e che sia prevista l’incompatibilità con certe funzioni pubbliche.

Occorrono, poi, sanzioni (efficaci) per chi non osserva le disposizioni che disciplinano il Lobbying.

Infine, è di importanza fondamentale garantire ampia e facile accessibilità al suddetto registro per il maggior numero possibile di interessati alla consultazione dello stesso.

Per l’istituzione del registro – presso il ministero della Giustizia – è stata necessaria la spesa di circa 100.000 euro, mentre la “spesa corrente annua” – soprattutto per il personale addetto – è di circa 250.000 euro.

Con l’emanazione del “Lobbying-Gesetz”, decisioni di rilievo non dovrebbero (più) essere adottate in segreto (o almeno in via “confidenziale”) e in qualche “Hinterzimmer” (retrobottega), come avvenuto nel passato non infrequentemente e che ha gettato una luce – delle volte sinistra – sull’attività del legislatore e della PA.

In una democrazia, l’opinione pubblica ha diritto di conoscere e di sapere le modalità attraverso le quali si è pervenuto a decisioni i cui effetti – spesso – sono destinati a riverberarsi sulla comunità intera.

Agire “alla luce del sole” ha anche lo scopo di prevenire sospetti (fondati o infondati che siano) nei confronti di chi amministra la cosa pubblica e, fuor di metafora, “detta legge”.

La disciplina legislativa austriaca del “Lobbying” è stata preceduta, anche in anni remoti, da interventi di “Gesetzgeber” estericosì ad esempio in Inghilterra, dove è in vigore dal 1947 una legge che la disciplina.

Anche nella RFT, nel 1972, è stato istituito un “Lobbyingregister” presso il “Bundestag”, per non parlare del Canada, dell’Ungheria, della Polonia.

Si può – forse – dire che l’esistenza di registri del genere e la determinazione di standards minimi, ormai fanno parte della “cultura” democratica.

“Lobbyingregister” e l’obbligo di iscrizione negli stessi, da parte di chi, individualmente oppure anche in forma associata, esercita un’attività, che può comportare un “intervento” sul potere legislativo e/o esecutivo, sono destinati a garantire che determinate decisioni siano “verificabili” non soltanto ex post.

 

Chi è un “Lobbyist”?

Possono esserlo singoli privati o persone che esercitano l’attività nell’ambito di società e/o alle dipendenze delle stesse (è, questo, il cosiddetto “In-House-Lobbying”).

L’esercizio dell’attività di “Lobbying” non è condizionata dall’avere la residenza in Austria, né è presupposto possedere la cittadinanza di questo Stato.

 

La disciplina del Lobbying

L’attività di Lobbying è disciplinata dall’ABGB (Codice Civile), in particolare dai paragrafi 1002 e seguenti nonché da norme di diritto commerciale.

Come sopra accennato, scopo precipuo del legislatore del 2012 è stato (ed è) di consentire non soltanto che l’iscrizione nel “Lobbying-und Interessenvertretungsregister” possa avvenire elettronicamente, ma soprattutto che questo registro sia consultabile – fatta eccezione per poche “Eintragungen” (di carattere riservato e di cui parleremo) – da chiunque.

Sono “einsehbar” le generalità e le qualifiche delle persone dirigenti e dipendenti.

Sono previsti inoltre principi di comportamento vincolanti (“Prinzipien der “Lobbyingtätigkeit”) per chi opera nel settore de quo (anche se va detto che si tratta soltanto di standards minimi).

Svolgere funzioni in un ente pubblico costituisce motivo di incompatibilità con il “Lobbying”.

In tal modo si tende a prevenire – alla radice – “kollusive Konflikte” nonché mere apparenze di conflitti simili. Vi è, inoltre, un richiamo all’“Unvereinbarkeitsgesetz” (Legge sulle incompatibilità).

Violazioni concernenti l’obbligo di (previa) registrazione o di regole di comportamento (da parte dei “Lobbyisten”) vengono sanzionate, principalmente, in via amministrativa; in casi gravi, è previsto il divieto di svolgere l’attività e la cancellazione dal registro.

Contratti conclusi con chi è stato cancellato dal registro, o “colpito” da “Berufsverbot” (anche se temporaneo), sono nulli dal punto di vista del diritto civile. Ne parleremo più diffusamente nel prosieguo di quest’articolo.

Se chi esercita attività di “Lobbying” offre a un pubblico ufficiale, concede allo stesso oppure promette all’“Amtsträger” “vantaggi” (“Vorteile”), trova applicazione la normativa dettata in materia di reati di corruzione (paragrafi 307 e seguenti StGB (CP)).

Il “LobbyG” trova applicazione per le attività atte a influire – direttamente – sull’attività decisionale dei legislatori (statali e regionali (dei “Länder”)). Non  invece per quanto riguarda le confessioni religiose riconosciute e partiti politici.

“Lobbyisten” possono esercitare la loro attività soltanto a decorrere dal momento in cui è stata data comunicazione dell’avvenuta iscrizione nel registro di cui sopra; soltanto a seguito di questa comunicazione e perdurando l’iscrizione, il “Lobbyist” ha titolo per accettare incarichi, con obbligo di comunicare al cliente tempestivamente l’entità del prevedibile onorario.

Se l’importo preventivato viene superato, il cliente deve essere immediatamente informato di ciò.

Al “Lobbyisten” è vietato procurarsi informazioni in modo illecito. Deve anche trasmettere le informazioni raccolte in modo veritiero al cliente.

Se l’attività di “Lobbying” è esercitata in forma associata e se alle dipendenze lavorano “Unternehmenslobbyisten”, deve essere elaborato un codice di comportamento per i dipendenti; a questo codice deve essere consentito l’accesso da parte di ogni interessato.

Coloro che ricoprono funzioni pubbliche in un determinato settore, durante l’esercizio delle stesse, non possono agire in qualità di ”Lobbyisten”. Come sopra accennato, il “Lobbying-Register” è istituito presso il ministero della Giustizia.

La richiesta di iscrizione nello stesso avviene tramite Internet e il ministro della Giustizia deve verificare le condizioni di ammissibilità della medesima. In caso di diniego dell’iscrizione, il richiedente deve essere informato dell’“Ablehnung”.

“Lobbyingunternehmen” possono richiedere che determinate notizie da esse comunicate in sede di richiesta di iscrizione  non siano consultabili, qualora possano addurre interessi pubblici prevalenti.

Entro 10 mesi dalla fine del “Geschäftsjahr” (esercizio), devono essere comunicati, al suddetto ministero, le entrate conseguite e il numero degli incarichi ricevuti.

Se l’attività di “Lobbying” è stata esercitata in forma associata, la predetta comunicazione è obbligatoria soltanto se quanto incassato è stato superiore all’importo di euro 100.000 l’anno.

 

Sanzioni

E passiamo alle sanzioni previste.

Chiunque a) esercita l’attività di “lobbyista”, individualmente o in forma associata, senza essere iscritto nel relativo registro, oppure b) è stato cancellato da quest’elenco o sospeso dall’attività, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa fino a 20.000 euro; in caso di recidiva, con la sanzione fino a 60.000 euro.

Obbligatoria, da parte del ministro della Giustizia, è la cancellazione dal registro, se l’iscritto è stato condannato – con sentenza passata in giudicato – per uno dei reati previsti dai paragrafi 153, 153 a, 168 b, 302 StGB oppure dai paragrafi da 304 a 309 StGB; si tratta del reato di appropriazione indebita, di varie fattispecie “corruttive” e del reato di abuso d’ufficio.

Dell’avvenuta condanna definitiva deve essere informato il ministero della Giustizia.

Una nuova iscrizione nel registro di cui al paragrafo 9 “LobbyG” è ammissibile soltanto una volta  trascorsa la “Tilgungsfrist”, vale a dire il periodo di tempo necessario per poter chiedere la riabilitazione.

Oltre a sanzioni penali e amministrative, il “LobbyG” prevede anche nullità contrattuali.

Così, per esempio, un “Lobbying-Auftrag” (incarico) è nullo se è stato stipulato con un “Lobbying-Unternehmen” non iscritto nell’elenco (o, meglio, nel registro).

Quanto versato a titolo di compenso da chi ha conferito l’incarico nella consapevolezza della mancata iscrizione va devoluto in favore dello Stato (“Bund”).

Parimenti affetto da nullità è l’incarico se viene convenuto un “Erfolgshonorar”, vale a dire un onorario da pagare soltanto se l’attività di “Lobbying” sarà coronata da successo oppure se la stipula di un accordo del genere è avvenuta tra un “Lobbying-Unternehmen” e un – dipendente – “Lobbyist”, qualora l’attività di “Lobbying” sia diretta ad ottenere la conclusione di contratti con il “Bund” (Stato), un “Land” (Regione), un Comune o un Consorzio di Comuni.

Le sanzioni che ora abbiamo visto sono applicabili soltanto a violazioni commesse successivamente alla data del 31.3.2013.