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SCF - Cassazione Civile: nessuna somma è dovuta per la diffusione della musica come sottofondo negli studi dentistici

Non comporta alcuna lesione al diritto d’autore la diffusione della musica all’interno di uno studio dentistico e, pertanto, nulla è dovuto a titolo di compenso per diritto d’autore, come previsto dagli articoli 73 e 73-bis della legge sul diritto d’autore, da parte del professionista che la utilizza come sottofondo. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, si tratta di uno studio odontoiatrico, il cui titolare si è rifiutato di corrispondere le somme relative ai diritti per la musica trasmessa in sottofondo. La vicenda era stata sollevata dalla S.C.F. (Società Consortile Fonografici), società incaricata di riscuotere i diritti connessi relativi alla diffusione musicale nei locali pubblici dei produttori affiliati.

La Corte, motivando il provvedimento, ha giustificato il mancato pagamento dei diritti con lo scarso numero di persone a cui si rende ascoltabile un fonogramma e con il fatto che tali persone si avvicendino velocemente nell’ascolto, circostanza questa che escluderebbe la nozione di pluralità necessaria per integrare gli estremi previsti per configurare la comunicazione al pubblico.

Di fatto, quindi, la Corte distingue tra “… pubblico vero e proprio”, quello cospicuo e ampio di un locale colmo di persone, e pubblico ristretto e di passaggio, operando una differenziazione complessa da valutare in concreto.

Ricordiamo, infine, che a favore dei fruitori della musica si è già pronunciata la Corte di Giustizia Europea e che l’interpretazione di una norma comunitaria deve essere applicata dal giudice italiano anche nei rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.

(Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile, Ordinanza 8 febbraio 2016, n. 2468 del 2016

Non comporta alcuna lesione al diritto d’autore la diffusione della musica all’interno di uno studio dentistico e, pertanto, nulla è dovuto a titolo di compenso per diritto d’autore, come previsto dagli articoli 73 e 73-bis della legge sul diritto d’autore, da parte del professionista che la utilizza come sottofondo. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, si tratta di uno studio odontoiatrico, il cui titolare si è rifiutato di corrispondere le somme relative ai diritti per la musica trasmessa in sottofondo. La vicenda era stata sollevata dalla S.C.F. (Società Consortile Fonografici), società incaricata di riscuotere i diritti connessi relativi alla diffusione musicale nei locali pubblici dei produttori affiliati.

La Corte, motivando il provvedimento, ha giustificato il mancato pagamento dei diritti con lo scarso numero di persone a cui si rende ascoltabile un fonogramma e con il fatto che tali persone si avvicendino velocemente nell’ascolto, circostanza questa che escluderebbe la nozione di pluralità necessaria per integrare gli estremi previsti per configurare la comunicazione al pubblico.

Di fatto, quindi, la Corte distingue tra “… pubblico vero e proprio”, quello cospicuo e ampio di un locale colmo di persone, e pubblico ristretto e di passaggio, operando una differenziazione complessa da valutare in concreto.

Ricordiamo, infine, che a favore dei fruitori della musica si è già pronunciata la Corte di Giustizia Europea e che l’interpretazione di una norma comunitaria deve essere applicata dal giudice italiano anche nei rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.

(Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile, Ordinanza 8 febbraio 2016, n. 2468 del 2016