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Senato della Repubblica: legge in materia di delitti contro l’ambiente

Nella seduta del 19 maggio 2015 il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il Disegno di Legge numero 1345-B, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” con 170 voti a favore, 20 contrari e 21 astenuti.

Finora la tutela dell’ambiente è stata garantita solo attraverso la previsione di alcuni reati, di natura prevalentemente contravvenzionale, contenuti nel Decreto Legislativo numero 152 del 2006 (“Codice dell’Ambiente”), oltre che dall’applicazione di alcune norme incriminatrici contenute nel Codice Penale (si pensi ai reati contro l’incolumità pubblica o alla fattispecie di cui all’articolo 674), con le note problematiche relative alla possibile violazione di alcuni princìpi costituzionali (come quelli di precisione, tassatività e offensività) e ad un trattamento sanzionatorio non sempre correttamente parametrato alla gravità dei fatti.                                                                                   

Il Disegno di Legge numero 1345-B introduce nel Codice Penale, immediatamente dopo il Titolo VI del Libro Secondo dedicato ai “Delitti contro l’incolumità pubblica”, un nuovo TitoloVI-bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”.

Il nuovo Titolo VI-bis comprende numerose nuove incriminazioni.

Il delitto di inquinamento ambientale (previsto dall’articolo 452-bis) punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

Il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (previsto dall’articolo 452-ter) introduce un’ipotesi speciale di lesioni colpose e omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale.

Il delitto di disastro ambientale (previsto dall’articolo 452-quater) che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 434, “abusivamente cagiona un disastro ambientale”.

La stessa norma precisa in cosa consiste alternativamente il disastro ambientale.

Per i fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale - che sono previsti come delitti dolosi contro l’ambiente - la nuova disciplina contempla anche la forma colposa (articolo 452-quinquies, “Delitti colposi contro l’ambiente”).

Commette il reato di “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (articolo 452-sexies) “chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente”. La Legge, in questi casi, prevede pene da 2 a 6 anni di reclusione e una multa da 10 mila a 50 mila euro.

Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti” sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (articolo 452-septies).

La Legge (articolo 452-octies) prevede specifiche aggravanti nel caso i reati vengano commessi in forma associativa.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente Codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

L’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi (articolo 452-undecies).

Il provvedimento è entrato in vigore il 29 maggio 2015.

(Legge 22 maggio 2015, n. 68 («Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente») reperibile in http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sg)

Nella seduta del 19 maggio 2015 il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il Disegno di Legge numero 1345-B, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” con 170 voti a favore, 20 contrari e 21 astenuti.

Finora la tutela dell’ambiente è stata garantita solo attraverso la previsione di alcuni reati, di natura prevalentemente contravvenzionale, contenuti nel Decreto Legislativo numero 152 del 2006 (“Codice dell’Ambiente”), oltre che dall’applicazione di alcune norme incriminatrici contenute nel Codice Penale (si pensi ai reati contro l’incolumità pubblica o alla fattispecie di cui all’articolo 674), con le note problematiche relative alla possibile violazione di alcuni princìpi costituzionali (come quelli di precisione, tassatività e offensività) e ad un trattamento sanzionatorio non sempre correttamente parametrato alla gravità dei fatti.                                                                                   

Il Disegno di Legge numero 1345-B introduce nel Codice Penale, immediatamente dopo il Titolo VI del Libro Secondo dedicato ai “Delitti contro l’incolumità pubblica”, un nuovo TitoloVI-bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”.

Il nuovo Titolo VI-bis comprende numerose nuove incriminazioni.

Il delitto di inquinamento ambientale (previsto dall’articolo 452-bis) punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

Il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (previsto dall’articolo 452-ter) introduce un’ipotesi speciale di lesioni colpose e omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale.

Il delitto di disastro ambientale (previsto dall’articolo 452-quater) che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 434, “abusivamente cagiona un disastro ambientale”.

La stessa norma precisa in cosa consiste alternativamente il disastro ambientale.

Per i fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale - che sono previsti come delitti dolosi contro l’ambiente - la nuova disciplina contempla anche la forma colposa (articolo 452-quinquies, “Delitti colposi contro l’ambiente”).

Commette il reato di “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (articolo 452-sexies) “chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente”. La Legge, in questi casi, prevede pene da 2 a 6 anni di reclusione e una multa da 10 mila a 50 mila euro.

Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti” sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (articolo 452-septies).

La Legge (articolo 452-octies) prevede specifiche aggravanti nel caso i reati vengano commessi in forma associativa.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente Codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

L’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi (articolo 452-undecies).

Il provvedimento è entrato in vigore il 29 maggio 2015.

(Legge 22 maggio 2015, n. 68 («Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente») reperibile in http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sg)