Lo STUB: "accertamento urgente" o "accertamento tecnico irripetibile"?

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Lo STUB: "accertamento urgente" o "accertamento tecnico irripetibile"?
 

Il progressivo sviluppo delle tecniche di indagine scientifica e la loro sempre maggiore diffusione ed utilizzazione anche in presenza di delitti comuni, ha indotto ad impostare la fase delle indagini preliminari, prima, e processuale, poi, sulle verità fornite dalla scienza, favorendo una tendenziale recessione della prova dichiarativa, la testimonianza, già definita regina delle prove.
La collezione, in fase preliminare, di una sequela di elementi scientifici (che vanno dagli elementi dattiloscopici a quelli balistici, dalle prove documentali, alle intercettazioni telefoniche, all’analisi del DNA) capaci di incastrarsi perfettamente in un quadro probatorio coerente e preciso secondo i canoni dell’art. 192 c.p.p., confina la prova dichiarativa su un piano di non primaria importanza, ma semmai di supporto agli elementi probanti sin qui raccolti.

Ad “aggravare” questo quadro si pensi inoltre:

- ai “danni” provocati dai riti alternativi, quali il giudizio abbreviato o il patteggiamento, che, evitando la fase del dibattimento, frustrano l’acquisizione delle testimonianze e la loro trasformazione in prova dinanzi al giudice del rito.

- ai limiti imposti dal codice di procedura penale alla testimonianza della Polizia Giudiziaria (art. 195) che, come si sa, non può deporre sulle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357/2° comma, lett. a) e b) c.p.p. (ovvero sommarie informazioni dai non indagati, denunce, querele, istanze, sommarie informazioni assunte dall’indagato);

- alla modalità pratica di conduzione dei processi, che spesso vede i numerosi testimoni citati, in situazione di assoluta promiscuità con gli imputati (liberi perciò di parlare o eventualmente minacciare), richiesti tutti allo stesso orario nonostante i numerosi processi a ruolo in un dato giorno.>
 

Le tracce del reato

 

Con simili premesse si pensi all’importanza investigativa delle “tracce del reato”, che potremmo definire come dati idonei a fornire elementi oggettivi su un determinato fatto-reato (condotta, dolo/colpa, movente) e sulla sua attribuzione ad un determinato soggetto. La raccolta delle “tracce” è genericamente definita dall’art. 354/1° comma c.p.p., che attribuisce alla PG l’obbligo di congelarle in attesa dell’intervento del Pubblico Ministero; potendo poi quest’intervento realisticamente tardare, il codice di rito concede alla PG il compimento di specifiche attività di assicurazione delle fonti di prova attuabili d’iniziativa. Ognuna di queste attività deve essere compiutamente, dettagliatamente e attentamente verbalizzata; questi verbali, infatti, fanno parte della ricca schiera dei cc.dd. “atti irripetibili”, capaci di fare ingresso direttamente nel fascicolo per il dibattimento, senza il contraddittorio processuale che normalmente trasforma in prova le fonti di prova.

Per tutte, si consideri la seguente Cassazione, sez. I, n. 0967 del 07.09.1994: “L’art. 431, lett. b) c.p.p., che consente l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla PG, rappresenta una deroga al principio dell’oralità cui è ispirata la nuova disciplina del processo penale e costituisce pertanto norma eccezionale di stretta interpretazione. Non può quindi accogliersi una nozione ampia di irripetibilità, che includa cioè qualsiasi situazione nella quale debba salvaguardarsi l’esito dell’atto d’indagine dai pericoli connessi al decorso del tempo […] l’esigenza di evitare che il decorso del tempo pregiudichi la genuinità della prova trova [infatti] tutela nella disciplina dell’incidente probatorio”. Il concetto di irripetibilità deve quindi ritenersi coincidente con quello di “… impossibilità materiale ed ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari” (Cass. sez. I, n. 37286 del 07.11.2002).

 

Lo STUB

Tecnica di uso frequente per la rilevazione dei residui da sparo è il metodo “SEM-EDX”, ossia della microscopia elettronica abbinata alla microanalisi a dispersione di raggi x. La parte che interessa le problematiche processuali oggetto di questo contributo riguarda la procedura iniziale di prelievo dei residui da sparo a mezzo di uno speciale tampone adesivo detto STUB (o tampone a freddo), costituito da un cilindro chiuso da due tappi (uno per la mano destra e l’altro per la sinistra) sui quali sono inseriti due portacampione in alluminio ricoperti da uno speciale nastro adesivo. Il prelievo delle particelle si effettua premendo ripetutamente il tampone nelle zone delle mani maggiormente esposte al deposito dei residui da sparo – dette “zone elettive” – quali la superficie dorsale dell’indice e del pollice [1]. L’analisi successiva, tendente a rilevare la presenza dei residui da sparo, comprende l’osservazione al microscopio elettronico a scansione (SEM) e l’analisi con microsonda a raggi x (EDX).

Ora, successivamente all’esplosione di un colpo di arma da fuoco si realizza intorno all’arma stessa una nube costituita dai gas di propulsione, accompagnata sia dai residui combusti che non combusti delle cariche di lancio, nonché da altri residui di Bario, Antimonio e Piombo [2]; sostanze comunque altamente volatili che, con ogni probabilità, sono capaci di disperdersi e scomparire già dopo il primo lavaggio, specie se eseguito con sostanze detergenti.

Ciò premesso, spostando l’attenzione sulla “qualificazione giuridica” di questi accertamenti, si sottolinea che l’art. 349/2° cpp stabilisce che, per l’identificazione dell’indagato, la Polizia Giudiziaria possa eseguire “rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti”; mentre l’art. 354 cpp prevede che, nel curare la conservazione di cose o tracce pertinenti al reato, ovvero per evitare modificazioni dello stato dei luoghi, gli Ufficiali di PG possano procedere – in ipotesi di urgenza – ad “accertamenti o rilievi” su luoghi, cose o persone.

Analoga ambiguità terminologica è presente nella disciplina dell’attività del PM, dato che l’art. 359 cpp gli riconosce la facoltà di nominare consulenti tecnici laddove intenda procedere ad “accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fonografici”; e che l’art. 360 cpp opera un rinvio al precedente articolo, senza menzionare i “rilievi”, ma dedicando una specifica regolamentazione per i soli “accertamenti tecnici non ripetibili”.

È frutto di elaborazione giurisprudenziale il tentativo di delineare le caratteristiche dei due differenti istituti dell’accertamento e del rilievo; ad oggi può con sufficiente certezza intendersi come “rilievo” un’attività di mera osservazione, individuazione ed acquisizione di materiali, mentre gli “accertamenti” comportano un’opera di studio critico, elaborazione valutativa o giudizio di quegli stessi dati [3]. Pertanto deve ritenersi attività di mero rilievo quella finalizzata all’individuazione ed alla raccolta di un’impronta dattiloscopica o – per restare in argomento – delle tracce dei residui da sparo, mentre costituisce attività di accertamento la comparazione tra l’impronta raccolta e le impronte di soggetti sospettati, ovvero il trattamento dei residui anzidetti per verificare l’effettiva presenza di tracce di polvere da sparo.

Dal momento che il legislatore ha fatto indistintamente riferimento ai rilievi ed agli accertamenti sullo stato dei luoghi, delle cose o sulle persone nell’art. 354 cpp, l’urgenza che caratterizza tale attività ha indotto la dottrina a sostenere che deve trattarsi di accertamenti aventi comunque una funzione essenzialmente descrittiva e preparatoria rispetto alla consulenza tecnica che il PM potrebbe in seguito disporre [4].

Ciò precisato, si consideri che l’eventuale irripetibilità dell’accertamento (vale a dire dell’analisi dei dati), non implica necessariamente l’irripetibilità dei rilievi (ovvero dell’acquisizione dei dati da sottoporre all’esame) [5]. A ciò si aggiunga che nel caso specifico dello STUB, il “tampone a freddo” può essere efficacemente ripetuto più di una volta su parti del corpo limitrofe a quelle appena tamponate, ciò che rende astrattamente ripetibile il suddetto atto[6]; la possibile irripetibilità che potrebbe verificarsi nelle situazioni reali, quindi, non dipende affatto dalla tipologia del “rilievo”, quanto piuttosto da un successivo comportamento dell’indagato che potrebbe non risultare compatibile con la ripetibilità dell’atto. Concludendo, se il sottoposto a indagini si affretta a lavarsi con cura le superfici del corpo verosimilmente interessate dal deposito dei residui di polvere da sparo, il successivo tampone non darà risultati positivi all’esame; ma non perché eseguire il tampone sia atto intrinsecamente irripetibile, quanto piuttosto perché il comportamento dell’indagato è risultato incompatibile con il “rilievo”.

A conforto della tesi appena esposta intervengono decisioni del Supremo Collegio che puntualizzano come gli “accertamenti urgenti” sulle cose o sulle persone eseguibili dalla PG ai sensi dell’art. 354 cpp si identifichino con i semplici “rilievi”, fra i quali rientra il c.d. “tampone a freddo”, finalizzato al prelievo di residui indicativi dell’uso di armi da fuoco [7]. Ciò comporta che lo STUB, quantunque prodromico all’effettuazione di “accertamenti tecnici”, non va però confuso con questi ultimi, ai quali solamente sono riservate, nel caso in cui siano caratterizzati dall’irripetibilità, le garanzie stabilite dall’art. 360 cpp.

A parere di chi scrive, dunque, a nulla rileverebbe perciò il mancato avviso al difensore, dal momento che, inquadrandosi il “rilievo” nell’ambito dell’art. 354 c.p.p., ed essendo per di più eseguito “a sorpresa”, il legale avrebbe una facoltà di assistenza al compimento dell’atto, senza perciò diritto di essere preventivamente avvisato ai sensi dell’art. 356 cpp, con l’effetto che i relativi verbali, in quanto irripetibili, potrebbero essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento, a norma dell’art. 431, lett. b) cpp, ed essere regolarmente utilizzati per la decisione [8]. Viceversa, la più ampia garanzia difensiva prevista dall’art. 369 cpp (“Informazione di garanzia”), rimarrebbe dunque riservata al compimento dei soli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere con preventivo avviso, quali, appunto, gli “Accertamenti tecnici non ripetibili” ex art. 360 c.p.p. [9].

 

[1] Per una più compiuta descrizione delle c.d. “zone elettive”, cfr. INTINI-CASTO-SCALI, “Investigazione di Polizia Giudiziaria”, Laurus Robuffo editore, 2003, pag. 169.

[2] D’ARIENZO, “Sulle tecniche di ricerca dei residui di sparo”, articolo tratto da http://info.supereva.it/modusoperandi/residui.html?p.

[3] V., per tutte, Cass., sez. V, 20 novembre 2000, D’Anna, in “Guida dir.”, 2001. pag. 105.

[4] D’AMBROSIO-VIGNA, “La pratica di polizia giudiziaria”, Cedam, 1998, p. 231; DE LEO, “Le indagini tecniche di polizia: un invito al legislatore”, in Cass.pen., 1996, p. 697.

[5] Cass., sez. I, 9 maggio 2002, Maisto, in CED Cass., n. 221621; Cass., sez. I 6 giugno 1997, Pata, ivi, n. 207857. Contra, Cass., sez. I, 6 ottobre 1998, Andolfi, ivi, n. 211497, secondo la quale la ricerca di eventuali tracce di esplosivo sulla persona del soggetto sottoposto a indagini, mediante l’impiego del c.d. STUB, rientra nel concetto di “accertamenti tecnici irripetibili”, cui va applicata la disciplina dettata dall’art. 360 cpp.

[6] L’operazione che invece non può essere ripetuta è quella di preparazione del campione per l’esame con la microscopia elettronica. Lo STUB, infatti, dev’essere ricoperto con uno strato protettivo e conduttore di grafite, dopo che lo stesso viene introdotto in un evaporatore al carbone, in ambiente sotto vuoto. Tale operazione, una volta portata a termine, non può più essere ripetuta, se non sul campione già preparato (non è possibile, cioè, riportare lo STUB nelle condizioni che hanno preceduto il deposito dello strato protettivo, che non è eliminabile).

[7] Cass., sez. III, 24 settembre 2002, La Bella, in CED Cass., n. 222885.

[8] Così, ex plurimis, Cass., sez. I, 14 ottobre 1999, Pupillo, in CED Cass., n. 214705; cfr. anche Cass., sez. V, 7 luglio 1999, Dolce, ivi, n. 214466, per la quale il mancato avviso all’indagato – cui la polizia giudiziaria è tenuta ex art. 114 att. cpp. – circa la facoltà di farsi assistere da un difensore per gli atti indicati nell’art. 356 cpp., è causa di nullità a regime intermedio, e non anche di nullità assoluta.

[9] Nello stesso senso si vedano anche Cassazione sez. I n. 23156 del 17.06.2002, Maisto; Cassazione sez. I n. 1343 del 04.02.1994, Costantini.