Sul caso Geronzi

Massima

Il regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura, introdotto dal decreto sviluppo, non ha effetto retroattivo: le nuove norme che hanno elevato il tasso effettivo globale del credito (TEG) non possono applicarsi ai vertici degli istituti bancari in caso di denuncia da parte di imprese o privati che lamentano l’applicazione di interessi usurari.

Motivazione:”La portata dell’intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente”.

Sintesi del caso

Il Tribunale di Palmi nel 2007 assolveva, per non aver commesso il fatto, i presidenti e legali rappresentanti, rispettivamente della Banca Antoniana Veneta, Banca di Roma e BNL e funzionari responsabili e/o direttori di filiali dei tre istituti bancari, chiamati a rispondere di usura per avere applicato tassi superiori a quelli previsti dalle norme all’epoca vigenti. La Corte di appello di Reggio Calabria, nel 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dal PM presso il Tribunale di Palmi, dal Procuratore Generale e dalle parti civili, assolveva i presidenti e legali rappresentanti delle tre banche dei reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza. La Corte territoriale, ribaltando la sentenza del Tribunale, riteneva che fosse riferibile ai presidenti e legali rappresentanti degli istituti di credito interessati la condotta usuraria in termini oggettivi, ma sotto il profilo soggettivo, invece, riteneva mancare la conoscenza e l’intenzione di praticare tassi usurari, pur valutando i comportamenti dei predetti imputati connotati da negligenza e rientranti quindi nell’alveo del parametro psicologico della colpa, non punibili ai sensi dell’articolo 644 c.p..

L’irretroattività delle nuove norme è stata sancita in conclusione del procedimento avviato con ricorso dall’ex banchiere Cesare Geronzi, in un processo per usura per fatti addebitatigli quando era presidente della Banca di Roma, a seguito di denuncia del gruppo imprenditoriale calabrese ‘De Masi’. Geronzi con ricorso per cassazione chiedeva l’applicazione della nuova disciplina, chiaramentea favore delle banche, con riguardo al reato di usura.

Quesito da risolvere

La Cassazione ha dovuto chiarire gli effetti del c.d. Decreto Sviluppo (D. L. 13 maggio 2011, n. 70 ) che ha innalzato il tasso effettivo globale del credito utilizzabile dalle banche sul reato di usura. Più precisamente i giudici di legittimità sono stati chiamati a chiarire se il principio di retroattività di cui all’art. 2, comma 3, c.p., possa essere applicato rispetto a condotte usurarie poste in essere prima dell’entrata in vigore di tale legge. Secondo la Cassazione, la modifica della normativa secondaria, avvenuta con D.L. n. 70/2011, poi convertito in legge, non trova applicazione retroattiva ex art. 2, comma 2, c.p., non modificandosi la norma incriminatrice, essendo il tasso soglia variabile - anche con riferimento a valutazioni di carattere economico che hanno valore - ai fini della individuazione del tasso usurario, per l’arco temporale di applicazione della relativa normativa e non vengono meno a seguito della successiva modifica di tali limiti che hanno quindi validità solo per il periodo successivo.

Normativa di riferimento

D. L. 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto Sviluppo)

Art. 644 c.p.

Nota esplicativa

Si tratta di una questione di successione di leggi nel tempo e retroattività del regime più favorevole. La Corte ha dovuto analizzare gli effetti del c.d. Decreto Sviluppo (D. L. 13 maggio 2011, n. 70) che ha innalzato il tasso effettivo globale del credito utilizzabile dalle banche sul reato di usura.

La Cassazione ha spiegato come per l’ usura “non rilevi, ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto, trattandosi di illecito civilistico, l’azione risarcitoria civile ben potrà essere espletata nei confronti degli istituti interessati che rispondono, comunque, del fatto dei propri dipendenti”.

L’innalzamento della soglia dell’usura vale solo dal maggio 2011, non è retroattivo, nemmeno ai fini penali. Secondo la Cassazione la ratio della normativa è stata quella di dare un’operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente.

Pertanto i presidenti o il c.d.a. delle banche devono ritenersi responsabili dell’usura: fanno eccezione solo i casi relativi ai primi anni 2000, quando non era stabilito che le banche praticassero l’usura; infatti in capo al presidente o al consiglio di amministrazione è da ritenersi che sussista un potere di controllo gestionale sull’attività della direzione generale o centrale commerciale con specifico riferimento alla determinazione dei tassi di interesse, anche se a termini statutari tali organismi subordinati abbiano autonomia gestionale operativa, con conseguente responsabilità penale concorrente degli organi apicali ove venga superato il tasso soglia degli interessi in ordine alla erogazione del credito alla clientela.

CORTE DI CASSAZIONE, SECONDA SEZIONE PENALE, SENTENZA 19 dicembre 2011, n. 46669, Pres. Esposito – est. Chindemi)

 

Massima

Il regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura, introdotto dal decreto sviluppo, non ha effetto retroattivo: le nuove norme che hanno elevato il tasso effettivo globale del credito (TEG) non possono applicarsi ai vertici degli istituti bancari in caso di denuncia da parte di imprese o privati che lamentano l’applicazione di interessi usurari.

Motivazione:”La portata dell’intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente”.

Sintesi del caso

Il Tribunale di Palmi nel 2007 assolveva, per non aver commesso il fatto, i presidenti e legali rappresentanti, rispettivamente della Banca Antoniana Veneta, Banca di Roma e BNL e funzionari responsabili e/o direttori di filiali dei tre istituti bancari, chiamati a rispondere di usura per avere applicato tassi superiori a quelli previsti dalle norme all’epoca vigenti. La Corte di appello di Reggio Calabria, nel 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dal PM presso il Tribunale di Palmi, dal Procuratore Generale e dalle parti civili, assolveva i presidenti e legali rappresentanti delle tre banche dei reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza. La Corte territoriale, ribaltando la sentenza del Tribunale, riteneva che fosse riferibile ai presidenti e legali rappresentanti degli istituti di credito interessati la condotta usuraria in termini oggettivi, ma sotto il profilo soggettivo, invece, riteneva mancare la conoscenza e l’intenzione di praticare tassi usurari, pur valutando i comportamenti dei predetti imputati connotati da negligenza e rientranti quindi nell’alveo del parametro psicologico della colpa, non punibili ai sensi dell’articolo 644 c.p..

L’irretroattività delle nuove norme è stata sancita in conclusione del procedimento avviato con ricorso dall’ex banchiere Cesare Geronzi, in un processo per usura per fatti addebitatigli quando era presidente della Banca di Roma, a seguito di denuncia del gruppo imprenditoriale calabrese ‘De Masi’. Geronzi con ricorso per cassazione chiedeva l’applicazione della nuova disciplina, chiaramentea favore delle banche, con riguardo al reato di usura.

Quesito da risolvere

La Cassazione ha dovuto chiarire gli effetti del c.d. Decreto Sviluppo (D. L. 13 maggio 2011, n. 70 ) che ha innalzato il tasso effettivo globale del credito utilizzabile dalle banche sul reato di usura. Più precisamente i giudici di legittimità sono stati chiamati a chiarire se il principio di retroattività di cui all’art. 2, comma 3, c.p., possa essere applicato rispetto a condotte usurarie poste in essere prima dell’entrata in vigore di tale legge. Secondo la Cassazione, la modifica della normativa secondaria, avvenuta con D.L. n. 70/2011, poi convertito in legge, non trova applicazione retroattiva ex art. 2, comma 2, c.p., non modificandosi la norma incriminatrice, essendo il tasso soglia variabile - anche con riferimento a valutazioni di carattere economico che hanno valore - ai fini della individuazione del tasso usurario, per l’arco temporale di applicazione della relativa normativa e non vengono meno a seguito della successiva modifica di tali limiti che hanno quindi validità solo per il periodo successivo.

Normativa di riferimento

D. L. 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto Sviluppo)

Art. 644 c.p.

Nota esplicativa

Si tratta di una questione di successione di leggi nel tempo e retroattività del regime più favorevole. La Corte ha dovuto analizzare gli effetti del c.d. Decreto Sviluppo (D. L. 13 maggio 2011, n. 70) che ha innalzato il tasso effettivo globale del credito utilizzabile dalle banche sul reato di usura.

La Cassazione ha spiegato come per l’ usura “non rilevi, ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto, trattandosi di illecito civilistico, l’azione risarcitoria civile ben potrà essere espletata nei confronti degli istituti interessati che rispondono, comunque, del fatto dei propri dipendenti”.

L’innalzamento della soglia dell’usura vale solo dal maggio 2011, non è retroattivo, nemmeno ai fini penali. Secondo la Cassazione la ratio della normativa è stata quella di dare un’operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente.

Pertanto i presidenti o il c.d.a. delle banche devono ritenersi responsabili dell’usura: fanno eccezione solo i casi relativi ai primi anni 2000, quando non era stabilito che le banche praticassero l’usura; infatti in capo al presidente o al consiglio di amministrazione è da ritenersi che sussista un potere di controllo gestionale sull’attività della direzione generale o centrale commerciale con specifico riferimento alla determinazione dei tassi di interesse, anche se a termini statutari tali organismi subordinati abbiano autonomia gestionale operativa, con conseguente responsabilità penale concorrente degli organi apicali ove venga superato il tasso soglia degli interessi in ordine alla erogazione del credito alla clientela.

CORTE DI CASSAZIONE, SECONDA SEZIONE PENALE, SENTENZA 19 dicembre 2011, n. 46669, Pres. Esposito – est. Chindemi)