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Superbonus: quali sono i listini per la congruità delle spese?

Novità attese dalla Legge di bilancio 2022
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Ph. Cinzia Falcinelli / tesori

Superbonus: quali sono i listini per la congruità delle spese

Superbonus: la legge di bilancio 2022 sembrerebbe prevedere rilevanti novità in materia di bonus edilizi, in attesa del provvedimento del ministero della transizione ecologica.

 

Superbonus: nuovi scenari nel 2022?

Superbonus: ebbene, sembrerebbe proprio di sì! Lo scorso 22 novembre è stato approvato l’emendamento n. 9.2000 al Disegno di Legge n. 2448 (Legge di bilancio 2022), precisamente al di esso articolo 9, già bollinato favorevolmente dalla Ragioneria generale dello Stato. Le novità –senza dubbio più rilevanti – riguardano la rivisitazione delle disposizioni facenti capo al Decreto anti-frode, inserendole nel quadro normativo delineato dal cd. Decreto Rilancio, con peculiari riflessi riguardo al Superbonus.

 

Superbonus: uno sguardo al passato…

Ai sensi dell’art. 119, comma 11, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 (il cd. Decreto Rilancio), si prevedeva che “ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo”.

 

Superbonus: … e uno al futuro…

È il caso di fermare la nostra trattazione e la citazione dell’articolo, per mettere subito in evidenza un primo intervento di modifica, confermato, tra l’altro, dall’emendamento alla Legge di bilancio 2022.

Infatti, il Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (il cd. Decreto anti-frode), con ulteriori specificazioni contenute nella Circolare n. 16/E promanata dall’Agenzia delle Entrate, modifica la summenzionata disciplina, inserendo –dopo le parole “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121” – l’indicazione “nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi”. A seguito della modifica, si specifica, inoltre, che “in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intende utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità”.

 

Superbonus: “congruità” delle spese sì, ma come è valutata?

La novella sui listini

È questo sicuramente il punto di maggior interesse. Infatti, a seguito del cambio di prospettiva apportato dal Decreto anti-frode, nonché e soprattutto a seguito del summenzionato emendamento, si legge -nel comma 13 –bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio – che l’asseverazione della congruità delle spese deve far riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), “ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022. […]

La congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

Dunque, non sembrerebbe esclusa la possibilità di ricorrere ai prezzari Dei, la cui lacuna, secondo Gabriele Buia, Presidente dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), avrebbe gettato “ancora una volta i contribuenti e le imprese nel caos, con il rischio di bloccare o ritardare gli interventi”.

 

Superbonus: controlli da parte dell’Agenzia delle entrate

L’art. 122 –bis del Decreto Rilancio, così come modificato, specifica i compiti dell’Agenzia delle Entrate, principalmente con riferimento ai suoi poteri di controllo.

Si prevede, infatti, che “l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia […] che presentano profili di rischio

 

Superbonus: controlli e profili di rischio

Tali profili di rischio sono valutati in base:

  • “alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni […] con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.”

 

Superbonus: cosa succede all’esito dei controlli?

Nel caso in cui, agli esiti dei controlli, i profili di rischio summenzionati risultano essere sussistenti, “la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione

Nel caso, invece, i rischi non risultino confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, essa produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Il 2022 si prepara ad essere un anno di riforme e la materia dei Superbonus sembra essere quella oggetto di maggiori scosse di assestamento.