TAR Lecce: impugnazione DIA inammissibile ma non travolgimento motivi aggiunti
E’ questo l’orientamento con cui il TAR Lecce con sentenza n. 1652/07 ha, da un lato, ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla impugnazione di una D.I.A. e, dall’altro, accolto i motivi aggiunti proposti in corso di causa avverso un successivo atto della PA, statuendo che "l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, rivolto contro un’entità giuridica (D.I.A) non avente natura provvedimentale, non comporta anche il travolgimento dei motivi aggiunti".
Si tratta, secondo i Giudici leccesi, di una questione giuridica le cui soluzioni interpretative, offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, delineano un quadro caratterizzato da profonde incertezze.
Infatti, alla tesi di chi riconosce nella D.I.A. un titolo edilizio vero e proprio che si forma tacitamente in presenza di determinati presupposti formali e sostanziali (Cons. St. VI sez. 20/10/04 n. 6910; T.A.R. Veneto II sez. 20/6/03 n. 3405; T.A.R. Abruzzo - Pescara 1/9/05 n. 494) si contrappone, sostanzialmente, il diverso indirizzo secondo cui la D.I.A. si configurerebbe come mero atto di iniziativa privata capace soltanto di giustificare, in difetto dei presupposti, un intervento di tipo inibitorio della P.A. (Cons. St. IV sez. 22/7/05 n. 3916; Cons. St. VI sez. 4/9/02 n. 4453).
Quest’ultima soluzione interpretativa, ad avviso del TAR salentino, deve essere condivisa in quanto maggiormente aderente a principi di logica ed alle esigenze del sistema.
In particolare secondo il TAR Lecce "Al riguardo occorre rilevare innanzitutto come l’istituto (D.I.A.), comportando il venir meno del controllo preventivo attraverso cui si esprime il potere autorizzatorio, sia stato concepito anche in funzione di una liberalizzazione delle attività private; inoltre, come non possa essere riconosciuto un suo valore provvedimentale in quanto il principio di legalità e di conseguente tipicità dei provvedimenti amministrativi esclude che possano essere inseriti nella sequenza procedimentale provvedimenti non espressione di poteri tipici previsti dalla legge (Cons. St. IV sez. 22/7/05 n. 3916)".
Prosegue ancora il TAR salentino, "Né può condurre a diverse conclusioni la circostanza che la L. n. 80 del 14/5/05, innovando il precedente sistema, abbia attribuito alla Amministrazione, rimasta inerte dopo la presentazione della D.I.A., il potere di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies. Il potere di autotutela, infatti, non si esaurisce nella possibilità per la Amministrazione di rimuovere i propri atti, ove riconosciuti inopportuni o illegittimi, ma si estende a tutti i casi in cui l’ordinamento consente ad essa di intervenire direttamente a tutela della propria sfera giuridica".
Per quanto riguarda, poi, le esigenze di tutela del terzo, per il TAR Lecce "il meccanismo della D.I.A. non incide in modo significativo sul principio della effettività della tutela giurisdizionale, posto che il soggetto contrario all’intervento sarà comunque legittimato a chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio (Cons. St. IV sez. 22/7/05 n. 3916)".
In ogni caso, ha concluso il TAR, "l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, rivolto contro un’entità giuridica (D.I.A.) non avente natura provvedimentale, non comporta anche il travolgimento dei motivi aggiunti, atteso che l’art. 1 della L. n. 205/2000, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, ha inteso perseguire esclusivamente il fine della concentrazione del processo, ma non ha inciso ontologicamente sulla eventuale autonomia delle successive impugnazioni (Cons. St. VI sez. 22/6/04 n. 4448; T.A.R Campania - Napoli VII sez. 17/2/06 n. 2131)".
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce – Sezione III, Sentenza 3 aprile 2007, n.1652).
[Avv. Alfredo Matranga]
E’ questo l’orientamento con cui il TAR Lecce con sentenza n. 1652/07 ha, da un lato, ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla impugnazione di una D.I.A. e, dall’altro, accolto i motivi aggiunti proposti in corso di causa avverso un successivo atto della PA, statuendo che "l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, rivolto contro un’entità giuridica (D.I.A) non avente natura provvedimentale, non comporta anche il travolgimento dei motivi aggiunti".
Si tratta, secondo i Giudici leccesi, di una questione giuridica le cui soluzioni interpretative, offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, delineano un quadro caratterizzato da profonde incertezze.
Infatti, alla tesi di chi riconosce nella D.I.A. un titolo edilizio vero e proprio che si forma tacitamente in presenza di determinati presupposti formali e sostanziali (Cons. St. VI sez. 20/10/04 n. 6910; T.A.R. Veneto II sez. 20/6/03 n. 3405; T.A.R. Abruzzo - Pescara 1/9/05 n. 494) si contrappone, sostanzialmente, il diverso indirizzo secondo cui la D.I.A. si configurerebbe come mero atto di iniziativa privata capace soltanto di giustificare, in difetto dei presupposti, un intervento di tipo inibitorio della P.A. (Cons. St. IV sez. 22/7/05 n. 3916; Cons. St. VI sez. 4/9/02 n. 4453).
Quest’ultima soluzione interpretativa, ad avviso del TAR salentino, deve essere condivisa in quanto maggiormente aderente a principi di logica ed alle esigenze del sistema.
In particolare secondo il TAR Lecce "Al riguardo occorre rilevare innanzitutto come l’istituto (D.I.A.), comportando il venir meno del controllo preventivo attraverso cui si esprime il potere autorizzatorio, sia stato concepito anche in funzione di una liberalizzazione delle attività private; inoltre, come non possa essere riconosciuto un suo valore provvedimentale in quanto il principio di legalità e di conseguente tipicità dei provvedimenti amministrativi esclude che possano essere inseriti nella sequenza procedimentale provvedimenti non espressione di poteri tipici previsti dalla legge (Cons. St. IV sez. 22/7/05 n. 3916)".
Prosegue ancora il TAR salentino, "Né può condurre a diverse conclusioni la circostanza che la L. n. 80 del 14/5/05, innovando il precedente sistema, abbia attribuito alla Amministrazione, rimasta inerte dopo la presentazione della D.I.A., il potere di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies. Il potere di autotutela, infatti, non si esaurisce nella possibilità per la Amministrazione di rimuovere i propri atti, ove riconosciuti inopportuni o illegittimi, ma si estende a tutti i casi in cui l’ordinamento consente ad essa di intervenire direttamente a tutela della propria sfera giuridica".
Per quanto riguarda, poi, le esigenze di tutela del terzo, per il TAR Lecce "il meccanismo della D.I.A. non incide in modo significativo sul principio della effettività della tutela giurisdizionale, posto che il soggetto contrario all’intervento sarà comunque legittimato a chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio (Cons. St. IV sez. 22/7/05 n. 3916)".
In ogni caso, ha concluso il TAR, "l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, rivolto contro un’entità giuridica (D.I.A.) non avente natura provvedimentale, non comporta anche il travolgimento dei motivi aggiunti, atteso che l’art. 1 della L. n. 205/2000, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, ha inteso perseguire esclusivamente il fine della concentrazione del processo, ma non ha inciso ontologicamente sulla eventuale autonomia delle successive impugnazioni (Cons. St. VI sez. 22/6/04 n. 4448; T.A.R Campania - Napoli VII sez. 17/2/06 n. 2131)".
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce – Sezione III, Sentenza 3 aprile 2007, n.1652).
[Avv. Alfredo Matranga]