TAR Lecce: sostituzione del direttore amministrativo di ASL da parte del direttore generale

La decisione del Direttore Generale di una ASL di sostituire il Direttore amministrativo va motivata e preceduta dall’avviso di avvio del procedimento. E’ questo il principio con cui il TAR Lecce ha accolto la domanda di sospensione cautelare connessa al ricorso principale con cui il Direttore amministrativo di una ASL ha impugnato il provvedimento di nomina del nuovo direttore da parte dal Direttore Generale.

Per il TAR salentino, innanzitutto, va dichiarata la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo poiché il potere di nomina (e di mancata conferma nell’incarico) dei soggetti preposti ai più alti livelli di responsabilità nell’ambito degli apparati pubblici si configura alla stregua di attività riconducibile nell’alveo della c.d. alta amministrazione, caratterizzata da tutte le garanzie ed i limiti propri degli atti amministrativi in generale e volta alla cura di interessi connessi al perseguimento delle principali finalità della P.A., dando luogo a provvedimenti amministrativi assunti in forza di poteri pubblicistici ampiamente discrezionali e sulla base di criteri eminentemente fiduciari, a fronte dei quali la posizione degli interessati ha consistenza di mero interesse legittimo.

Nel merito, poi, secondo il Collegio appaiono condivisibili le principali censure formulate dal ricorrente in quanto:
- da un lato, l’art. 5 ottavo comma della Legge Regionale 28/12/2006 n° 39 prevede che il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale provinciale possa discrezionalmente procedere (in via alternativa) alla sostituzione ovvero alla conferma del Direttore Sanitario già nominato dal Commissario Straordinario (evidentemente, anche e soprattutto in base alla valutazione della qualità dell’attività concretamente espletata);
- e, dall’altro, l’impugnato provvedimento di nomina del controinteressato (implicante la contestuale sostituzione del ricorrente nell’incarico di Direttore Sanitario della A.S.L. di Lecce) è privo della necessaria motivazione (ai sensi dell’art. 3 Legge n° 241/1990) in ordine alle ragioni che hanno determinato la mancata conferma del ricorrente ed è stato adottato in difetto della previa comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento amministrativo (ex art. 7 Legge n° 241/1990).

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, Ordinanza 19 dicembre 2008, n.1181).

[Avv. Alfredo Matranga]

La decisione del Direttore Generale di una ASL di sostituire il Direttore amministrativo va motivata e preceduta dall’avviso di avvio del procedimento. E’ questo il principio con cui il TAR Lecce ha accolto la domanda di sospensione cautelare connessa al ricorso principale con cui il Direttore amministrativo di una ASL ha impugnato il provvedimento di nomina del nuovo direttore da parte dal Direttore Generale.

Per il TAR salentino, innanzitutto, va dichiarata la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo poiché il potere di nomina (e di mancata conferma nell’incarico) dei soggetti preposti ai più alti livelli di responsabilità nell’ambito degli apparati pubblici si configura alla stregua di attività riconducibile nell’alveo della c.d. alta amministrazione, caratterizzata da tutte le garanzie ed i limiti propri degli atti amministrativi in generale e volta alla cura di interessi connessi al perseguimento delle principali finalità della P.A., dando luogo a provvedimenti amministrativi assunti in forza di poteri pubblicistici ampiamente discrezionali e sulla base di criteri eminentemente fiduciari, a fronte dei quali la posizione degli interessati ha consistenza di mero interesse legittimo.

Nel merito, poi, secondo il Collegio appaiono condivisibili le principali censure formulate dal ricorrente in quanto:
- da un lato, l’art. 5 ottavo comma della Legge Regionale 28/12/2006 n° 39 prevede che il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale provinciale possa discrezionalmente procedere (in via alternativa) alla sostituzione ovvero alla conferma del Direttore Sanitario già nominato dal Commissario Straordinario (evidentemente, anche e soprattutto in base alla valutazione della qualità dell’attività concretamente espletata);
- e, dall’altro, l’impugnato provvedimento di nomina del controinteressato (implicante la contestuale sostituzione del ricorrente nell’incarico di Direttore Sanitario della A.S.L. di Lecce) è privo della necessaria motivazione (ai sensi dell’art. 3 Legge n° 241/1990) in ordine alle ragioni che hanno determinato la mancata conferma del ricorrente ed è stato adottato in difetto della previa comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento amministrativo (ex art. 7 Legge n° 241/1990).

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, Ordinanza 19 dicembre 2008, n.1181).

[Avv. Alfredo Matranga]