TAR Lombardia: no a revisione patente se non si comunica la decurtazione punti
Il G.A. ha in particolare riscontrato la violazione di legge, in relazione all’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285, e l’eccesso di potere nella condotta della P.A., in quanto la decurtazione del punteggio relativo alle diverse violazioni commesse non è mai stata comunicata dall’Anagrafe Nazionale all’abilitato alla guida.
Il TAR Lombardia, come quello di Piemonte e Puglia, ritiene infatti che la comunicazione delle singole variazioni di punteggio rilevi anche ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse; corsi di aggiornamento che, in base al comma 4 dell’art. 126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia esaurito.
Da ciò deriva in capo all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio e a tale comunicazione si correla la possibilità per l’interessato di partecipare ai corsi di aggiornamento, che consentono il recupero dei punti decurtati, così da evitare la perdita integrale del punteggio dalla quale discende la necessaria sottoposizione dell’interessato ad un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.
Da qui il principio giurisprudenziale per cui in assenza di comunicazione delle decurtazioni di punteggio, il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica è illegittimo.
Sul medesimo argomento e in senso conforme, ricordiamo:
TAR Puglia: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti
TAR Piemonte: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti
TAR Puglia: no a revisione patente se non si comunica la decurtazione punti
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano - Sezione terza, Sentenza 20 maggio 2010, n.1593)
[Avv. Alberto Pepe e Avv. Alfredo Matranga]
Il G.A. ha in particolare riscontrato la violazione di legge, in relazione all’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285, e l’eccesso di potere nella condotta della P.A., in quanto la decurtazione del punteggio relativo alle diverse violazioni commesse non è mai stata comunicata dall’Anagrafe Nazionale all’abilitato alla guida.
Il TAR Lombardia, come quello di Piemonte e Puglia, ritiene infatti che la comunicazione delle singole variazioni di punteggio rilevi anche ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse; corsi di aggiornamento che, in base al comma 4 dell’art. 126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia esaurito.
Da ciò deriva in capo all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio e a tale comunicazione si correla la possibilità per l’interessato di partecipare ai corsi di aggiornamento, che consentono il recupero dei punti decurtati, così da evitare la perdita integrale del punteggio dalla quale discende la necessaria sottoposizione dell’interessato ad un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.
Da qui il principio giurisprudenziale per cui in assenza di comunicazione delle decurtazioni di punteggio, il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica è illegittimo.
Sul medesimo argomento e in senso conforme, ricordiamo:
TAR Puglia: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti
TAR Piemonte: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti
TAR Puglia: no a revisione patente se non si comunica la decurtazione punti
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano - Sezione terza, Sentenza 20 maggio 2010, n.1593)
[Avv. Alberto Pepe e Avv. Alfredo Matranga]