TAR Puglia: il Tribunale delle Acque competente su controversie di pianificazione inerenti il demanio idrico
E’ questo il principio con cui il TAR Bari ha dichiarato inammisibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto avverso gli atti di adozione e approvazione del piano idrogeologico da parte della Autorità di Bacino della Regione Puglia (cfr. ex multis Cass., SS.UU., 27 aprile 2005, nr. 8696; Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, nr. 5096; Trib. Sup. A.P., 6 ottobre 2004, nr. 100; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 13 gennaio 2005, nr. 8).
Più specificamente, secondo il TAR barese, in applicazione di tale principio, si sono ritenute rientrare nella suindicata giurisdizione esclusiva anche le controversie derivanti da impugnazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle Autorità di Bacino (cfr. Cass., SS.UU., 30 giugno 1999, nr. 378; Trib. Sup. A.P., 26 marzo 2002, nr. 43).
Ha consluso il TAR "stante l’esclusività della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è evidente che le controversie innanzi richiamate vi ricadono nella loro interezza, senza possibilità di scindere tra censure afferenti agli aspetti procedurali dell’adozione e approvazione del Piano e censure relative invece alle concrete scelte pianificatorie operate dall’Amministrazione".
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, Sentenza 20 giugno 2007, n.1586).
[Avv. Alfredo Matranga]
E’ questo il principio con cui il TAR Bari ha dichiarato inammisibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto avverso gli atti di adozione e approvazione del piano idrogeologico da parte della Autorità di Bacino della Regione Puglia (cfr. ex multis Cass., SS.UU., 27 aprile 2005, nr. 8696; Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, nr. 5096; Trib. Sup. A.P., 6 ottobre 2004, nr. 100; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 13 gennaio 2005, nr. 8).
Più specificamente, secondo il TAR barese, in applicazione di tale principio, si sono ritenute rientrare nella suindicata giurisdizione esclusiva anche le controversie derivanti da impugnazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle Autorità di Bacino (cfr. Cass., SS.UU., 30 giugno 1999, nr. 378; Trib. Sup. A.P., 26 marzo 2002, nr. 43).
Ha consluso il TAR "stante l’esclusività della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è evidente che le controversie innanzi richiamate vi ricadono nella loro interezza, senza possibilità di scindere tra censure afferenti agli aspetti procedurali dell’adozione e approvazione del Piano e censure relative invece alle concrete scelte pianificatorie operate dall’Amministrazione".
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, Sentenza 20 giugno 2007, n.1586).
[Avv. Alfredo Matranga]