TAR Puglia: per sospendere attività occorre prova che l’irregolare appartiene alla appaltatrice
È illegittima la sospensione dell’attività edilizia ordinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro in assenza di prove sull’appartenenza dei lavoratori irregolari all’attività imprenditoriale.
È questo il principio con cui il TAR Lecce ha annullato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale disposto dalla DPL nei confronti di un’impresa edile per aver utilizzato lavoratori irregolari in un proprio cantiere edile.
La vicenda traeva origine da un controllo ispettivo effettuato da ispettori del lavoro presso un cantiere, dove erano in corso dei lavori di sistemazione dei parapetti dei balconi del primo piano di una civile abitazione.
La ditta ricorrente veniva così sanzionata con la sospensione dell’attività imprenditoriale e con la comminazione della sanzione pecuniaria per circa 10.000,00 euro, in quanto i tre lavoratori presenti sul posto avevano dichiarato agli ispettori, in un primo momento, di lavorare per la medesima ditta.
Tuttavia, il TAR Lecce, adito per l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori, ha accolto la tesi della Società, secondo la quale i lavoratori in nero non facevano parte in realtà della propria organizzazione imprenditoriale, ma erano stati chiamati direttamente dal proprietario dell’abitazione per effettuare dei lavori di rifinitura, solo al termine dei lavori a suo tempo già effettuati e conclusi dalla ditta ricorrente.
In particolare, per il Giudice Amministrativo le deduzioni del ricorrente risultano avvalorate dalle dichiarazioni dei lavoratori con cui si afferma: "questa mattina ho avuto un colloquio con il proprietario che mi ha riferito sui lavori da fare".
In tale dichiarazione è ravvisabile, infatti, a parere del TAR la veridicità delle affermazioni della ditta ricorrente circa la propria estraneità all’impiego dei lavoratori per l’effettuazione di lavori di rifinitura successivi alla consegna dell’opera, essendo da essa ricavabile il convincimento che gli stessi lavoratori erano stati convocati direttamente dal proprietario, che ha dettato agli stessi i lavori da farsi.
Ha quindi concluso il TAR per l’accoglimento del ricorso, ritenendo erroneo l’accertamento compiuto e, di conseguenza, illegittimo il provvedimento adottato in danno della ditta ricorrente.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione Prima, Sentenza 6 giugno 2012, n.1051)
È illegittima la sospensione dell’attività edilizia ordinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro in assenza di prove sull’appartenenza dei lavoratori irregolari all’attività imprenditoriale.
È questo il principio con cui il TAR Lecce ha annullato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale disposto dalla DPL nei confronti di un’impresa edile per aver utilizzato lavoratori irregolari in un proprio cantiere edile.
La vicenda traeva origine da un controllo ispettivo effettuato da ispettori del lavoro presso un cantiere, dove erano in corso dei lavori di sistemazione dei parapetti dei balconi del primo piano di una civile abitazione.
La ditta ricorrente veniva così sanzionata con la sospensione dell’attività imprenditoriale e con la comminazione della sanzione pecuniaria per circa 10.000,00 euro, in quanto i tre lavoratori presenti sul posto avevano dichiarato agli ispettori, in un primo momento, di lavorare per la medesima ditta.
Tuttavia, il TAR Lecce, adito per l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori, ha accolto la tesi della Società, secondo la quale i lavoratori in nero non facevano parte in realtà della propria organizzazione imprenditoriale, ma erano stati chiamati direttamente dal proprietario dell’abitazione per effettuare dei lavori di rifinitura, solo al termine dei lavori a suo tempo già effettuati e conclusi dalla ditta ricorrente.
In particolare, per il Giudice Amministrativo le deduzioni del ricorrente risultano avvalorate dalle dichiarazioni dei lavoratori con cui si afferma: "questa mattina ho avuto un colloquio con il proprietario che mi ha riferito sui lavori da fare".
In tale dichiarazione è ravvisabile, infatti, a parere del TAR la veridicità delle affermazioni della ditta ricorrente circa la propria estraneità all’impiego dei lavoratori per l’effettuazione di lavori di rifinitura successivi alla consegna dell’opera, essendo da essa ricavabile il convincimento che gli stessi lavoratori erano stati convocati direttamente dal proprietario, che ha dettato agli stessi i lavori da farsi.
Ha quindi concluso il TAR per l’accoglimento del ricorso, ritenendo erroneo l’accertamento compiuto e, di conseguenza, illegittimo il provvedimento adottato in danno della ditta ricorrente.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione Prima, Sentenza 6 giugno 2012, n.1051)