TAR Veneto: attenzione ai moduli con "confusione" tra famiglia nucleare e famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei signori:

Bruno Amoroso Presidente

Italo Franco Consigliere

Fulvio Rocco Consigliere, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. 257/2007, proposto dall’Avv. XXX, rappresentato e difeso in proprio, nonché dall’Avv. YYY, con elezione di domicilio in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,

contro

il Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), tutti dell’Avvocatura Civica, con elezione di domicilio in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,

e nei confronti di

YYY, non costituitosi in giudizio,

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Padova n. 108 dd. 4 dicembre 2006, avente per oggetto: “mozione a sostegno del riconoscimento di diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali”, per quanto possa ad essa riconoscersi un contenuto provvedimentale; del provvedimento del Sindaco di Padova Prot. n. 30125 dd. 1 febbraio 2007 laddove - tra l’altro - si dispone che gli Ufficiali dell’anagrafe provvedano al rilascio, sui presupposti ivi elencati, della “attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi”; degli allegati di tale provvedimento, rappresentati dai moduli annessi e – segnatamente – dal passo di quello predisposto per la dichiarazione dei richiedenti nella parte in cui legittima a chiedere e ad ottenere l’attestazione anzidetta le persone “residenti o richiedenti la residenza a Padova”.

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 9 febbraio 2007 e depositato il 10 febbraio 2007;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 5 luglio 2007 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. I. Cacciavillani per il ricorrente e l’Avv. A. Montobbio per il Comune di Padova;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1.1. Il Consiglio Comunale di Padova, previa illustrazione di una relazione da parte del Consigliere Alessandro Zan, ha approvato la deliberazione n. 108 dd. 4 dicembre 2006 (presenti 36 consiglieri su 40, favorevoli 26, contrari 7, astenuti 1, non votanti 2), del seguente tenore:“Premesso che: I. Compito di questa amministrazione e del governo è di fare una politica coerente ed organica per la famiglia così come definita dall’art. 29 della Costituzione: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”; II. Compito di questa amministrazione e del governo è di garantire alle persone i diritti civili e sociali (come sancito dall’articolo 2 e 3 della Costituzione), senza discriminare coloro che affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso; III. Il riconoscimento di tali diritti non intende modificare o alterare il riconoscimento e l’importanza della famiglia fondata sul matrimonio. Tenuto conto che la L. 24 dicembre 1954 n. 1228, “Ordinamento anagrafico della popolazione residente”, all’art. 1 prevede che l’anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando “le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze”; che il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, Regolamento d’esecuzione della predetta legge, all’art. 1 specifica che “l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza”. Evidenziato che l’art. 4 dello stesso Regolamento d’esecuzione,rubricato “Famiglia anagrafica”, riconosce che “agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”. Visto che l’art. 33 dello stesso Comune stabilisce che l’ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici “può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del Sindaco”, impegna il Sindaco e la Giunta Comunale: A) ad istruire l’Ufficio anagrafe, affinché rilasci alle famiglie anagrafiche che ne facciano richiesta, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 1989 (n. 223) l’ “Attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi” (come riconosce l’art. 4 dello stesso Regolamento d’esecuzione), quale pubblica attestazione delle risultanze delle schede di famiglia tenute ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 30 maggio 1989; B) a predisporre la relativa modulistica; c) a sollecitare il Parlamento, attraverso i Presidenti di Camera e Senato, affinché affronti il tema del riconoscimento giuridico di diritti, doveri, e facoltà alle persone che fanno parte delle unioni di fatto”.

1.2. In esecuzione a tale deliberazione, il Sindaco di Padova ha quindi emanato il provvedimento Prot. n. 30125 dd. 1 febbraio 2007 il Sindaco di Padova, del seguente tenore “Il Sindaco, vista la L. 24 dicembre 1954 n. 1228 e gli articoli 4 e 21 del Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223; vista la “mozione a sostegno del riconoscimento di diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali”, approvata dal Consiglio Comunale in data 4 dicembre 2006, dispone che gli Uffici delegati all’anagrafe seguano le seguenti indicazioni: 1. All’atto della richiesta di costituzione di famiglia anagrafica, gli ufficiali d’anagrafe incaricati dovranno raccogliere formalmente, oltre alla indicazione dell’intestatario, anche le ragioni per le quali la richiesta stessa è formulata, in attuazione dell’art. 4 del citato Regolamento. 2. Nel caso di coabitazione per “vincoli affettivi”, la richiesta di costituzione di famiglia anagrafica dovrà essere sottoscritta da ambedue gli interessati alla presenza dell’ufficiale d’anagrafe incaricato. 3. I componenti della famiglia anagrafica, anche separatamente, possono richiedere all’ufficiale d’anagrafe il rilascio di una attestazione che riporta quanto da loro dichiarato secondo il modulo predisposto: 4. In presenza di domanda di cui al precedente articolo, l’ufficiale d’anagrafe, una volta verificata: la dichiarazione sottoscritta dagli interessati, di cui al precedente punto 1) (e) l’esistenza dello stato di coabitazione degli interessati stessi, sulla base della documentazione dell’ufficio, emette l’ “attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi”, secondo il modulo predisposto allo scopo. 5. Nel caso in cui la richiesta di cui al precedente punto 3) sia presentata da persone che già costituiscono una famiglia anagrafica, ma per le quali non esiste la dichiarazione formalmente sottoscritta di cui al precedente punto 1), l’ufficiale di anagrafe incaricato farà sottoscrivere agli interessati la conferma di coabitazione per vincoli affettivi, contestualmente alla richiesta di attestazione, in modo da poter procedere come disposto al punto 4”.

Al provvedimento testè riportato risultano allegati i seguenti facsimile di moduli:

1) Un modello “A”, da indirizzarsi “All’Ufficio Anagrafe del Comune di Padova” e recante il testo qui appresso specificato: “Oggetto: costituzione di nuova famiglia anagrafica. Ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, i sottoscritti: Cognome e Nome …nato/a il …; Cognome e Nome … nato/a il …Residenti o richiedenti la residenza a Padova in Via …perché legati da vincoli di:

_ Matrimonio

_ Parentela

_ Affinità

_ Adozione

_ Tutela

_ Affetto

dichiarano di costituire una nuova famiglia anagrafica; chiedono che l’intestatario sia …”

In calce risultano appositi spazi per l’apposizione della data, delle sottoscrizioni dei dichiaranti e della sottoscrizione dell’ “Ufficiale d’Anagrafe ricevente”; inoltre, risultano ivi riportate sotto l’intestazione “D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223” le seguenti disposizioni: “Art. 4 “famiglia anagrafica”: 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”. “Art. 21, comma 2: La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della famiglia. Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento”. “La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 è riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia”. “La dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione” .

Va precisato che la sottolineatura dianzi riportata è contenuta nel modulo testè descritto.

2) Un modello A/1, da indirizzarsi parimenti “All’Ufficio Anagrafe del Comune di Padova” e recante, a sua volta, il testo qui appresso specificato: “Oggetto: mutamenti avvenuti nella composizione della famiglia anagrafica. Ai sensi degli artt. 6 e 13 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, il sottoscritto Cognome e Nome … … quale intestatario della famiglia anagrafica dichiara che sono entrate a far parte della sua famiglia le seguenti persone …………”; segue, quindi, lo spazio previsto per la firma (presumibilmente del dichiarante), sotto il quale il testo quindi prosegue nel seguente modo: “con le quali è legato da vincoli di:

_ Matrimonio

_ Parentela

_ Affinità

_ Adozione

_ Tutela

_ Affetto ”.

Segue, ancora, la seguente indicazione: “D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. Art. 4 “famiglia anagrafica”: 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”. Omissis . “La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 è riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia”. “La dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione” .

Va anche in questo caso precisato che la sottolineatura dianzi riportata è contenuta nel modulo testè descritto.

Seguono, quindi, ulteriori spazi riservati alla data, alle firme (presumibilmente dei componenti della famiglia anagrafica) e alla sottoscrizione dell’“Ufficiale d’Anagrafe ricevente”.

3) Un modello B/1, sempre da indirizzarsi “All’Ufficio Anagrafe del Comune di Padova” e recante il testo qui appresso specificato: “Oggetto: richiesta di attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi. I sottoscritti: Cognome e Nome …nato/a il …; Cognome e Nome … nato/a il …chiedono il rilascio dell’attestato sopra indicato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”, e allo scopo dichiarano che esistono tuttora i vincoli affettivi con la persona coabitante nell’unità immobiliare sita

in Padova, Via …n. …”.

Seguono, quindi, le seguenti diciture: “D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. Art. 4 “famiglia anagrafica”: 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”. Omissis . “La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 è riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia”. “La dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione” .

Va anche in questo caso precisato che la sottolineatura dianzi riportata è contenuta nel modulo testè descritto.

Seguono, altresì, ulter

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei signori:

Bruno Amoroso Presidente

Italo Franco Consigliere

Fulvio Rocco Consigliere, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. 257/2007, proposto dall’Avv. XXX, rappresentato e difeso in proprio, nonché dall’Avv. YYY, con elezione di domicilio in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,

contro

il Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), tutti dell’Avvocatura Civica, con elezione di domicilio in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,

e nei confronti di

YYY, non costituitosi in giudizio,

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Padova n. 108 dd. 4 dicembre 2006, avente per oggetto: “mozione a sostegno del riconoscimento di diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali”, per quanto possa ad essa riconoscersi un contenuto provvedimentale; del provvedimento del Sindaco di Padova Prot. n. 30125 dd. 1 febbraio 2007 laddove - tra l’altro - si dispone che gli Ufficiali dell’anagrafe provvedano al rilascio, sui presupposti ivi elencati, della “attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi”; degli allegati di tale provvedimento, rappresentati dai moduli annessi e – segnatamente – dal passo di quello predisposto per la dichiarazione dei richiedenti nella parte in cui legittima a chiedere e ad ottenere l’attestazione anzidetta le persone “residenti o richiedenti la residenza a Padova”.

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 9 febbraio 2007 e depositato il 10 febbraio 2007;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 5 luglio 2007 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. I. Cacciavillani per il ricorrente e l’Avv. A. Montobbio per il Comune di Padova;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1.1. Il Consiglio Comunale di Padova, previa illustrazione di una relazione da parte del Consigliere Alessandro Zan, ha approvato la deliberazione n. 108 dd. 4 dicembre 2006 (presenti 36 consiglieri su 40, favorevoli 26, contrari 7, astenuti 1, non votanti 2), del seguente tenore:“Premesso che: I. Compito di questa amministrazione e del governo è di fare una politica coerente ed organica per la famiglia così come definita dall’art. 29 della Costituzione: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”; II. Compito di questa amministrazione e del governo è di garantire alle persone i diritti civili e sociali (come sancito dall’articolo 2 e 3 della Costituzione), senza discriminare coloro che affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso; III. Il riconoscimento di tali diritti non intende modificare o alterare il riconoscimento e l’importanza della famiglia fondata sul matrimonio. Tenuto conto che la L. 24 dicembre 1954 n. 1228, “Ordinamento anagrafico della popolazione residente”, all’art. 1 prevede che l’anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando “le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze”; che il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, Regolamento d’esecuzione della predetta legge, all’art. 1 specifica che “l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza”. Evidenziato che l’art. 4 dello stesso Regolamento d’esecuzione,rubricato “Famiglia anagrafica”, riconosce che “agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”. Visto che l’art. 33 dello stesso Comune stabilisce che l’ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici “può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del Sindaco”, impegna il Sindaco e la Giunta Comunale: A) ad istruire l’Ufficio anagrafe, affinché rilasci alle famiglie anagrafiche che ne facciano richiesta, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 1989 (n. 223) l’ “Attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi” (come riconosce l’art. 4 dello stesso Regolamento d’esecuzione), quale pubblica attestazione delle risultanze delle schede di famiglia tenute ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 30 maggio 1989; B) a predisporre la relativa modulistica; c) a sollecitare il Parlamento, attraverso i Presidenti di Camera e Senato, affinché affronti il tema del riconoscimento giuridico di diritti, doveri, e facoltà alle persone che fanno parte delle unioni di fatto”.

1.2. In esecuzione a tale deliberazione, il Sindaco di Padova ha quindi emanato il provvedimento Prot. n. 30125 dd. 1 febbraio 2007 il Sindaco di Padova, del seguente tenore “Il Sindaco, vista la L. 24 dicembre 1954 n. 1228 e gli articoli 4 e 21 del Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223; vista la “mozione a sostegno del riconoscimento di diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali”, approvata dal Consiglio Comunale in data 4 dicembre 2006, dispone che gli Uffici delegati all’anagrafe seguano le seguenti indicazioni: 1. All’atto della richiesta di costituzione di famiglia anagrafica, gli ufficiali d’anagrafe incaricati dovranno raccogliere formalmente, oltre alla indicazione dell’intestatario, anche le ragioni per le quali la richiesta stessa è formulata, in attuazione dell’art. 4 del citato Regolamento. 2. Nel caso di coabitazione per “vincoli affettivi”, la richiesta di costituzione di famiglia anagrafica dovrà essere sottoscritta da ambedue gli interessati alla presenza dell’ufficiale d’anagrafe incaricato. 3. I componenti della famiglia anagrafica, anche separatamente, possono richiedere all’ufficiale d’anagrafe il rilascio di una attestazione che riporta quanto da loro dichiarato secondo il modulo predisposto: 4. In presenza di domanda di cui al precedente articolo, l’ufficiale d’anagrafe, una volta verificata: la dichiarazione sottoscritta dagli interessati, di cui al precedente punto 1) (e) l’esistenza dello stato di coabitazione degli interessati stessi, sulla base della documentazione dell’ufficio, emette l’ “attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi”, secondo il modulo predisposto allo scopo. 5. Nel caso in cui la richiesta di cui al precedente punto 3) sia presentata da persone che già costituiscono una famiglia anagrafica, ma per le quali non esiste la dichiarazione formalmente sottoscritta di cui al precedente punto 1), l’ufficiale di anagrafe incaricato farà sottoscrivere agli interessati la conferma di coabitazione per vincoli affettivi, contestualmente alla richiesta di attestazione, in modo da poter procedere come disposto al punto 4”.

Al provvedimento testè riportato risultano allegati i seguenti facsimile di moduli:

1) Un modello “A”, da indirizzarsi “All’Ufficio Anagrafe del Comune di Padova” e recante il testo qui appresso specificato: “Oggetto: costituzione di nuova famiglia anagrafica. Ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, i sottoscritti: Cognome e Nome …nato/a il …; Cognome e Nome … nato/a il …Residenti o richiedenti la residenza a Padova in Via …perché legati da vincoli di:

_ Matrimonio

_ Parentela

_ Affinità

_ Adozione

_ Tutela

_ Affetto

dichiarano di costituire una nuova famiglia anagrafica; chiedono che l’intestatario sia …”

In calce risultano appositi spazi per l’apposizione della data, delle sottoscrizioni dei dichiaranti e della sottoscrizione dell’ “Ufficiale d’Anagrafe ricevente”; inoltre, risultano ivi riportate sotto l’intestazione “D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223” le seguenti disposizioni: “Art. 4 “famiglia anagrafica”: 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”. “Art. 21, comma 2: La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della famiglia. Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento”. “La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 è riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia”. “La dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione” .

Va precisato che la sottolineatura dianzi riportata è contenuta nel modulo testè descritto.

2) Un modello A/1, da indirizzarsi parimenti “All’Ufficio Anagrafe del Comune di Padova” e recante, a sua volta, il testo qui appresso specificato: “Oggetto: mutamenti avvenuti nella composizione della famiglia anagrafica. Ai sensi degli artt. 6 e 13 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, il sottoscritto Cognome e Nome … … quale intestatario della famiglia anagrafica dichiara che sono entrate a far parte della sua famiglia le seguenti persone …………”; segue, quindi, lo spazio previsto per la firma (presumibilmente del dichiarante), sotto il quale il testo quindi prosegue nel seguente modo: “con le quali è legato da vincoli di:

_ Matrimonio

_ Parentela

_ Affinità

_ Adozione

_ Tutela

_ Affetto ”.

Segue, ancora, la seguente indicazione: “D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. Art. 4 “famiglia anagrafica”: 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”. Omissis . “La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 è riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia”. “La dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione” .

Va anche in questo caso precisato che la sottolineatura dianzi riportata è contenuta nel modulo testè descritto.

Seguono, quindi, ulteriori spazi riservati alla data, alle firme (presumibilmente dei componenti della famiglia anagrafica) e alla sottoscrizione dell’“Ufficiale d’Anagrafe ricevente”.

3) Un modello B/1, sempre da indirizzarsi “All’Ufficio Anagrafe del Comune di Padova” e recante il testo qui appresso specificato: “Oggetto: richiesta di attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi. I sottoscritti: Cognome e Nome …nato/a il …; Cognome e Nome … nato/a il …chiedono il rilascio dell’attestato sopra indicato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”, e allo scopo dichiarano che esistono tuttora i vincoli affettivi con la persona coabitante nell’unità immobiliare sita

in Padova, Via …n. …”.

Seguono, quindi, le seguenti diciture: “D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. Art. 4 “famiglia anagrafica”: 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”. Omissis . “La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 è riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia”. “La dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione” .

Va anche in questo caso precisato che la sottolineatura dianzi riportata è contenuta nel modulo testè descritto.

Seguono, altresì, ulter