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Trasferimento di diritti e obblighi in un contratto: assignment vs novation (UK law)

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1. Assignment of rights e cessione del contratto

2. La rule che “boccia” l’assignment of contract

3. Il contratto di novation

4. Conclusioni

 

1. Assignment of rights e cessione del contratto

Nel precedente contributo sulla cessione del contratto, abbiamo parlato dell’assignment of rights nel diritto inglese e di come questo negozio giuridico unilaterale abbia la funzione di trasferire unicamente i diritti e benefici di un contratto, non gli obblighi.

Ci siamo anche domandati se l’istituto della novation possa essere una valida alternativa all’assignment agli effetti della cessione del contratto.

Nonostante i manager e gli stessi avvocati usino l’espressione assignment of contract per fare riferimento alla cessione del contratto, occorre fare attenzione soprattutto se la legge applicabile al contratto è quella inglese.

 

2. La rule che “boccia” l’assignment of contract

Nel diritto inglese non esiste la possibilità che un assignment trasferisca gli obblighi di un contratto. Il precedente giudiziario (rule) della House of Lords che cristallizza questo principio è il caso Linden Gardens Trust Ltd v Lenesta Sludge Disposals Ltd [1993] UKHL 4, nel quale il giudice Lord Brownie-Wilkinson afferma: “It is trite law that it is, in any event, impossible to assign ‘the contract’ as a whole, i.e. including both burden and benefit.

The burden of a contract can never be assigned without the consent of the other party to the contract, in which event such consent will give rise to a novation.”

Quindi, se in un contratto troviamo un assignment of contract e il contratto è regolato dalla legge inglese, dobbiamo sapere che il semplice fatto che nel contratto si preveda un assignment of contract non supera la rule del common law secondo cui l’assignment può trasferire unicamente diritti e non obblighi.

Attenzione a non confondere le due diverse ipotesi, che danno vita a due rule distinte. Da un lato, non può esserci un assignment degli obblighi contrattuali, quindi l’assignment può trasferire solo diritti e benefici di un contratto.

Dall’altro lato, se gli obblighi di un contratto vengono trasferiti a un soggetto terzo, si configura una novation, con il necessario consenso (espresso o tacito) del contraente ceduto.

 

3. Il contratto di novation

Il contratto di novation nel diritto inglese prevede il consenso dei tre soggetti, cedente, cessionario e ceduto, per perfezionarsi.

La novation, come intuitivamente il termine lascia intendere, ha effetti novativi, quindi porta alla formazione di un contratto nuovo tra cessionario e ceduto e all’estinzione dei rapporti giuridici esistenti nel contratto originario.

Nelle cessioni di azienda o di ramo d’azienda è lo strumento preferito, quanto meno per il trasferimento dei contratti “chiave” dell’azienda.

Il cedente vuole essere sicuro di essere liberato da obblighi e vincoli dei contratti relativi all’azienda e di non incorrere in future responsabilità.

Si tratta di un meccanismo un po' più complesso a livello pratico perché tutti e tre i soggetti dovranno sottoscrivere il contratto di novation, ma dal punto di vista degli effetti giuridici è senza dubbio il più sicuro.

 

4. Conclusioni

Cosa accade ai quei contratti che prevedono, impropriamente, l’assignment of contract (se regolati dalla legge inglese)?

Come si orienterebbe il giudice inglese rispetto all’efficacia di questa clausola, dal momento che l’assignment è strumento utilizzabile solo rispetto ai diritti, non al contratto nella sua interezza?

Sono due le possibili interpretazioni delle corti inglesi.

Secondo una prima interpretazione, se il cedente invia una notice of assignment o comunica in altro modo la propria intenzione di cedere il contratto al ceduto e quest’ultimo esegue le prestazioni del contratto nei confronti della nuova controparte contrattuale, questa condotta del ceduto sarà considerata come un consenso per fatti concludenti al trasferimento del contratto. Tecnicamente si tratterà di novation by conduct.

Alternativamente, l’assignment of contract si “sdoppia” in due separati strumenti: da un lato l’assignment che trasferisce solo i diritti del contratto, e dall’altro una delegation of obligations che traferisce gli obblighi, mantenendo tuttavia la responsabilità solidale del cedente nei confronti del cessionario nel caso di inadempimento contrattuale.