Tribunale di Bari: risarcimento danni a ottuagenaria per acquisto Bond Argentina
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BARI
Sezione IV Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Franco Lucafò - Presidente
dott. Enrico Scoditti - Giudice
dott. Valentino Lenoci -- Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7028 dell’anno 2007 del Registro Generale Affari Contenziosi, vertente tra:
XXXXXXXXXXX__________________________________________________
XXXXXXXXXXXX______________________________________
XXXXXXXXXX__________________________________________________
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Massimo Melpignano dal quale
sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione,
- attori -
e
BANCA XXXXXXXXX., in persona del legale rappresentante protempore--------------------------------------------------
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. XXXXXXXX, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti,
- convenuta -
***
All’udienza collegiale del 20 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione, sulle conclusioni trascritte nel relativo verbale.
Fatto e diritto
1. Con allo di citazione ex art. 2 d. lgs.17 gennaio 2003, n. 5, notificato in data il giugno 2007, XXXX, XXXX e XXXX hanno convenuto in giudizio dinanzi a
questo Tribunale la Banca XXXXX, chiedendo che fosse accertata la violazione, da parte della convenuta, degli artt. 21 co.1, lett. a) e b) d.lgs. n. 58/98, 28, comma 1, lett. a) e b), 27, 28 comma 2, 29 commi 1, 2, 3 del regolamento di attuazione del T.U.I.F. di cui alla delibera Consob n. 11522/98 e successive modifiche, nonché degli artt. 1218, 1343, 1375 e 1418 c.c., e che, previa declaratoria di nullità del contratto di investimento in bonds della Repubblica di Argentina, la Banca convenuta fosse condannata alla restituzione, in favore di essi attori, della somma investita, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria; in via subordinata, che - previa risoluzione del contratto di acquisto per grave inadempimento contrattuale della convenuta - quest’ultima fosse condannata alla restituzione, in favore di essi attori, del capitale investito, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria; in ogni caso, che la Banca fosse condannata al risarcimento del danno, articolato nelle voci del lucro cessante (consistito nel mancato percepimento degli interessi contrattuali e nel mancato lucro per il reimpiego delle somme a decorrere dalla data di mancato rimborso e pari almeno al tasso bot tempo per tempo vigente) e del pregiudizio morale, quest’ultimo quantificato in euro 5.000,00, ovvero al pagamento di quella diversa somma ritenuta di Giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa. Il tutto col favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Banca XXXX, la quale ha contestato la fondatezza della domanda, invocandone il rigetto, e spiegando domanda riconvenzionale volta alla restituzione dei titoli acquistati, con condanna degli attori alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Notificata dagli attori istanza di fissazione di udienza, fissata l’udienza dinanzi al Collegio della 11 sezione civile ed espletata l’istruzione probatoria, mediante assunzione di prova testimoniale, la causa è stata rimessa dinanzi alla IV sezione civile, giusta decreto del Presidente del Tribunale del 22 luglio 2009, n. 70.
All’udienza collegiale del 20 dicembre 2010 il Tribunale si è riservato per la decisione, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti.
2. E’ pacifico, alla stregua delle convergenti allegazioni delle parti, che tra gli allori e la Banca XXXX si sia concluso, in data 5 giugno 1996, un contratto denominato “lettera di apertura di deposito titoli” ed un contratto (denominato lettera di incarico”) per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari.
In particolare, con quest’ultimo contratto gli investitori/attori hanno conferito all’intermediario l’incarico di:
a) negoziare valori mobiliari di cui agli ordini di compravendita che saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
b) sottoscrivere i valori mobiliari, in sede di collocamento e/o distribuzione di cui agli ordini che saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
c) raccogliere gli ordini dl acquisto e di vendita di valori mobiliari che saranno impartiti secondo i termini e le condizioni ivi previsti.
Dal documento in esame risulta che gli attori non hanno ritenuto di fornire informazioni richieste sulla loro situazione finanziaria e sui loro obiettivi di investimento, nonostante che sia stato loro chiarito che tale accertamento era compiuto nel loro esclusivo interesse.
Si tratta indubbiamente di un c.d. contratto-quadro, volto a regolare un nascente rapporto giuridico continuativo fra le parti relativo ad attività di prestazione di servizi di investimento.
3. Ciò postò, in data 28 marzo 1998 la sig.ra XXX impartì alla Banca convenuta l’ordine di acquistare un quantitativo di obbligazioni Argentina Rep. 30OT09,
codice ISIN XS0084832483, per un valore di nominali Lire 150.000.000, al miglior prezzo ottenibile sul mercato.
In data 29 maggio 1998, la sig.ra XXX ordinò l’acquisto di un ulteriore quantitativo di obbligazioni Argentina Rep. 21AP08, codice ISIN XS0086333472, per un valore di nominali euro 67.000,00, al miglior prezzo ottenibile sul mercato.
Seguirono, il 10 giugno 1998 e l’1 febbraio 2000, due ulteriori ordini, impartiti sempre dalla XXX, aventi ad oggetto l’acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina, per un valore, rispettivamente, di nominali euro 150.000,00 ed euro 26.000,00 (codici ISIN X0086333472 e XS0105572837).
In data 10 marzo 2000, gli attori sottoscrissero presso la filiale della Banca convenuta un dossier titoli n. 14/21495814/3, nel quale affluirono tutti i titoli già acquistati, ed in pari data stipularono con la Banca XXXX un nuovo contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, reiterando il rifiuto, già manifestato in occasione della stipula del precedente contratto-quadro, di fornire le informazioni richieste dalla Banca in ordine alla loro situazione finanziaria.
In data 19 luglio 2001, la sig.ra XXX ordinò l’acquisto del titolo Argentina Rep 7DC04, per un valore di nominali euro 29.000,00, codice ISIIN DE0004500558; ancora, in data 7 settembre 2001, la stessa XXX impartì un ulteriore ordine di acquisto di obbligazioni Argentina Rep 7DC04, per un valore di nominali euro 58.000,00, codice ISIN DE0004500558.
4. Le summenzionate operazioni sono state eseguite, ad eccezione della prima (avvenuta, come detto, in data 2 marzo 1998), sotto la vigenza del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e della deliberazione CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522 (quest’ultima ora abrogata e sostituita dalla Deliberazione Consob 29 ottobre 2007, n. 16190).
A tal proposito, rileva il Collegio che l’all. 21 T.U.F., nel tutelare non solo l’interesse economico dei clienti, ma anche quello dell’integrità dei mercati, prevede una serie di obblighi di diligenza, di correttezza e di trasparenza a carico dell’intermediario, che si estrinsecano nei confronti della clientela mediante una articolata attività di acquisizione di tulle le informazioni necessarie e mediante una costante informazione della stessa in ordine ai possibili investimenti.
Gli artt. 26 e 28 del regolamentò Consob 11522/1998 (espressione della c.d. know your customer rule) declinano ulteriormente gli obblighi di informazione che gravano sugli intermediari, sancendo, dal lato attivo, un obbligo di conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi, nonché dei prodotti di aversi dai servizi di investimento propri o di terzi da essi stesso offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire, con obbligo di operare al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d’investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall’investitore, ed imponendo (all. 28), prima della stipula del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimento e prima dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessoria questi collegati, di richiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, e di consegnare agli investitori il documento generale sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
Nel caso di specie, il primo contratto-quadro è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della normativa di cui al T.U.F., e in esso non sono indicati specifici obblighi di informazione e cautela imposto all’intermediario.
Ai sensi dell’art. 1374 c.c., tuttavia, il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge ovvero, in mancanza, secondo gli usi e l’equità. In forza delI’art. 1375 c.c., inoltre, il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Ora, non vi è dubbio che tale contratto-quadro debba essere integrato, ai fini della sua attuazione, dalla normativa generale e di dettaglio, prima prevista dall’art. 6 della 1. 2 gennaio 1991, n. 1 (vigente all’epoca della conclusione del contrattoquadro), e, successivamente, dagli artt. 21 ss. Del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e 26 ss. deliberazione Consob n. 11522/1998, che sono espressione del più ampio principio della buona fede di cui all’art. 1375 c.c. e la cui violazione, pertanto, costituisce inadempimento ditale contratto-quadro.
In particolare, l’art. 28, 1° co., del regolamento Consob 11522/1998, prevede a carico dell’intermediario e prima dell’avvio dell’operazione di investimento l’obbligo di chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti e strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché circa la sua propensione al rischio, con l’ulteriore obbligo di far constare nel contratto l’eventuale rifiuto del cliente di fornire notizie.
Sempre ai sensi della suddetta norma, l’operatore deve consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Ai sensi dell’art. 28, 2° co., dello stesso regolamento, gli intermediari finanziari non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione, se non dopo avere fornito all’ investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazione della specifica operazioni o del servizio, da cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. Gli obblighi informativi previsti da tale normativa diventano ancora più stringenti con l’art. 29 del regolamento Consob, che impone all’intermediario finanziario di astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell’ordine, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (c.d. suitability rule). Infine, l’all. 26, 1° co., lett. e) del reg. Consob 11522/1998 prevede la c.d. know you merchandise rule, imponendo agli operatori di acquisire essi stessi una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire.
E’ quindi sull’adempimento ditali doveri, discendenti dalla normativa in esame, che deve essere valutato il comportamento della banca, tenendo presente, altresì, che, a norma dell’art. 23, 6° co., d. lgs. 58/1998, incombe sulla banca l’onere di provare di avere adempiuto con la specifica diligenza professionale richiesta ed un soggetto che opera nella qualità professionale di intermediario.
Va a questo punto evidenziato che, secondo la prevalente giurisprudenza formatasi in materia, gli obblighi informativi in questione possono ritenersi concretamente adempititi soltanto quando l’investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell’operazione, atteso che «la conoscenza deve essere una conoscenza effettiva e l’intermediario o il promotore devono verifìcare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza» (tra le altre Trib. Firenze 30 maggio 2004; Trib. Roma 8 ottobre 2004).
Ne consegue che l’investitore non professionale deve avere ricevuto dall’intermediario e deve avere compreso le necessarie informazioni sui rischi dello strumento finanziario trattato, connessi alla eventualità che gli interessi non gli vengano pagati o addirittura che il capitale non gli venga più rimborsato. La cogenza ditali obblighi non si affievolisce neppure quando 1’ investitore abbia una conoscenza approfondita dei mercati finanziari oppure una esperienza in pregresse operazioni, non contemplando la normativa di settore alcuna distinzione tra clienti esperti o meno, salvo che l’investitore non rivesta la qualifica, che nella specie non ricorre, di operatore qualificato.
5. Orbene, passando ad esaminare partitamente le plurime doglianze sollevate dagli attori, va anzitutto evidenziato, con riferimento alla mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti a tutti i cointestatari del deposito, che tale documento risulta effettivamente consegnato alla sola XXX (invero, soltanto in occasione della sottoscrizione, in data 10.3.2000, del successivo contratto quadro, la Banca consegnò il documento de quo anche agli altri due contraenti). Tale omissione non integra, tuttavia, nella specie, un inadempimento colpevole della banca, giusta la disposizione dell’art. 12 del contratto di deposito, che faculta l’intermediario, nel caso di contestazione del deposito a più persone, ad eseguire le comunicazioni e le notificazioni ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto nei confronti degli altri (v. doc. 1, fascicolo convenuta). D’altro canto, il documento venne consegnato alla sig.ra XXX, ovvero a colei che impartì personalmente gli ordini dedotti in giudizio, sicché nessuna carenza informativa risulta concretamente prospettabile. Non va sottaciuta, poi, l’insufficiente valenza dimostrativa del documento in esame ai fini della prova, da parte dell’intermediario, dell’esatto adempimento dei propri obblighi informativi.
6. Non sussiste neppure il denunciato conflitto di interessi, vietato dagli artt. 21, comma 1, lett. e), t.u.i.f. e 27 Reg. Consob, occorrendo, a tal fine, che l’intermediario persegua, contemporaneamente all’operazione, un interesse — nella specie non emerso - ulteriore e diverso da quello tipico del contratto di investimento, e non automaticamente prospettabile per il solo fatto che la negoziazione sia avvenuta in contropartita diretta.
7. A questo punto, deve procedersi alla valutazione della natura e del tipo di obbligazioni acquistate dagli attori.
Trattasi di titoli di stato della Repubblica Argentina, rispetto ai quali già a partire dal 1998 si erano posti problemi di criticità e rischio di insolvenza. In particolare, come già evidenziato da questo Tribunale in precedenti pronunzie (v., ex plurimis, Trib. Bari, sent. 18 ottobre 2010), in quell’anno il P.I.L. del Paese manifestava una contrazione, che successivamente ha assunto un andamento altalenante fino all’inizio del 200l, epoca a partire dalla quale il decremento era stato progressivo ed era sfociato drasticamente nel default.
Va rilevato, a tal proposito, che le emissioni dei prestiti obbligazioni collocate, come quella in esame, attraverso il private placement, sono accompagnate dalle Offering circulars, documenti nei quali alla descrizione del regolamento si affianca anche l’informativa sulle condizioni economiche e finanziarie dell’emittente. Peraltro, nei mercati internazionali l’indicatore maggiormente utilizzato per la valutazione della solvibilità del debito pubblico di un Paese è il giudizio di rating, valutazione emessa da società specializzate avente carattere indipendente. Nella specie, i giudizi di rating assegnati alla Repubblica Argentina dalle principali agenzie specializzate (Moody, Standard & Poor’s), pur se con valori attestati su posizioni diverse, avevano, in maniera sostanzialmente concorde, classificato tale mittente nella categoria “speculativa”, almeno a partire dall’anno 1997. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, non vi è dubbio che all’epoca in cui venne effettuata la prima operazione di investimento la banca fosse a conoscenza della elevata rischiosità delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina o, comunque, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale circostanza, essendo l’intermediario, quale operatore professionale altamente qualificato, obbligato esso stesso, in primo luogo, a conoscere adeguatamente la natura dei titoli intermediati.
Del resto, a conferma della rilevante rischiosità dei titoli in esame, depone l’elevato rendimento da essi previsto.
In linea generale, infatti, nei casi in cui il livello del rischio di credito percepito dal mercato è elevato, cresce in misura corrispondente la misura del rendimento che l’emittente dovrà corrispondere. Non a caso il parametro del rendimento rappresenta l’elemento di più immediata percezione del grado di rischio di un titolo obbligazionario.
Il tasso cedolare applicato ai titoli in questione oscillava dall’8% al 10,37 annuo, di gran lunga più elevato dei Buoni Poliennali del Tesoro Italiano emessi nello stesso periodo, che prevedevano un tasso del 3,75% annuo, a fronte di un a indubbia maggiore solvibilità dello Stato italiano.
Trattasi pertanto, di titoli a rischio molto elevato, inadeguato al profilo di rischio proprio degli attori, essendo del tutto inilevante la circostanza che costoro avessero eseguito prcgressi investimenti rischiosi (sulla perdurante in ipotesi di inadeguatezza dell’operazione, salvo che vi sia un’autorizzazione per iscritto del cliente, pur quando questi abbia acquistato in precedenza altri titoli a rischio, cfr., Cass. 25.6.2008, n. 17340).
8. Senonché, con riferimento agli acquisti eseguiti a far data dal 29 maggio 1998, l’investitrice venne avvertita della inadeguatezza della operazione e, ciò nondimeno, autorizzò la negoziazione, sottoscrivendo di volta in volta gli ordini impartiti. L’attrice, XXX, non ha ritualmente disconosciuto la propria sottoscrizione; deve ritenersi, pertanto, che la Banca sia puntualmente attenuta al disposto di cui all’art. 29 Reg. Consob, che, nell’imporre un dovere di astensione a carico dell’intermediario nel caso di operazione inadeguata, consente di darvi corso ugualmente soltanto mediante un ordine del cliente impartito in forma scritta.
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento al primo ordine di negoziazione, recante la data del 2 marzo 1998. Esso non contiene alcuna avvertenza circa l’inadeguatezza dell’operazione, sebbene l’investimento dovesse considerarsi altamente speculativo e, pertanto, non consono al profilo di rischio del cliente, alla luce delle argomentazioni sopra evidenziate. Né vale obiettare, come assume la Banca, che siffatto obbligo non fosse attuale alla data dell’acquisto dal momento che l’art. 6 del regolamento Consob approvato con delibera a 10943 del 30 settembre 1997 (applicabile ratione temporis), già aveva previsto il divieto degli intermediari autorizzati di astenersi dall’effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, aggiungendo, al terzo comma, che quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, essi lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, e che, qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, gli stessi possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Non appare condivisibile, in assenza di disposizioni transitorie contrarie, la tesi svolta dalla Banca, secondo cui la vigenza dei suddetti oneri formali sarebbe stata differita alla data del 1 luglio 1998, dal momento che la delibera Consob n. 11254/98 ha fissato tale soglia temporale al fine di consentire l’adeguamento dei contratti di investimento già in essere (v. art. 36, comma 3, reg. Consob 10943/97), con ciò alludendo, inequivocabilmente, al contratto c.d. quadro, e non anche agli ordini di negoziazione, rispetto ai quali, pertanto, era già pienamente operante il divieto di astensione dal compimento di operazioni inadeguate in assenza di ordine scritto.
Si è trattato, in conclusione, con riferimento all’acquisto del 2,3,1998, di un investimento assolutamente inconsapevole, in cui sono ravvisabili gravissimi inadempimenti della Banca, con riferimento agli obblighi di valutazione dell’adeguatezza dell’operazione e di astensione dal compimento di operazioni inadeguate imposti dal contratto-quadro, come integrato dalla normativa di settore (T.U.F. E deliberazione Consob citata).
9. A questo punto, deve essere evidenziato che non è ravvisabile, nella specie, una nullità del contratto di investimento, in quanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario discende non già la nullità del contratto concluso in violazione di tali regole, bensì la responsabilità precontrattuale dell’ intermediario - con conseguente obbligo di risarcimento dei danni - per le violazioni in sede di formazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. contratto-quadro), ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest’ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione nonnativa in tal senso (Cass. 19 dicembre 2007, n. 26724).
Conseguentemente, la domanda di nullità proposta deve essere rigettata.
10. Deve invece parlarsi di inadempimento colposo della Banca agli obblighi informativi derivanti dal contratto quadro, come integrato dalla normativa in precedenza richiamata, che comporta la risoluzione del singolo ordine di acquisto e la condanna della Banca convenuta alla restituzione della somma investita, pari a lire 150.000.000 (euro 77.470,00).
Da tale importo vanno detratte le somme riscosse, nella misura indicata dalla Banca, e non contes4a dagli attori, pari ad euro 12.455,49 (7.032,69 + 5.422,80). Gli stessi dSono peraltro restituire i titoli in loro possesso in favore della Banca convenuta, che ha avanzato, in via riconvenzionale, apposita domanda in tal senso. Trattandosi di debito di valuta, alla somma suddetta devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della domanda. Null’altro compete a titolo di risarcimento del maggior danno, non essendovi prova che gli attori avrebbero in alternativa operato un investimento con rendite superiori al tasso di interesse legale cx art. 1224, 2° co., c.c..
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno morale, secondo la quantificazione operata dagli attori, posto che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile nella sola ipotesi - nella specie, invero, neppure dedotta - in cui il fatto illecito abbia leso un diritto della persona costituzionalmente tutelato (Cass. SS.UU., 11.11.2008, n. 26972). La Banca convenuta va quindi condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 65.014,51, oltre interessi legali dalla data della domanda. L’accoglimento parziale della domanda attorea giustifica la compensazione delle spese in misura di 1/3, con obbligo della Banca convenuta di rifondere agli attori il residuo ammontare, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 7028/2007 R.G. sulla domanda proposta da XXX, XXX e XXX nei
confronti della Banca XXXX così provvede:
1) accoglie la domanda di risoluzione del contratto di investimento in obbligazioni della Repubblica Argentina concluso sulla base di ordine di acquisto del 2 marzo 1998 (cod. ISIN : XS0084832483) e, per l’effetto, condanna la Banca XXXX alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 65.014,51, oltre ad interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna gli attori a restituire alla Banca XXXX i titoli relativi al suddetto ordine di acquisto;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa le spese di lite in misura di 1/3;
5) condanna la Banca XXXX alla riffisione, in favore di XXX, XXX e XXX, dei restanti 2/3 delle spese del presente giudizio, che si liquidano (già decurtate di 1/3) in euro 3.810,00, di cui euro 240,00 per esborsi, euro 1.570,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 Gennaio 2011.
Il Giudice estensore
Dott. Valentino Lenoci
Il Presidente
Dott. Franco Lucafò
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BARI
Sezione IV Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Franco Lucafò - Presidente
dott. Enrico Scoditti - Giudice
dott. Valentino Lenoci -- Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7028 dell’anno 2007 del Registro Generale Affari Contenziosi, vertente tra:
XXXXXXXXXXX__________________________________________________
XXXXXXXXXXXX______________________________________
XXXXXXXXXX__________________________________________________
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Massimo Melpignano dal quale
sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione,
- attori -
e
BANCA XXXXXXXXX., in persona del legale rappresentante protempore--------------------------------------------------
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. XXXXXXXX, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti,
- convenuta -
***
All’udienza collegiale del 20 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione, sulle conclusioni trascritte nel relativo verbale.
Fatto e diritto
1. Con allo di citazione ex art. 2 d. lgs.17 gennaio 2003, n. 5, notificato in data il giugno 2007, XXXX, XXXX e XXXX hanno convenuto in giudizio dinanzi a
questo Tribunale la Banca XXXXX, chiedendo che fosse accertata la violazione, da parte della convenuta, degli artt. 21 co.1, lett. a) e b) d.lgs. n. 58/98, 28, comma 1, lett. a) e b), 27, 28 comma 2, 29 commi 1, 2, 3 del regolamento di attuazione del T.U.I.F. di cui alla delibera Consob n. 11522/98 e successive modifiche, nonché degli artt. 1218, 1343, 1375 e 1418 c.c., e che, previa declaratoria di nullità del contratto di investimento in bonds della Repubblica di Argentina, la Banca convenuta fosse condannata alla restituzione, in favore di essi attori, della somma investita, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria; in via subordinata, che - previa risoluzione del contratto di acquisto per grave inadempimento contrattuale della convenuta - quest’ultima fosse condannata alla restituzione, in favore di essi attori, del capitale investito, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria; in ogni caso, che la Banca fosse condannata al risarcimento del danno, articolato nelle voci del lucro cessante (consistito nel mancato percepimento degli interessi contrattuali e nel mancato lucro per il reimpiego delle somme a decorrere dalla data di mancato rimborso e pari almeno al tasso bot tempo per tempo vigente) e del pregiudizio morale, quest’ultimo quantificato in euro 5.000,00, ovvero al pagamento di quella diversa somma ritenuta di Giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa. Il tutto col favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Banca XXXX, la quale ha contestato la fondatezza della domanda, invocandone il rigetto, e spiegando domanda riconvenzionale volta alla restituzione dei titoli acquistati, con condanna degli attori alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Notificata dagli attori istanza di fissazione di udienza, fissata l’udienza dinanzi al Collegio della 11 sezione civile ed espletata l’istruzione probatoria, mediante assunzione di prova testimoniale, la causa è stata rimessa dinanzi alla IV sezione civile, giusta decreto del Presidente del Tribunale del 22 luglio 2009, n. 70.
All’udienza collegiale del 20 dicembre 2010 il Tribunale si è riservato per la decisione, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti.
2. E’ pacifico, alla stregua delle convergenti allegazioni delle parti, che tra gli allori e la Banca XXXX si sia concluso, in data 5 giugno 1996, un contratto denominato “lettera di apertura di deposito titoli” ed un contratto (denominato lettera di incarico”) per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari.
In particolare, con quest’ultimo contratto gli investitori/attori hanno conferito all’intermediario l’incarico di:
a) negoziare valori mobiliari di cui agli ordini di compravendita che saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
b) sottoscrivere i valori mobiliari, in sede di collocamento e/o distribuzione di cui agli ordini che saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
c) raccogliere gli ordini dl acquisto e di vendita di valori mobiliari che saranno impartiti secondo i termini e le condizioni ivi previsti.
Dal documento in esame risulta che gli attori non hanno ritenuto di fornire informazioni richieste sulla loro situazione finanziaria e sui loro obiettivi di investimento, nonostante che sia stato loro chiarito che tale accertamento era compiuto nel loro esclusivo interesse.
Si tratta indubbiamente di un c.d. contratto-quadro, volto a regolare un nascente rapporto giuridico continuativo fra le parti relativo ad attività di prestazione di servizi di investimento.
3. Ciò postò, in data 28 marzo 1998 la sig.ra XXX impartì alla Banca convenuta l’ordine di acquistare un quantitativo di obbligazioni Argentina Rep. 30OT09,
codice ISIN XS0084832483, per un valore di nominali Lire 150.000.000, al miglior prezzo ottenibile sul mercato.
In data 29 maggio 1998, la sig.ra XXX ordinò l’acquisto di un ulteriore quantitativo di obbligazioni Argentina Rep. 21AP08, codice ISIN XS0086333472, per un valore di nominali euro 67.000,00, al miglior prezzo ottenibile sul mercato.
Seguirono, il 10 giugno 1998 e l’1 febbraio 2000, due ulteriori ordini, impartiti sempre dalla XXX, aventi ad oggetto l’acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina, per un valore, rispettivamente, di nominali euro 150.000,00 ed euro 26.000,00 (codici ISIN X0086333472 e XS0105572837).
In data 10 marzo 2000, gli attori sottoscrissero presso la filiale della Banca convenuta un dossier titoli n. 14/21495814/3, nel quale affluirono tutti i titoli già acquistati, ed in pari data stipularono con la Banca XXXX un nuovo contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, reiterando il rifiuto, già manifestato in occasione della stipula del precedente contratto-quadro, di fornire le informazioni richieste dalla Banca in ordine alla loro situazione finanziaria.
In data 19 luglio 2001, la sig.ra XXX ordinò l’acquisto del titolo Argentina Rep 7DC04, per un valore di nominali euro 29.000,00, codice ISIIN DE0004500558; ancora, in data 7 settembre 2001, la stessa XXX impartì un ulteriore ordine di acquisto di obbligazioni Argentina Rep 7DC04, per un valore di nominali euro 58.000,00, codice ISIN DE0004500558.
4. Le summenzionate operazioni sono state eseguite, ad eccezione della prima (avvenuta, come detto, in data 2 marzo 1998), sotto la vigenza del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e della deliberazione CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522 (quest’ultima ora abrogata e sostituita dalla Deliberazione Consob 29 ottobre 2007, n. 16190).
A tal proposito, rileva il Collegio che l’all. 21 T.U.F., nel tutelare non solo l’interesse economico dei clienti, ma anche quello dell’integrità dei mercati, prevede una serie di obblighi di diligenza, di correttezza e di trasparenza a carico dell’intermediario, che si estrinsecano nei confronti della clientela mediante una articolata attività di acquisizione di tulle le informazioni necessarie e mediante una costante informazione della stessa in ordine ai possibili investimenti.
Gli artt. 26 e 28 del regolamentò Consob 11522/1998 (espressione della c.d. know your customer rule) declinano ulteriormente gli obblighi di informazione che gravano sugli intermediari, sancendo, dal lato attivo, un obbligo di conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi, nonché dei prodotti di aversi dai servizi di investimento propri o di terzi da essi stesso offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire, con obbligo di operare al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d’investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall’investitore, ed imponendo (all. 28), prima della stipula del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimento e prima dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessoria questi collegati, di richiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, e di consegnare agli investitori il documento generale sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
Nel caso di specie, il primo contratto-quadro è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della normativa di cui al T.U.F., e in esso non sono indicati specifici obblighi di informazione e cautela imposto all’intermediario.
Ai sensi dell’art. 1374 c.c., tuttavia, il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge ovvero, in mancanza, secondo gli usi e l’equità. In forza delI’art. 1375 c.c., inoltre, il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Ora, non vi è dubbio che tale contratto-quadro debba essere integrato, ai fini della sua attuazione, dalla normativa generale e di dettaglio, prima prevista dall’art. 6 della 1. 2 gennaio 1991, n. 1 (vigente all’epoca della conclusione del contrattoquadro), e, successivamente, dagli artt. 21 ss. Del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e 26 ss. deliberazione Consob n. 11522/1998, che sono espressione del più ampio principio della buona fede di cui all’art. 1375 c.c. e la cui violazione, pertanto, costituisce inadempimento ditale contratto-quadro.
In particolare, l’art. 28, 1° co., del regolamento Consob 11522/1998, prevede a carico dell’intermediario e prima dell’avvio dell’operazione di investimento l’obbligo di chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti e strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché circa la sua propensione al rischio, con l’ulteriore obbligo di far constare nel contratto l’eventuale rifiuto del cliente di fornire notizie.
Sempre ai sensi della suddetta norma, l’operatore deve consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Ai sensi dell’art. 28, 2° co., dello stesso regolamento, gli intermediari finanziari non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione, se non dopo avere fornito all’ investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazione della specifica operazioni o del servizio, da cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. Gli obblighi informativi previsti da tale normativa diventano ancora più stringenti con l’art. 29 del regolamento Consob, che impone all’intermediario finanziario di astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell’ordine, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (c.d. suitability rule). Infine, l’all. 26, 1° co., lett. e) del reg. Consob 11522/1998 prevede la c.d. know you merchandise rule, imponendo agli operatori di acquisire essi stessi una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire.
E’ quindi sull’adempimento ditali doveri, discendenti dalla normativa in esame, che deve essere valutato il comportamento della banca, tenendo presente, altresì, che, a norma dell’art. 23, 6° co., d. lgs. 58/1998, incombe sulla banca l’onere di provare di avere adempiuto con la specifica diligenza professionale richiesta ed un soggetto che opera nella qualità professionale di intermediario.
Va a questo punto evidenziato che, secondo la prevalente giurisprudenza formatasi in materia, gli obblighi informativi in questione possono ritenersi concretamente adempititi soltanto quando l’investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell’operazione, atteso che «la conoscenza deve essere una conoscenza effettiva e l’intermediario o il promotore devono verifìcare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza» (tra le altre Trib. Firenze 30 maggio 2004; Trib. Roma 8 ottobre 2004).
Ne consegue che l’investitore non professionale deve avere ricevuto dall’intermediario e deve avere compreso le necessarie informazioni sui rischi dello strumento finanziario trattato, connessi alla eventualità che gli interessi non gli vengano pagati o addirittura che il capitale non gli venga più rimborsato. La cogenza ditali obblighi non si affievolisce neppure quando 1’ investitore abbia una conoscenza approfondita dei mercati finanziari oppure una esperienza in pregresse operazioni, non contemplando la normativa di settore alcuna distinzione tra clienti esperti o meno, salvo che l’investitore non rivesta la qualifica, che nella specie non ricorre, di operatore qualificato.
5. Orbene, passando ad esaminare partitamente le plurime doglianze sollevate dagli attori, va anzitutto evidenziato, con riferimento alla mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti a tutti i cointestatari del deposito, che tale documento risulta effettivamente consegnato alla sola XXX (invero, soltanto in occasione della sottoscrizione, in data 10.3.2000, del successivo contratto quadro, la Banca consegnò il documento de quo anche agli altri due contraenti). Tale omissione non integra, tuttavia, nella specie, un inadempimento colpevole della banca, giusta la disposizione dell’art. 12 del contratto di deposito, che faculta l’intermediario, nel caso di contestazione del deposito a più persone, ad eseguire le comunicazioni e le notificazioni ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto nei confronti degli altri (v. doc. 1, fascicolo convenuta). D’altro canto, il documento venne consegnato alla sig.ra XXX, ovvero a colei che impartì personalmente gli ordini dedotti in giudizio, sicché nessuna carenza informativa risulta concretamente prospettabile. Non va sottaciuta, poi, l’insufficiente valenza dimostrativa del documento in esame ai fini della prova, da parte dell’intermediario, dell’esatto adempimento dei propri obblighi informativi.
6. Non sussiste neppure il denunciato conflitto di interessi, vietato dagli artt. 21, comma 1, lett. e), t.u.i.f. e 27 Reg. Consob, occorrendo, a tal fine, che l’intermediario persegua, contemporaneamente all’operazione, un interesse — nella specie non emerso - ulteriore e diverso da quello tipico del contratto di investimento, e non automaticamente prospettabile per il solo fatto che la negoziazione sia avvenuta in contropartita diretta.
7. A questo punto, deve procedersi alla valutazione della natura e del tipo di obbligazioni acquistate dagli attori.
Trattasi di titoli di stato della Repubblica Argentina, rispetto ai quali già a partire dal 1998 si erano posti problemi di criticità e rischio di insolvenza. In particolare, come già evidenziato da questo Tribunale in precedenti pronunzie (v., ex plurimis, Trib. Bari, sent. 18 ottobre 2010), in quell’anno il P.I.L. del Paese manifestava una contrazione, che successivamente ha assunto un andamento altalenante fino all’inizio del 200l, epoca a partire dalla quale il decremento era stato progressivo ed era sfociato drasticamente nel default.
Va rilevato, a tal proposito, che le emissioni dei prestiti obbligazioni collocate, come quella in esame, attraverso il private placement, sono accompagnate dalle Offering circulars, documenti nei quali alla descrizione del regolamento si affianca anche l’informativa sulle condizioni economiche e finanziarie dell’emittente. Peraltro, nei mercati internazionali l’indicatore maggiormente utilizzato per la valutazione della solvibilità del debito pubblico di un Paese è il giudizio di rating, valutazione emessa da società specializzate avente carattere indipendente. Nella specie, i giudizi di rating assegnati alla Repubblica Argentina dalle principali agenzie specializzate (Moody, Standard & Poor’s), pur se con valori attestati su posizioni diverse, avevano, in maniera sostanzialmente concorde, classificato tale mittente nella categoria “speculativa”, almeno a partire dall’anno 1997. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, non vi è dubbio che all’epoca in cui venne effettuata la prima operazione di investimento la banca fosse a conoscenza della elevata rischiosità delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina o, comunque, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale circostanza, essendo l’intermediario, quale operatore professionale altamente qualificato, obbligato esso stesso, in primo luogo, a conoscere adeguatamente la natura dei titoli intermediati.
Del resto, a conferma della rilevante rischiosità dei titoli in esame, depone l’elevato rendimento da essi previsto.
In linea generale, infatti, nei casi in cui il livello del rischio di credito percepito dal mercato è elevato, cresce in misura corrispondente la misura del rendimento che l’emittente dovrà corrispondere. Non a caso il parametro del rendimento rappresenta l’elemento di più immediata percezione del grado di rischio di un titolo obbligazionario.
Il tasso cedolare applicato ai titoli in questione oscillava dall’8% al 10,37 annuo, di gran lunga più elevato dei Buoni Poliennali del Tesoro Italiano emessi nello stesso periodo, che prevedevano un tasso del 3,75% annuo, a fronte di un a indubbia maggiore solvibilità dello Stato italiano.
Trattasi pertanto, di titoli a rischio molto elevato, inadeguato al profilo di rischio proprio degli attori, essendo del tutto inilevante la circostanza che costoro avessero eseguito prcgressi investimenti rischiosi (sulla perdurante in ipotesi di inadeguatezza dell’operazione, salvo che vi sia un’autorizzazione per iscritto del cliente, pur quando questi abbia acquistato in precedenza altri titoli a rischio, cfr., Cass. 25.6.2008, n. 17340).
8. Senonché, con riferimento agli acquisti eseguiti a far data dal 29 maggio 1998, l’investitrice venne avvertita della inadeguatezza della operazione e, ciò nondimeno, autorizzò la negoziazione, sottoscrivendo di volta in volta gli ordini impartiti. L’attrice, XXX, non ha ritualmente disconosciuto la propria sottoscrizione; deve ritenersi, pertanto, che la Banca sia puntualmente attenuta al disposto di cui all’art. 29 Reg. Consob, che, nell’imporre un dovere di astensione a carico dell’intermediario nel caso di operazione inadeguata, consente di darvi corso ugualmente soltanto mediante un ordine del cliente impartito in forma scritta.
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento al primo ordine di negoziazione, recante la data del 2 marzo 1998. Esso non contiene alcuna avvertenza circa l’inadeguatezza dell’operazione, sebbene l’investimento dovesse considerarsi altamente speculativo e, pertanto, non consono al profilo di rischio del cliente, alla luce delle argomentazioni sopra evidenziate. Né vale obiettare, come assume la Banca, che siffatto obbligo non fosse attuale alla data dell’acquisto dal momento che l’art. 6 del regolamento Consob approvato con delibera a 10943 del 30 settembre 1997 (applicabile ratione temporis), già aveva previsto il divieto degli intermediari autorizzati di astenersi dall’effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, aggiungendo, al terzo comma, che quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, essi lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, e che, qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, gli stessi possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Non appare condivisibile, in assenza di disposizioni transitorie contrarie, la tesi svolta dalla Banca, secondo cui la vigenza dei suddetti oneri formali sarebbe stata differita alla data del 1 luglio 1998, dal momento che la delibera Consob n. 11254/98 ha fissato tale soglia temporale al fine di consentire l’adeguamento dei contratti di investimento già in essere (v. art. 36, comma 3, reg. Consob 10943/97), con ciò alludendo, inequivocabilmente, al contratto c.d. quadro, e non anche agli ordini di negoziazione, rispetto ai quali, pertanto, era già pienamente operante il divieto di astensione dal compimento di operazioni inadeguate in assenza di ordine scritto.
Si è trattato, in conclusione, con riferimento all’acquisto del 2,3,1998, di un investimento assolutamente inconsapevole, in cui sono ravvisabili gravissimi inadempimenti della Banca, con riferimento agli obblighi di valutazione dell’adeguatezza dell’operazione e di astensione dal compimento di operazioni inadeguate imposti dal contratto-quadro, come integrato dalla normativa di settore (T.U.F. E deliberazione Consob citata).
9. A questo punto, deve essere evidenziato che non è ravvisabile, nella specie, una nullità del contratto di investimento, in quanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario discende non già la nullità del contratto concluso in violazione di tali regole, bensì la responsabilità precontrattuale dell’ intermediario - con conseguente obbligo di risarcimento dei danni - per le violazioni in sede di formazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. contratto-quadro), ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest’ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione nonnativa in tal senso (Cass. 19 dicembre 2007, n. 26724).
Conseguentemente, la domanda di nullità proposta deve essere rigettata.
10. Deve invece parlarsi di inadempimento colposo della Banca agli obblighi informativi derivanti dal contratto quadro, come integrato dalla normativa in precedenza richiamata, che comporta la risoluzione del singolo ordine di acquisto e la condanna della Banca convenuta alla restituzione della somma investita, pari a lire 150.000.000 (euro 77.470,00).
Da tale importo vanno detratte le somme riscosse, nella misura indicata dalla Banca, e non contes4a dagli attori, pari ad euro 12.455,49 (7.032,69 + 5.422,80). Gli stessi dSono peraltro restituire i titoli in loro possesso in favore della Banca convenuta, che ha avanzato, in via riconvenzionale, apposita domanda in tal senso. Trattandosi di debito di valuta, alla somma suddetta devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della domanda. Null’altro compete a titolo di risarcimento del maggior danno, non essendovi prova che gli attori avrebbero in alternativa operato un investimento con rendite superiori al tasso di interesse legale cx art. 1224, 2° co., c.c..
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno morale, secondo la quantificazione operata dagli attori, posto che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile nella sola ipotesi - nella specie, invero, neppure dedotta - in cui il fatto illecito abbia leso un diritto della persona costituzionalmente tutelato (Cass. SS.UU., 11.11.2008, n. 26972). La Banca convenuta va quindi condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 65.014,51, oltre interessi legali dalla data della domanda. L’accoglimento parziale della domanda attorea giustifica la compensazione delle spese in misura di 1/3, con obbligo della Banca convenuta di rifondere agli attori il residuo ammontare, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 7028/2007 R.G. sulla domanda proposta da XXX, XXX e XXX nei
confronti della Banca XXXX così provvede:
1) accoglie la domanda di risoluzione del contratto di investimento in obbligazioni della Repubblica Argentina concluso sulla base di ordine di acquisto del 2 marzo 1998 (cod. ISIN : XS0084832483) e, per l’effetto, condanna la Banca XXXX alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 65.014,51, oltre ad interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna gli attori a restituire alla Banca XXXX i titoli relativi al suddetto ordine di acquisto;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa le spese di lite in misura di 1/3;
5) condanna la Banca XXXX alla riffisione, in favore di XXX, XXX e XXX, dei restanti 2/3 delle spese del presente giudizio, che si liquidano (già decurtate di 1/3) in euro 3.810,00, di cui euro 240,00 per esborsi, euro 1.570,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 Gennaio 2011.
Il Giudice estensore
Dott. Valentino Lenoci
Il Presidente
Dott. Franco Lucafò